Quando non c’è visita fiscale?

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I casi di esclusione dalla visita fiscale del medico Inps: le gravi patologie e la giusta causa dell’assenza del lavoratore malato durante le fasce di reperibilità.

La legge prevede determinati casi di esclusione della visita fiscale da parte del medico dell’Inps. In tali ipotesi, dunque, il lavoratore in malattia non è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità, durante le quali potrà uscire di casa non subendo alcuna conseguenza né sotto il profilo retributivo che disciplinare. Vediamo, dunque, in quali casi non c’è visita fiscale e, quindi, non bisogna rispettare gli orari della reperibilità.

Obbligo di reperibilità

Prima di stabilire le cause di esclusione dalla reperibilità, ricordiamo quali sono invece le fasce orarie durante le quali il lavoratore in malattia deve farsi trovare a casa dal medico fiscale per consentire il controllo delle sue condizioni di salute. In particolare egli deve farsi trovare presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche e i giorni festivi, nelle fasce orarie giornaliere seguenti:

  • lavoratori privati: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di ogni giorno, compresi domeniche e festivi;
  • lavoratori pubblici: dalle ore 9 alle13 e 15 alle 18 di ogni giorno compresi domeniche e festivi.

Eventuali diverse (più restrittive o più estensive) disposizioni stabilite dalla contrattazione collettiva sono in contrasto con le previsioni ministeriali e, quindi, inapplicabili.

Chi è escluso dall’obbligo della visita fiscale

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, e quindi dalla visita fiscale, tanto i lavoratori del settore pubblico, quanto quelli del privato, in presenza delle seguenti cause:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
  • infortuni sul lavoro;
  • malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa, in misura pari o superiore al 67%;
  • ricovero ospedaliero;
  • assenza dovuta a giustificato motivo.

Con una recente circolare, l’Inps ha indicato tutte le situazioni patologiche che fanno scattare l’esonero dalla visita fiscale [1]. Queste sono:

  • Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
  • Emorragie severe/infarti d’organo;
  • Coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock-stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
  • Insufficienza renale acuta;
  • Insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
  • Insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
  • Cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
  • Gravi infezioni sistemiche fra cui AIDS conclamato;
  • Intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non INAIL (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, ecc.);
  • Ipertensione liquorale endocranica acuta;
  • Malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
  • Malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in TSO;
  • Neoplasie maligne, in: 1) trattamento chirurgico e neoadiuvante; 2) chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze; 3) trattamento radioterapico;
  • Sindrome maligna da neurolettici;
  • Trapianti di organi vitali;
  • Altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ecc.) per il solo periodo convalescenziale;
  • Quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).

 

Cosa si intende per terapie salvavita?

Per «terapie salvavita» si intendono le cure indispensabili a tenere in vita una persona, in certa misura indipendenti dalla qualità intrinseca del farmaco usato ad essere salvavita. Infatti, un farmaco potrebbe essere salvavita nei confronti di una determinata patologia, ma non esserlo più se somministrato in caso di patologia diversa, verso cui ha tuttavia indicazione d’uso e/o con altra posologia: ad esempio, un antibiotico può essere salvavita in un paziente con AIDS, mentre svolge il suo semplice ruolo antimicrobico non salvavita in un soggetto immunocompetente.

Cosa si intende per infortunio sul lavoro?

Per «infortunio sul lavoro» si intende un incidente subito dal lavoratore e durante l’orario di lavoro o durante il tragitto casa-lavoro (cosiddetto infortunio in itinere).

Nell’infortunio sul lavoro occorso al dipendente, rientrano tutti gli incidenti causati da agenti aggressivi esterni tali da provocare danneggiamenti all’integrità psico-fisica del lavoratore come ad esempio sostanze tossiche, sforzi muscolari eccessivi o virus, eventi che possono danneggiare la salute del dipendente.

Cosa si intende per giustificato motivo?

