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La riproduzione e citazione di articoli giornalistici

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La riproduzione e citazione di articoli giornalistici

di Alessandro Monteleone

Sommario: 1. Normativa rilevante – 2. In generale: l’opera giornalistica – 3. Disciplina normativa in materia di citazione e riproduzione di articoli giornalistici – 3. Conclusioni.

1. Normativa rilevante

La materia trova disciplina nei seguenti testi di legge: art. 10, comma 1, Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (ratificata ed eseguita con la L. 20 giugno 1978, n. 399); artt. 65 e 70, Legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito anche “Legge sul Diritto d’Autore”).

2. In generale: l’opera giornalistica

Come noto, l’opera giornalistica che abbia il requisito della creatività è tutelata dall’art. 1 della Legge sul Diritto d’Autore.

Il quotidiano (ovvero il periodico) è considerato pacificamente opera “collettiva”, in merito alla quale valgono le seguenti considerazioni.

In base al combinato disposto degli artt. 7 e 38, Legge sul Diritto d’Autore l’editore deve essere considerato l’autore[1] dell’opera.

L’editore – salvo patto contrario – ha il diritto di utilizzazione economica dell’opera prodotta “in considerazione del fatto che […] è il soggetto che assume su di sé il rischio della pubblicazione e della messa in commercio dell’opera provvedendovi per suo conto ed a sue spese[2]. L’editore è titolare “dei diritti di cui all’art. 12 l.d.a. (prima pubblicazione dell’opera e sfruttamento economico della stessa). E ciò senza alcun bisogno di accertare […] un diverso modo ovvero una distinta fonte di acquisto del diritto sull’opera componente, rispetto a quello sull’opera collettiva”, inoltre “il diritto dell’editore si estende a tutta l’opera, ma includendone le parti[3].

3. Disciplina normativa in materia di citazione e riproduzione di articoli giornalistici

Con riferimento alla possibilità di riprodurre articoli giornalistici in altre opere si osserva quanto segue.

3.1. La Convenzione di Berna[4] contiene una clausola generale che disciplina la fattispecie della citazione di un’opera già resa accessibile al pubblico[5].

In particolare, in base all’art. 10 della Convenzione di Berna, la libertà di citazione incontra quattro limiti specifici: 1) l’opera deve essere stata resa lecitamenteaccessibile al pubblico; 2) la citazione deve avere carattere di mero esempio a supporto di una tesi e non deve avere come scopo l’illustrazione dell’opera citata; 3) la citazione non deve presentare dimensioni tali da consentire di supplire all’acquisto dell’opera; 4) la citazione non deve pregiudicare la normale utilizzazione economica dell’opera e arrecare un danno ingiustificato agli interessi legittimi dell’autore[6]. Per essere lecite, altresì, le citazioni devono essere contenute nella misura richiesta dallo scopo che le giustifica e devono essere corredate dalla menzione della fonte e del nome dell’autore.

3.2. Con riferimento alla normativa nazionale l’art. 65, Legge sul Diritto d’Autorerecita testualmente: “Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato […]”.

L’articolo appena citato è considerato in dottrina una norma eccezionale non suscettibile di applicazione analogica con riguardo al carattere degli articoli, pertanto, l’elencazione sopra proposta ha natura tassativa[7].

Si deve comunque evidenziare che una parte della dottrina[8] ritiene che una corretta interpretazione dell’art. 65, Legge sul Diritto d’Autore porti a ritenere lecita solo la riproduzione di articoli di attualità a carattere politico, economico e religioso (con esclusione pertanto degli articoli di cronaca od a contenuto culturale, artistico, satirico, storico, geografico o scientifico) che avvenga in altri giornali e riviste, ossia in veicoli di informazione diretti ad un pubblico generalizzato e non a singole categorie di utenti – clienti predefinite.

