La polemica sul Prof. Giuseppe Conte ci fa dimenticare di chi ha amministrato l’Italia negli ultimi decenni

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8 ministri italiani che non hanno mai preso la laurea

ministri senza laurea

La polemica sul Prof. Giuseppe Conte ci fa dimenticare di chi ha amministrato l’Italia negli ultimi decenni. Quelli di Skuola.net hanno spulciato nei curricula di 8 ministri ed ex ministri italiani, che ricoprono o hanno ricoperto posizioni rilevanti nella guida del paese, e di laurea non c’è nemmeno l’ombra.

8. Francesco Rutelli

Francesco Rutelli

Classe 54′ di origine romano, Rutelli è stato co-presidente del Partito Democratico Europeo. Eletto sei volte in Parlamento. Sindaco di Roma nel 1993. E’stato
Ministro dei beni e delle attività culturali. Ha ricevuto Lauree honoris causa dalla John Cabot University, dalla Temple University e dall’American University in Rome, ma non l’ha mai presa in gioventù: si è iscritto nuovamente all’università proprio qualche mese fa, con l’obiettivo di ottenere (stavolta) il titolo.

7. Altero Matteoli

Altero Matteoli

Politico italiano di lungo corso. Classe 40′ cresce sotto l’ala dell’On. Beppe Niccolai, esponente storico pisano del MSI. Dall’8 maggio 2008 al 16 novembre 2011 è stato Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti nel Governo Berlusconi.

6. Massimo D’Alema

Massimo D'Alema

Romano di origine. Sposato, con due figlie. E’ un giornalista professionista e vanta collaborazioni anche con l’Unità, di cui è stato direttore nel biennio 1988-1990. Ha studiato al liceo classico. Entra alla Camera dei deputati nel 1987. Dal 21 ottobre 1998 all’aprile del 2000 è stato Presidente del Consiglio dei Ministri. Il 17 maggio 2006 diventa Ministro degli Esteri nel Governo Prodi.

5. Walter Veltroni

Walter Veltroni

Politico italiano classe 55′ di Roma. Prima di intraprendere la carriera politica è stato giornalista professionista, ha anche diretto lo storico quotidiano l’Unità. La politica entra nella sua vita nel 1976, quando viene eletto consigliere al comune di Roma rimanendo in carica per cinque anni. Eletto in Parlamento nel 1987. Romano Prodi lo chiamò nel 1996 a condividere la leadership del partito “l’Ulivo” nell’anno della vittoria di quella coalizione, assumendo in seguito l’incarico di vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Beni Culturali e Ambientali con l’incarico per lo spettacolo e lo sport. Nel 2003 riceve la laurea Honoris causa dalla John Cabot University di Roma. Oggi scrive libri e dirige film, ma la laurea non è mai stata una priorità per la sua carriera.

4. Umberto Bossi

Umberto Bossi

L’energico Umberto Bossi, capo-popolo delle fila della Lega Nord non ha conseguito la laureadurante il suo percorso formativo. Si ferma alle superiori, dove consegue il diploma di perito tecnico. Si iscrive alla facoltà di Medicina di Pavia senza conseguire la laurea. Ma questo non gli ha impedito di diventare senatore della Repubblica ed europarlamentare. Ha fondato il partito che ad oggi raccoglie il sentimento di una vasta fetta di elettori italiani. E’ stato Ministro per le Riforme Istituzionali durante il governo Berlusconi.

3. Giorgia Meloni

Giorgia Meloni

Rampante politica e giornalista di origine romana. Ha speso gli anni della gioventù alla carriera politica. A 15 anni ha fondato il coordinamento studentesco “Gli Antenati”. Diventa responsabile nazionale di diventa responsabile nazionale di Azione Studentesca, il movimento studentesco di Alleanza Nazionale e rappresentante al Forum delle associazioni studentesche. Nel 2006 entra alla Camera dei Deputati con Alleanza Nazionale e fino al 2008 ricopre la carica di Vicepresidente. Il 21 aprile di questo anno è stata impegnata nella campagna elettorale per diventare sindaco di Roma. Anche per lei la laura non è stata la prima preoccupazione, ma neanche un ostacolo ai successi personali. E’ stata Ministro per la gioventù con il governo Berlusconi.

2. Giuliano Poletti

Giuliano Poletti

Attuale Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Al centro di un putiferio che fece arrabbiare qualche studente, quando propose meno vacanze estive per fare qualche lavoretto costruttivo. Riconfermato come ministro nel Governo di Responsabilità che fa capo a Paolo Gentiloni, la carriera politica non è stata frenata dalla mancanza del titolo di laurea.

1. Beatrice Lorenzin

Beatrice Lorenzin

Tra le donne al vertice del Governo Renzi. Riconfermata con Poletti. Il ministro Beatrice Lorenzin a capo del dicastero della Sanità non ha una laurea, sebbene nel corso degli anni la sua vita sia stata segnata da vari successi personali e professionali.

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Chi comanda in Italia?

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Noi votiamo, ma alla fine siamo delle marionette nelle mani di pochi potenti che decidono chi governa e chi no, chi comanda e chi subisce.

Gli italiani vanno silenziosamente in coda a votare e tutti con la speranza che qualcosa cambi. È realmente così? Siamo noi a decidere cosa accadrà in Italia o è solo una mera illusione? Noi proviamo ad esprimere il nostro volere, ma dobbiamo sempre sottostare a quattro gruppi egemoni che giostrano il nostro paese come in molti altri Stati occidentali.