Il giustificato motivo ricorre nelle seguenti ipotesi [2]:

  • forza maggiore: può essere costituito anche da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile;
  • situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove (ad esempio un parente si trovava in fin di vita e necessitava di trasporto in ospedale);
  • concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici se si dimostra che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità.

Come farsi riconoscere l’esclusione dalla reperibilità?

Il dipendente che si trovi in una delle predette condizioni e voglia farsi riconoscere l’esenzione dalla visita fiscale deve inviare tutta la relativa documentazione medica, attestante la patologia, al datore di lavoro e all’Inps.

Assente alla visita fiscale: quale giustificazione?

Secondo la Cassazione [3] il lavoratore deve essere presente alla visita fiscale per consentire il controllo del suo stato di malattia. Sicché egli è passibile di sanzione anche se, assente, dimostri di essere comunque affetto dalla patologia indicata nel certificato medico. Pertanto la sanzione per il lavoratore assente durante le fasce di reperibilità può essere evitata soltanto con la prova, che spetta al lavoratore, di un ragionevole impedimento a rimanere a casa e non anche con quella della effettività della malattia.

note

[1] Circ. INPS 7 giugno 2016 n. 95.

[2] Circ. INPS 8 agosto 1984 n. 183.

[3] Cass. sent. n. 24681/2016.

Autore immagine: 123rf com

Visita fiscale per infortunio sul lavoro

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Mi sono infortunata sul luogo di lavoro e il mio medico mi ha dato 20 giorni di riposo dicendomi che non devo rimanere a casa per la visita fiscale, ma posso fare fisioterapia. È vero?

In generale l’assenza durante la fasce orarie della reperibilità per la visita fiscale è consentita per visiteprestazioni accertamenti specialistici oppure visite mediche generiche contemporanei alla visita fiscale, se si verifica l’impossibilità di effettuarle in orario diverso dalle fasce di reperibilità [2]. Il lavoratore che non può essere presente alla visita fiscale e deve allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all’Inps. Tali visite devono essere comunque supportate da documentazione. Se per urgenza il malato non può inviare la previa comunicazione, può ugualmente uscire di casa, ma successivamente, oltre alla dimostrazione della visita o della prestazione specialistica, dovrà anche dimostrare l’urgenza e l’indifferibilità.

Ciò nonostante, nel caso di specie, il lettore non deve preoccuparsi. Infatti, per come chiarito già dall’Inps, la visita fiscale è esclusa nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

In particolare, non c’è obbligo di rispettare le fasce di reperibilità nelle seguenti ipotesi:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
  • infortuni sul lavoro.
  • malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio.
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Leggi Quando non c’è visita fiscale

In tutti gli altri casi, il dipendente è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (per esempio, in relazione all’effettuazione di una visita specialistica), ad avvisare solo la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà a informare l’Inps.

Nel caso in cui il lavoratore malato sia assente alla visita fiscale, si dovrà presentare a visita ambulatoriale; in tal caso l’Ufficio medico legale dovrà comunque richiedere le motivazioni dell’assenza e, solo ove esse siano di carattere sanitario, valutarne le giustificazioni (con le stesse modalità tra dipendenti pubblici e privati).

note

[1] Cass. sent. n. 3921 del 20.02.2007.

Stop cartelle per debiti minimi, calcolo interessi obbligatorio

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Stop cartelle per debiti minimi, calcolo interessi obbligatorio, limiti pignoramento stipendio anche per lavoratori autonomi, prescrizione quinquennale dopo la notifica, cartelle nulle di diritto se prescritte: cosa propone il progetto di riforma del sistema di riscossione.

Modifiche in arrivo per il sistema di riscossione tramite ruolo: una proposta di legge [1], attualmente sotto esame della Camera dei Deputati, mira ad introdurre maggiori tutele per i contribuenti, prevedendo nuove disposizioni in materia di contenuto della cartella, limiti delle procedure esecutive, istanza di sospensione in autotutela, notifiche e prescrizione.