3.3. Ulteriore disciplina è dettata nell’art. 70, Legge sul Diritto d’Autore[9] che fa salva la libera riproduzione degli articoli giornalistici[10], a prescindere dall’argomento trattato, purché sussista una finalità di critica, discussione od insegnamento. Questa norma dà prevalenza alla libera utilizzazione dell’informazione, proteggendo la forma espressiva e lasciando libera la fruibilità dei concetti.

In dottrina si evidenzia che “per uso di critica” si deve intendere l’utilizzazione oggettivamente finalizzata ad esprimere opinioni protette ex art. 21 e 33 della Costituzione e non, invece, l’utilizzazione funzionale allo svolgimento di attività economiche ex art. 41 Cost.[11].

Secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie anche questa norma ha carattere eccezionale e si deve interpretare restrittivamente[12].

L’art. 70, Legge sul Diritto d’Autore richiede inoltre che “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico”, perché siano leciti, “non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera [citata]”. Tale requisito postula che l’utilizzazione dell’opera non danneggi in modo sostanziale uno dei mercati riservati in esclusiva all’autore/titolare dei diritti: non deve pertanto influenzare l’ammontare dei profitti di tipo monopolistico realizzabili dall’autore/titolare dei diritti. Secondo VALENTI, in particolare, il carattere commerciale dell’utilizzazione e, soprattutto, l’impatto che l’utilizzazione può avere sul mercato – attuale o potenziale – dell’opera protetta sono elementi determinanti nel verificare se l’utilizzazione possa considerarsi libera o non concreti invece violazione del diritto d’autore.

Infine, il terzo comma dell’art. 70, Legge sul Diritto d’Autore richiede che “il riassunto, la citazione o la riproduzione” siano “sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttorequalora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta”.

In considerazione di ciò, la mancata menzione degli elementi succitati determina una violazione del diritto di paternità dell’opera dell’autore, risarcibile in quanto abbia determinato un danno patrimoniale al titolare del diritto[13].

4. Conclusioni

La lettura combinata degli artt. 65 e 70, Legge sul Diritto d’Autore porta a ritenere che, per citare o riprodurre lecitamente un articolo giornalistico in un’altra opera, debbano ricorrere i seguenti presupposti:

1) art. 65, LdA (limite contenutistico): nel caso di riproduzione di articoli di attualità che abbiano carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, tale riproduzione può avvenire liberamente purchè non sia stata espressamente riservata e vi sia l’indicazione della fonte da cui sono tratti, della data e del nome dell’autore, se riportato;

2) art. 70, LdA (limite teleologico e dell’utilizzazione economica): la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purchè non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

In relazione ai singoli articoli, quindi, l’editore potrà far valere l’inapplicabilità dell’art. 65 LdA[14] tutte le volte in cui “il titolare dei diritti di sfruttamento – dell’articolo riprodotto – se ne sia riservata, appunto, la riproduzione o la utilizzazione[15]apponendovi un’espressa dichiarazione di riserva[16].

_________________

[1] Cassazione civile, sez. I, 20 settembre 2006, n. 20410. In dottrina si dibatte sulla possibilità di attribuire all’editore o al direttore la qualità di autore dell’opera.

Per completezza si evidenzia che in base agli artt.: 20; 38, comma 2; 42, comma 2, Legge sul Diritto d’Autore ai singoli giornalisti autori dell’articolo spettano comunque i diritti morali e patrimoniali (questi ultimi, salvo patto contrario. E’ incluso in tali diritti quello di riprodurre l’articolo in altre riviste o giornali).

[2] G. Mari, Il diritto d’autore, 3, 2007).

[3] Cass. 20410/2006, cit..

[4] Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (ratificata ed eseguita con la L. 20 giugno 1978, n. 399).

[5] Art. 10, Convenzione di Berna: “1)Sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo. 2) Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi dell’Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facoltà d’utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell’insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purché una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo. 3) Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell’autore”.

