Dieta in palestra o da chi è senza titoli: è reato

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Diete personalizzate: commette reato di esercizio abusivo della professione chi, senza i dovuti titoli medici, elabora e prescrive diete personalizzate

Se le «diete fai da te» possono rivelarsi davvero pericolose, lo sono (a maggior ragione) anche quelle  prescritte da chi non abbia alcun titolo per farlo. L’improvvisazione, molto spesso, genera mostri e chi si spaccia per esperto in nutrizione – pur non essendolo affatto – e fa diete personalizzate non solo può nuocere gravemente alla salute altrui, ma commette anche un reato. Il reato che viene in rilievo in queste ipotesi è quello di esercizio abusivo della professione. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione [1] che, con una recente sentenza, ha posto l’accento sul diffusissimo fenomeno di prescrivere diete personalizzate da parte di soggetti non qualificati come istruttori di palestrapersonal trainer, massaggiatori. È bene sapere, dunque, che questo fenomeno è perseguibile penalmente. Possibile? Sì, visto che il codice penale stabilisce che chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 a 516 euro [2].

Risultato: l’istruttore di palestra non può prescrivere diete personalizzate. Parimenti, non possono elaborare diete o fare il lavoro del nutrizionista coloro i quali non abbiano i titoli per farlo, né – di conseguenza – alcuna voce in capitolo.

Il personal trainer può fare diete personalizzate?

Chi vuole dimagrire o, semplicemente, vuole mantenersi in forma può tranquillamente iscriversi in palestra. Palestre e centri benessere, infatti, sono pieni di professionisti del settore sempre molto qualificati (leggi sul punto: Palestre: le qualifiche per diventare istruttori). Attenzione, però, a tenere ben distinte le cose; chiamatela «sportiva» anziché «dimagrante», ma il risultato non cambia: a prescrivere la dieta può essere solo un medico dietologo e non di certo un istruttore di palestra o un personal trainer. E così, l’istruttore di palestra trovato a compilare, su foglietti di carta o con e-mail, diete personalizzate ai propri amici o ai clienti del centro sportivo, rischia il penale. Non importa se lo fa per lavoro, facendosi pagare, o solo per piacere, perché gli è stato chiesto qualche suggerimento.

L’istruttore di palestra non può fare diete personalizzate

La vicenda all’esame della Suprema Corte è scaturita da un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza in una palestra, nel corso del quale erano state ritrovate delle schede di alimentazione personalizzate per i frequentatori, compilate da persone prive di un titolo abilitativo di dietista o biologo, titolo ritenuto – dalla Cassazione – indispensabile per prestazioni di questo genere. «L’individuazione dei bisogni alimentari dell’uomo attraverso schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni» – scrive la Corte – è attività che può svolgere solo il medico biologo o ad altre categorie professionali per le quali è comunque prescritta una specifica abilitazione (medicifarmacistidietisti).

L’istruttore di palestra, dunque, non può fare diete personalizzate: la redazione di schede personalizzate è una competenza che, proprio per le ricadute in termini di salute, può essere esercitata solo da chi è in possesso di uno specifico titolo, come medicifarmacistidietisti biologi. Dunque, commette il reato di esercizio abusivo della professione il titolare della palestra o il personal trainer che, senza abilitazione predispone, con schede personalizzate, le diete agli utenti.

Chi non può prescrivere una dieta?

Al di là di istruttori di palestra e personal trainer, vi sono anche altre figure professionali che, parimenti, non possono elaborare diete o fare il lavoro del nutrizionista e che se lo facessero commetterebbero il reato di esercizio abusivo della professione. Ecco l’elenco

  • farmacista (consiglia integratori, ma non può prescrivere diete);
  • tecnologo alimentare (si occupa di educazione alimentare non personalizzata);
  • istruttore laureato in scienze motorie;
  • fisioterapista;
  • infermiere;
  • naturopata;
  • estetista;
  • chimico;
  • psicologo;
  • consulenti/venditori di prodotti o integratori per dimagrire.

I professionisti di cui all’elenco che precede potrebbero – occupandosi a vario titolo di benessere, estetica, salute, cura e commercio di prodotti dimagranti – farsi “tentare” dalla voglia di mettersi a dare diete o di svolgere il lavoro del nutrizionista, ma va chiarito che non possono farlo.

note

[1] Cass. sent. n. 20281/17 del 28.04.2017.

[3] Art. 348 cod. pen.

Autore immagine: Pixabay.com

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Bolletta acqua: ogni quanto deve arrivare?

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Il gestore dei servizi idrici deve inviare al consumatore un numero minimo di bollettenell’anno, non potendo omettere la fatturazione e inviare un unico conguaglio a distanza di mesi o addirittura anni. Il consumatore ha infatti diritto di conoscere i propri consumi periodici, anche al fine di gestire al meglio l’utenza e i pagamenti.

L’Autorità del settore dei servizi idrici (Arera) ha deliberato un’apposita regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato o di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono [1]. In questa delibera sono previsti, tra gli standard qualitativi, i termini e i modi di fatturazione che devono essere rispettati dal gestore del servizio idrico. Vediamo ogni quanto deve arrivare la bolletta dell’acqua.

IBollette acqua: come avviene la fatturazione?

La fatturazione avviene sulla base dei consumi, relativi al periodo di riferimento, rilevati attraverso la lettura, oppure  un’autolettura dell’utente finale opportunamente validata dal gestore, oppure sulla base di consumi stimati.

Nell’utilizzo dei dati relativi ai consumi dell’utente finale, il gestore è tenuto al rispetto del seguente ordine di priorità:

  1. dati di lettura;
  2. in assenza di dati di lettura, i dati di autolettura;
  3. in assenza di dati di cui sopra, dati di consumo stimati.