Si tratta, in gran parte, di norme che danno atto di tutele già ampiamente riconosciute dalla giurisprudenza (per esempio in materia di calcolo degli interessi o di prescrizione quinquennale delle cartelle non opposte), ma che necessitano, appunto, della certezza definitiva che solo la legge può conferire.

Vediamo nel dettaglio tutte le proposte di modifica.

Ruolo e cartelle esattoriali più dettagliati a pena di nullità

Al fine di garantire la piena trasparenza dell’operato del concessionario e degli atti posti in essere, in armonia con i principi di buona fede e collaborazione sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente si propone la modifica del contenuto del ruolo prevedendo, a pena di nullità, l’obbligo dell’indicazione analitica dei seguenti dati informativi:

  • il codice fiscale del contribuente;
  • la  specie del ruolo;
  • la data in cui il ruolo
  • diviene esecutivo;
  • il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento o altro atto presupposto nonché la motivazione, anche sintetica, della pretesa.
  • per i ruoli straordinari: l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano il fondato pericolo per la riscossione;
  • l’indicazione analitica degli interessi maturati sino alla data di formazione del ruolo e di quelli successivi, in qualunque modo definiti, e i rispettivi criteri di calcolo
  • la specifica delle sanzioni applicate.

Analoghe prescrizioni vengono poi sancite anche in merito al contenuto della cartella di pagamento.

Atti successivi: intimazioni, preavvisi di fermo o ipoteca

Quanto agli atti successivi alla cartella di pagamento, si stabilisce che ogni atto della riscossione o della procedura esecutiva successivo alla cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l’indicazione analitica degli atti precedentemente notificati, anche antecedenti alla formazione del ruolo, e della relativa data di notificazione.

Stop cartelle per debiti inferiori a 129 euro

Si propone la modifica dell’attuale e anacronistico limite di valore alla possibilità di iscrivere a ruolo debiti (le vecchie « ventimila lire », valore fermo dal 1973) con un limite ben più ampio costituito dal triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo, dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario. Tale descrizione, seppur troppo generica, dovrebbe riferirsi al contributo minimo di 43 euro, e quindi al limite minimo di debito pari a 129 euro (il triplo di 43).

Si limita, dunque, il ricorso alla procedura di riscossione mediante ruolo per crediti di modesta entità, indirizzando gli enti creditori verso procedure meno gravose per i contribuenti.

Più rateizzazioni, meno esecuzioni forzate

La proposta di legge in esame intende favorire il recupero dell’esposizione debitoria dei debitori iscritti a ruolo, evitando l’esecuzione forzata. Si chiarisce  un volta per tutte che la presentazione della richiesta di rateazione non costituisce in nessun caso riconoscimento del debito, consentendo pertanto di accedere al pagamento rateale senza alcuna rinuncia a far valere i propri diritti mediante ricorso al giudice (ad esempio, l’eventuale prescrizione del credito).

Inoltre, si modifica la disciplina che prevede l’accesso ad un nuovo piano di rateazionein caso di decadenza dalla precedente dilazione, sostituendo l’attuale condizione (pagamento di tutte le rate già scadute) con il pagamento di solo un terzo delle rate scadute; nonché, prevedendo la possibilità di concedere un numero di rate maggiore al numero di rate scadute (come previsto dalla norma vigente).

Chiarezza nel calcolo degli interessi

Particolare rilevanza assumono poi le modifiche relative alla misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora. In particolare, si introduce, a pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, l’obbligo di specificazione della misura degli interessi applicati e le modalità di calcolo, con divieto di anatocismo.

Sempre in materia di interessi, si  prevede che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso  si applicano gli interessi al tasso legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Eliminazione dei costi di notifica

In materia di notifiche, si preclude di addebitare al contribuente i costi del servizio di notificazione nei casi in cui l’ente creditore o il concessionario intendono avvalersi, per le notifiche, del servizio di posta elettronica certificata.