[6] Nordemmann – Vinck – Hertin, Droit d’auteur international et droits voisins, 111 et ss..

[7] R. Valenti, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza.

[8] R. Valenti, nota a Trib. Milano, 13 luglio 2000, in AIDA, 2001, 772, 471.

[9] Art. 70 LdA: “1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica odi discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. 1-bis. E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’universita’ e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma 2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso. 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta”.

[10] Rientranti nell’alveo di applicazione dell’art. 1 LdA..

[11] R. Valenti, cit..

[12] Da ultime Cass. 2089/1997 e 11143/1996.

[13] Trib. Milano, 23/01/2003.

[14] Art. 65 LdA: “Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e, nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato”.

[15] Cass. 20410/06, cit..

[16] La dichiarazione di riserva viene effettuata, in base all’art. 7 del regolamento sul diritto d’autore, con l’inserimento in calce o all’inizio del singolo articolo dell’indicazione “riproduzione riservata” od altra equipollente da parte del titolare dei diritti sull’articolo (autore o editore nel caso di articolo creato da giornalista dipendente o collaboratore stabile dell’editore).

http://www.altalex.com/documents/news/2010/02/03/la-riproduzione-e-citazione-di-articoli-giornalistici

 

Pensioni 2018, novità della manovra

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Età pensionabile, pensione anticipata precoci, Ape sociale, Ape rosa, cumulo per i professionisti: i principali interventi previsti nella legge di Bilancio 2018.

Rinvio dell’aumento dell’età pensionabile, revisione della pensione anticipata precocie dell’Ape sociale, Ape sociale con requisiti più leggeri per le lavoratrici con figli, anticipo pensionistico per i professionisti che fruiscono del cumulo dei contributi : sono questi i principali aspetti, in materia di pensioni, in cui interverrà la legge di Bilancio 2018, in base a quanto attualmente reso noto dal Governo.

Restano sotto silenzio diverse importanti questioni  affrontate dalla cosiddetta Controriforma Fornero, il documento unico presentato al Governo dai sindacati, contenente diverse misure per rendere più flessibile l’uscita dal lavoro e per integrare le pensioni più povere ed agevolare i giovani con carriere discontinue. Nessuna notizia, dunque, sulla pensione minima di garanzia, la proroga dell’Ottava salvaguardia e dell’opzione Donna, sulla pensione di vecchiaia anticipata per le donne e sulla pensione anticipata per i beneficiari della Legge 104. Non è detto, però, che qualcuno di questi interventi non possa essere inserito nella manovra in un secondo momento.

In attesa di saperne di più, vediamo che cosa ci riserva per ora, in merito alle pensioni, la nuova legge di Bilancio 2018.

Rinvio dell’aumento dell’età pensionabile

Secondo le previsioni della legge Fornero [1], dal 2019, nel caso in cui siano registrati aumenti della speranza di vita media, i requisiti utili alle pensioni dovrebbero aumentare di 4 mesi: la pensione di vecchiaia, dunque, si raggiungerebbe con 66 anni e 11 mesi di età, e la pensione anticipata con 42 anni e 2 mesi di contributi per le donne e 43 anni e 2 mesi per gli uomini.

Gli adeguamenti, però, devono essere disposti con un apposito decreto, e non possono aver luogo se sono stati registrati dei decrementi nella speranza di vita media.

Allo stato attuale non è ancora certo se vi sono stati degli aumenti o meno nella speranza di vita, in quanto i dati sono contrastanti; ciò che è certo è che l’Istat ha registrato una speranza di vita media più bassa relativamente al 2015.

Dall’altra parte, mancano le risorse sufficienti per bloccare l’aumento dei requisiti per la pensione: in pratica, a prescindere dagli incrementi o dai decrementi della vita media, non ci sono i soldi per lasciare l’età pensionabile e i requisiti soggetti ad adeguamento così come sono.