Ciascun gestore è tenuto ad esplicitare chiaramente in un documento, reso noto all’utente finale, le modalità di calcolo dei consumi stimati per la fatturazione in acconto.

Le modalità di fatturazione devono essere tali da minimizzare, nel corso dell’anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati.

Bolletta acqua: tempo di emissione

Il tempo per l’emissione della fattura è il tempo intercorrente tra l’ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione della medesima da parte del gestore.

Il periodo di riferimento della fattura è il tempo intercorrente tra il primo e l’ultimo giorno cui è riferita la fattura. Tale periodo deve essere coerente con la periodicità di fatturazione prestabilita dal gestore.

Bolletta acqua: ogni quanto deve arrivare?

Il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell’anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità.

Il numero di fatturazioni nell’anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:

  • 2 bollette all’anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
  • 3 bollette all’anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
  • 4 bollette all’anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
  • 6 bollette all’anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

Ai fini dell’individuazione della relativa fascia di consumo, i consumi medi annui delle utenze condominiali devono essere determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti.

Nelle more della definizione della regolazione della misura, qualora non dovessero essere disponibili i dati relativi ai consumi medi annui delle ultime tre annualità, al fine di individuare la fascia di consumo dell’utente finale, il gestore:

a) utilizza quelli a disposizione, purché relativi ad un periodo non inferiore a 12 mesi consecutivi ricompreso nelle ultime tre annualità;

b) procede ad una stima dei consumi nel caso in cui i dati a disposizione non superino i 12 mesi.

Con cadenza biennale il gestore procede alla revisione della periodicità di fatturazione associata a ciascuna utenza sulla base dei consumi medi.

Bolletta acqua in caso di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di chiusura del rapporto contrattuale in seguito a voltura o disattivazione, il gestore provvede ad emettere la fattura di chiusura.

Con la fattura di chiusura il gestore provvede a conguagliare i consumi e alla restituzione del deposito cauzionale versato dall’utente finale, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito.

Qualora l’importo dovuto dall’utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro 45 giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.

Bolletta acqua: termini pagamento

Il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione. Il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal gestore, libera l’utente finale dai propri obblighi.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, o nella ricezione della comunicazione dell’avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all’utente finale.

note

[1] Delibera 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr.

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Bollette telefono 28 giorni: come avviene il rimborso

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L’Autorità Garante delle Comunicazioni ha precisato come devono essere “rimborsati” i clienti per il ritardato adeguamento alla fatturazione mensile da parte degli operatori.

La decorrenza delle fatture emesse dopo il ripristino della cadenza mensile dovrà essere posticipata di un numero di giorni corrispondente a quelli indebitamente erosi a causa del passaggio alla fatturazione a 28 giorni, a partire dal 23 giugno 2017, o dalla data successiva di sottoscrizione del contratto. In questo modo si attua una sorta di compensazione, in cui il cliente, invece di ricevere un rimborso vero e proprio, recupera i giorni indebitamente fatturati.

Viene riportato qualche esempio per comprendere quando decorre la fattura e come avviene il rimborso.

Fatturazione 28 giorni: come funziona il rimborso

Come noto, a partire dal 23 giugno 2017, gli operatori avrebbero dovuto adeguarsi alla fatturazione a ciclo mensile. Dunque, una fattura decorrente dal 23 giugno avrebbe dovuto coprire il periodo fino al 22 luglio successivo; invece, applicando il calcolo a 28 giorni (4 settimane), il periodo fatturato si sarebbe fermato al 20 luglio, con una erosione pari a 2 giorni.

Il successivo periodo di decorrenza avrebbe dovuto essere quello dal 23 luglio al 22 agosto; invece, sempre in base al calcolo a 28 giorni, la decorrenza avrebbe riguardato il periodo dal 21 luglio al 17 agosto, con una erosione di 3 giorni sul singolo ciclo di fatturazione e di 5 sul totale dei due cicli di fatturazione. E così via.

Il medesimo calcolo può essere effettuato con riferimento a ciascun ciclo di fatturazione e in base a tutte le date di decorrenza delle fatture successive a quella del 23 giugno 2017: prendendo ad esempio una fattura con decorrenza dal 1° luglio 2017, il periodo fatturato su base quadrisettimanale si sarebbe concluso il 28 luglio invece che il 31 luglio, con una erosione di 3 giorni; il successivo periodo di fatturazione, conseguentemente, avrebbe interessato il periodo dal 29 luglio al 25 agosto, con una erosione di 3 giorni sul ciclo mensile e di 6 rispetto al totale.

Risulta, quindi, agevolmente quantificabile per l’operatore il monte giorni eroso per ciascun cliente, sulla base della data di decorrenza della prima fattura successiva al 23 giugno 2017 e della data di ripristino della fatturazione con periodicità mensile.

Diffide agli operatori telefonici

L’Agcom ha dunque diffidato Tim, Wind TreVodafone e Fastweb a differire la decorrenza della prima fattura emessa secondo la periodicità su base mensile o di multipli del mese di un numero di giorni pari a quelli erosi, calcolati in base al criterio sopra illustrato.

Per esempio, nel caso di una fattura emessa ad aprile con decorrenza dal 1° aprile al 30 aprile e in presenza di una erosione pari a 15 giorni, la decorrenza della fattura dovrà essere posticipata al 16 aprile e conseguentemente il periodo fatturato dovrà risultare quello intercorrente dal 16 aprile al 15 maggio.

Questo meccanismo garantisce il diritto degli utenti di ottenere un immediato ristorodel disagio sofferto senza dover ricorrere a procedure contenziose e rimanendo liberi di poter cambiare operatore, una volta ottenuta la compensazione.

FONTE

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