Limiti pignoramento stipendio lavoratori autonomi

Infine, in tema di pignoramento presso terzi, si estendono ai liberi professionisti elavoratori autonomi in genere i limiti di pignorabilità dei crediti previsti per i soggetti percettori di somme a titolo di stipendio, salario, o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, o a titolo di pensione.

Sospensione delle cartelle anche in caso di prescrizione successiva

Sono previste modifiche alla disciplina della procedura di sospensione della riscossione al fine di ampliare le tutele del contribuente nei casi di atti e procedure esecutive illegittime poste in essere dall’agente di riscossione.

A tal fine, oltre a ripristinare il termine di novanta giorni per l’accesso alla speciale procedura, si ampliano le fattispecie che consentono la presentazione dell’istanza, comprendendovi non solo tutti gli atti posti in essere dall’ente creditore ma anche tutti i casi di intervenuta prescrizionedecadenza o qualsiasi altra causa di inesigibilità del ruolo, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo.

Inoltre, si stabilisce l’espressa impugnabilità del provvedimento con il quale si comunica al contribuente l’esito negativo dell’esame dell’istanza.

Si attribuisce così alla speciale procedura carattere complementare (e non più alternativo) al ricorso all’autorità giudiziaria, ampliando la tutela riconosciuta al contribuente.

Cartella prescritta annullata automaticamente

Si chiarisce che nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli. Lo scopo è quello di evitare di costringere il contribuente a ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di annullamento.

In tale ottica, si introduce altresì una forma di responsabilità diretta del concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva in forza di una cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione, obbligandolo a indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.

Comunicazione debiti fino a 1000 euro

Infine, si prevede che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro , la comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo debba essere inviata mediante posta raccomandata anziché posta ordinaria.

Chiarimenti notifica cartelle

La proposta introduce chiarimenti in tema di notificazioni degli atti della procedura di accertamento e riscossione. Sia l’Agenzia delle Entrate Riscossione che gli enti creditori, infatti, in caso di notifica con il servizio postale, interpretano il termine loro riferito di decadenza o prescrizione, con la data di consegna al gestore del servizio postale e non con quello di consegna al destinatario.

La modifica che si propone, dunque, mira a risolvere il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto, chiarendo che nei casi di notifiche a mezzo del servizio postale o di posta elettronica certificata, eseguite nell’ambito di procedure di accertamento e riscossione nonché cautelari o esecutive, ivi comprese le procedure amministrative connesse, i termini di decadenza e di prescrizione previsti per la notifica degli atti di accertamento, riscossione o esecutivi si intendono riferiti alla data di effettiva ricezione dell’atto da parte del contribuente e non alla data di consegna al servizio postale o al gestore del servizio di posta elettronica certificata.

Prescrizione cartelle non opposte

Si intende superare anche il conflitto giurisprudenziale in tema di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento non opposte.

Sul punto, infatti, vi è incertezza applicativa in conseguenza della oscillante giurisprudenza di merito e di legittimità, sebbene l’orientamento prevalente (sia in dottrina che in giurisprudenza) equipari il termine di prescrizione a quello già previsto dalla legge in relazione al credito iscritto a ruolo, escludendo l’applicazione alla cartella di pagamento non opposta del termine decennale di prescrizione proprio degli atti giudiziari passati in giudicato.

In mancanza di un accertamento giudiziale sulla fondatezza della pretesa, non vi è alcuna norma che consenta di ricondurre un tale effetto al comportamento della parte che decida di non impugnare l’iscrizione al ruolo.

Pertanto, uniformandosi alla maggioritaria interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, si introduce una disposizione di interpretazione autentica volta a chiarire che il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e dai successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in ogni caso altermine previsto dalla legge per il credito iscritto a ruolo.

note

[1] Proposta di legge n. 4042/2017: “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione mediante ruolo, e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, nonché altre disposizioni di interpretazione autentica concernenti i termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti“.

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