Tuttavia, aumentare l’età pensionabile è sicuramente un provvedimento impopolare: in base a quanto sinora reso noto, nella manovra non è presente alcun adeguamento dei requisiti per la pensione. Con tutta probabilità, quindi, gli adeguamenti dovrebbero essere rinviati ad una data successiva alle prossime elezioni: una bella gatta da pelare, insomma, per il nuovo Governo.

Aumento delle risorse per l’Ape sociale

L’Ape sociale è una misura, istituita dalla legge di Bilancio 2017 [2], che consente di uscire dal lavoro a 63 anni di età fruendo, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di un assegno a carico dell’ Stato. Questo assegno, detto anticipo pensionistico sociale, è calcolato come la futura pensione, ma non può superare i 1.500 euro mensili.

Possono fruire dell’Ape sociale solo alcune categorie di lavoratori: i disoccupati (a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o conciliazione, che abbiano terminato da almeno 3 mesi di percepire il sussidio di disoccupazione), i caregivers(lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un familiare di 1° convivente con handicap grave), gli invalidi dal 74% in su, gli addetti a mansioni faticose e rischiose (per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni). Le prime 3 categorie accedono all’Ape sociale con 30 anni di contributi, gli addetti a lavori faticosi e rischiosi con 36 anni di contributi.

Per ottenere l’Ape sociale, i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2018. Inoltre, non tutti gli aventi diritto possono accedere al beneficio, ma solo nei limiti delle risorse stanziate. Allo stato attuale, risultano stanziate risorse per 60mila assegni, tra Ape sociale e pensione anticipata precoci (un’altra misura agevolativa che ha la stessa platea di destinatari), ma le domande giunte all’Inps sono oltre 66 mila: con la legge di Bilancio si vorrebbero dunque aumentare le risorse, per consentire l’accesso all’Ape social a un maggior numero di beneficiari.

Inoltre, la misura potrebbe essere prorogata ed essere dunque accessibile anche a chi matura i requisiti dopo il 2018.

Aumento delle risorse per la pensione anticipata precoci

Di aumento dei fondi disponibili e di proroga si parla anche in merito alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, o pensione anticipata quota 41. Questa pensione si può ottenere con 41 anni di contributi, senza il rispetto di un’età minima.

La platea di destinatari è la stessa dell’Ape sociale: i beneficiari, però, devono possedere un ulteriore requisito, il possesso di almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro versati prima del compimento del 19° anno di età.

Ape sociale donne

Per le lavoratrici con figli appartenenti alle categorie beneficiarie dell’Ape sociale si vorrebbero abbassare i requisiti utili per il beneficio.

I sindacati, in particolare, hanno proposto uno sconto di 1 anno di contributi per ogni figlio, sino a un massimo di 3 anni, mentre per il Governo è sostenibile uno sconto di 6 mesi per ogni figlio, sino a un massimo di 2 anni.

 

Cumulo e anticipo pensionistico per i professionisti

Per quanto riguarda i professionisti che hanno diritto a usufruire del cumulo, cioè della possibilità di sommare gratuitamente i contributi presenti in casse diverse per accedere alla pensione, si dovrebbero risolvere alcune criticità.

La questione più importante riguarda quei professionisti che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia nell’Inps, non hanno perfezionati i requisiti richiesti dalla propria cassa professionale. Per loro, l’Inps dovrebbe comunque liquidare la propria quota di pensione come se si trattasse di un anticipo pensionistico (senza quattordicesima, integrazioni al minimo e maggiorazioni, dunque), sino alla data di maturazione dei requisiti nella gestione previdenziale privata.

Questo nuovo anticipo pensionistico per i professionisti dovrebbe essere ufficializzato a breve in una circolare dell’Inps, ma dovrebbe essere anche confermato dalla nuova legge di bilancio.

Le altre misure in attesa

Al momento, restano fuori dalla legge di Bilancio 2018 parecchie misure in materia di pensioni:

  • la proroga dell’opzione Donna al 2018;
  • la proroga dell’ottava Salvaguardia;
  • la pensione anticipata per i beneficiari di Legge 104;
  • la pensione di vecchiaia anticipata per le donne con figli;
  • la pensione minima di garanzia.

Le misure per i caregiver, invece, cioè a favore di coloro che assistono un familiare disabile, dovrebbero essere contenute in un apposito testo unico che sarà emanato entro la prossima primavera.

note

[1] D.l. 201/2011.

[2] L. 232/2016.

Il Volto: riflessologia e lettura

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Il volto è uno specchio della condizione sia fisica che emotiva, ma vi si possono anche leggere i propri talenti e le proprie debolezze.

Una mappa delle zone riflesse del volto

In questa mappa si vede la connessione tra le varie zone del volto e lo stato degli organi interni. La tradizione del taoismo ci indica che, qualora in una di queste zone ci fossero eritemi ricorrenti, macchie, arrossamenti, secchezza o eccesso di sebo potremmo sicuramente cominciare ad indagare lo stato dell’organo corrispondente, ovvero la radice del problema.

Questa mappa fa riferimento a come interpretare possibili squilibri legati agli organi interni con un esame visivo: quindi non è previsto il trattamento delle aree per avere sollievo (ergo, se mi tratto con digito pressione le “occhiaie” non migliorano i reni). L’esame visivo è uno dei metodi diagnostici in Cina (altri più noti sono, ad esempio, la pulsologia e l’esame della lingua).

… Ma si spinge anche oltre.

Il Mian Xiang è la scienza della lettura del volto, un ramo dell’indagine costituzionale che veniva usata alla corte imperiale cinese fin dai tempi dell’Imperatore Giallo (che metaforicamente significa da sempre). E’ un’analisi che si occupa della forma del naso, della luminosità degli occhi, dei contorni delle orecchie, ecc.

Osservare il volto di una persona significa raccogliere informazioni sulle cose che quella persona sa fare meglio, su chi si è, sulle emozioni che più facilmente la dominano. Conoscere l’altro quindi, ma anche uno strumento di auto conoscenza per accettare la propria Natura ed utilizzarlo per comprendere meglio la propria Vita.

E’ uno degli strumenti del Tao dello Spirito, che si occupa della vera comprensione di quello che viene detto, partendo dalla chiarezza di quello che si dice. E’ un insegnamento che include l’analisi costituzionale ed il linguaggio del corpo, per comprendere quello che viene detto oltre le parole.

Come funziona il Mian Xiang

Il Mian Xiang parte dalla teoria dei 5 elementi e dal riconoscimento del tipo di elemento dominante nei lineamenti di un volto: da questo già si hanno molte indicazioni utili per comprendere la persona che si ha di fronte. Se ho di fronte un volto Legno, potrò meglio comprendere alcune rigidità di pensiero di quella persona. Se riconosco un volto Fuoco, non mi stupirò dell’impazienza che può dominarla… o al contrario delle sue grandi dimostrazioni di affetto.

Comprendere come gli elementi animano la vita di un viso aiuta a conoscere gli altri e… a lasciar andare i loro difetti e spigoli caratteriali. Potremo allora sorridere per un volto Acqua che si strugge in infinite indecisioni… e poi è capace di grandissime intuizioni e della profonda comprensione del divenire delle cose.

Potremmo conoscere un po’ meglio noi stessi guardandoci allo specchio, e finalmente accettare i nostri difetti.

Che è il primo passo per essere felici.

Tutti i numeri della corruzione in Italia

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Un’indagine dell’istituto di statistica quantifica, per la prima volta, il fenomeno della corruzione nel nostro Paese: chi chiede, cosa chiede e perché.

Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone - Foto Fabrizio Corradetti / LaPresse
Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone – Foto Fabrizio Corradetti / LaPresse

Un italiano su 13, almeno una volta nella vita, si è visto chiedere dei soldi in cambio di un favore. Ad uno su 27 è stato offerto denaro per il loro voto alle elezioni. Una su quattro, infine, conosce una persona che è stata raccomandata. Sono i numeri della corruzione in Italia: non quelli legati a reati e processi, ma il frutto di un’indagine condotta dall’Istat. Che ha intervistato 43mila persone tra i 18 e gli 80 anni. E, per la prima volta, riesce a quantificare uno dei mali peggiori di questo Paese.

La prima domanda alla quale risponde lo studio realizzato dall’Istituto nazionale di statistica riguarda la diffusione del fenomeno. Che colpisce soprattutto il Lazio:

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Nella regione di Roma capitale il 17,9% dei residenti afferma che, almeno una volta nella vita, si è vista chiedere denaro in cambio di un servizio altrimenti gratuito. Ma si tratta di un fenomeno diffuso in tutto il Paese, con una leggera prevalenza delle regioni centro-meridioniali. Spicca il Trentino Alto-Adige, dove in questa spiacevole situazione si è trovato solo un cittadino su 40.

Bene, ma cosa chiedono i concussi?

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Come si può vedere, si tratta in massima parte di denaro. Vuole soldi il 60,3% dei corrotti. Ma c’è anche una fetta, pari al 4,3% del totale, che in cambio di un ‘favore’ pretende una prestazione sessuale. E per capire quanto il malcostume della corruzione sia diffuso, si può guardare alle modalità in cui viene chiesto il pagamento:

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Nel 38,4% dei casi è la persona interessata che chiede direttamente di essere pagato per qualcosa che non dovrebbe fare.

O che dovrebbe fare gratuitamente. Nel 32,2% dei casi non c’è una richiesta esplicita, ma si fa in modo che la richiesta venga compresa. E poi c’è un 1,5%degli intervistati che non ha avuto bisogno di sentirselo chiedere. Ma ha proposto la ‘transazione’ di propria iniziativa.

Il clima di corruzione che ammorba il Paese, però, non riguarda soltanto la richiesta di denaro o altre utilità in cambio di una prestazione professionale. Ne fa parte anche un altro vezzo tutto italiano, quello della raccomandazione. Un fenomeno molto diffuso:

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L’Istat ha chiesto agli intervistati se conoscessero almeno una persona raccomandata. Dividendo poi i risultati secondo il tipo di raccomandazione. Si scopre così che il 34,3% dei pugliesi sa di una persona che ha chiesto una ‘buona parola’ per ottenere un posto di lavoro. La situazione migliore in Calabria, dove solo il 13,9% ha dichiarato di conoscere qualcuno che è occupato grazie alle sue amicizie e non al curriculum. Sempre in Puglia, il 22,2% degli intervistati conosce qualcuno che grazie ad un ‘aggancio’ si è visto togliere una multa.

Infine l’elemento che forse più degli altri grida vendetta. Ovvero il voto di scambio. Quando cioè i politici, le persone che per prime dovrebbero combattere la corruzione, corrompono gli elettori in cambio di una croce sulla scheda. Un fenomeno, questo, diffuso soprattutto nel Sud:

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In questo caso, la situazione peggiore si verifica in Basilicata. Dove il 9,7%degli intervistati ha affermato che, almeno una volta nella vita, è stato chiesto il loro voto. Il che in democrazia sarebbe normale, se non fosse che in cambio veniva offerto denaro o altri vantaggi. Da notare come, a livello generale, il voto di scambio sia più comune alle elezioni amministrative. Il 3,4% degli intervistati ha ricevuto proposte di questo tipo quando c’era da eleggere il sindaco, solo l’1% quando invece si trattava di rinnovare il Parlamento. Ma, se l’illegalità è diffusa tra chi aspira a rappresentare le istituzioni, non stupiscono i numeri su corruzione e raccomandazioni.

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