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Il primo è Bilderberg, il cui prossimo raduno potrebbe svolgersi a Torino dal 7 al 10 settembre 2018. È una riunione annuale che si svolge dal 1954; il nome deriva dall’albergo nel quale si tenne la prima riunione nei Paesi Bassi.

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Bilderberg è composto da un gruppo di potenti, un club elitario dove si propaganda il progetto del Nuovo Ordine Mondiale.

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La trama cospiratrice di questo gruppo viene ampiamente contestata da coloro che ritengono Bilderberg solo un club privato. Talmente privato che nessun giornalista o telecamere possono avvicinarsi alla zona del raduno, se non espressamente invitati. Il club è frequentato dai rappresentanti dell’establishment occidentale e mondiale che detta l’agenda politica egemonica, cioè dell’ideologia mondialista.

È composto solitamente da 130 a 150 rappresentanti di governo, diplomatici, manager di multinazionali, banchieri, militari, direttori di giornali, membri del FMI e della banca mondiale. Molti italiani lo hanno frequentato negli ultimi anni: Mario Monti, Risultati immagini per Mario Monti,Enrico Letta, Risultati immagini per Enrico LettaMario Draghi,Risultati immagini per mario draghi Romano Prodi,Risultati immagini per romano prodi Lilli Gruber Risultati immagini per Lilli Grubere Monica Maggioni.Risultati immagini per Monica Maggioni Le riunioni si svolgono nel più stretto riserbo e ciò ha sollevato molti dubbi ed innumerevoli teorie più o meno verosimili. Una cupola del potere che gestisce, ormai da 64 anni, destabilizza e controlla l’economia e i governi, poi con l’era della globalizzazione ha esteso la propria influenza in molti paesi occidentali e mondiali. È in buona compagnia Bilderberg, dato che il comando si può dividere in tante fette.

Trilateral, ad esempio, è un altro gruppo segreto fondato da David Rockefeller nel 1973. Gli scopi sono gli stessi di Bilderberg, ma allarga le sue mire anche ai paesi asiatici.

C’è però chi ha più potere di Trilateral e Bilderberg: l’Aspen Institute, ovvero un’organizzazione apparentemente no profit che ha lo scopo di incoraggiare le leadership illuminate, le idee e i valori senza tempo. Il presidente di Aspen Italia Risultati immagini per Aspen Italiaè Giulio Tremonti Risultati immagini per Giulio Tremontie tra i membri del comitato esecutivo ci sono tra gli altri: Giuliano Amato, Immagine correlataLucia Annunziata, Risultati immagini per Lucia AnnunziataLuigi Abete,Risultati immagini per Luigi Abete John Elkan, Risultati immagini per John ElkannGianni De Michelis, Risultati immagini per Gianni De MichelisFranco Frattini, Risultati immagini per Franco FrattiniGianni Letta,Risultati immagini per Gianni Letta Emma Marcegaglia, Risultati immagini per Emma MarcegagliaPaolo Mieli,Risultati immagini per Paolo Mieli Mario Monti, Romano Prodi, Francesco Profumo,Risultati immagini per Francesco Profumo Marco Tronchetti Provera, Risultati immagini per Marco Tronchetti ProveraBeatrice Trussardi, Risultati immagini per Beatrice TrussardiNicoletta Spagnoli Risultati immagini per Nicoletta Spagnolie Cesare Romiti.Risultati immagini per Cesare Romiti

Ma c’è il quarto incomodo che non sta a guardare: ERT. EUROPE. Club nato nel 1982 per volere di Ronald Regan che, in prima battuta, affidò a Licio Gelli il compito di gestire l’Europa occidentale controllando il 75% della produzione mediatica. La sede operativa si trova a Bruxelles e il rappresentante italiano è Carlo De Benedetti.

Cercano di distruggere, controllando l’economia e la politica dei vari Stati, i modelli di cittadinanza attiva e la voce del popolo. Ci fanno credere che siamo noi a decidere le sorti del nostro paese ed invece è solo una utopia. Ci illudono che le cose cambieranno, che si penserà al benessere del cittadino piuttosto che al benessere politico-economico di pochi.

Noi votiamo, ma alla fine siamo delle marionette nelle mani di pochi potenti che decidono chi governa e chi no, chi comanda e chi subisce.

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Nuova prescrizione Bollette luce, gas e acqua:

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Bollette per conguagli non oltre due anni; possibilità di sospensione del pagamento anche in presenza di un procedimento aperto davanti all’Agcom.

 

Se ricevi una bolletta della luce, acqua o gas riferita a consumi di oltre due anni fa non devi più pagare. Il debito infatti si è ormai prescritto. E se, ciò nonostante, la società fornitrice insiste nel richiederti somme non dovute – e magari ti minaccia di interrompere l’utenza – hai diritto a esigere la sospensione della bolletta. A cambiare i termini di prescrizione delle bollette della luce, gas e acqua è stata la legge di bilancio del 2018 [1]: la nuova norma contiene una deroga al codice civile [2] che, invece, stabilisce una prescrizione di cinque anni tutti per i debiti da pagarsi con cadenza annuale o frazioni inferiori (ad esempio ogni mese, ogni bimestre, ecc.). Resta quindi di cinque anni la prescrizione delle bollette del telefono e di tutte le altre utenze (ad esempio quelle per pay-tv, abbonamenti alla rete internet, abbonamenti alla televisione in streaming e online come Netflix, ecc.).

Nuova prescrizione per bollette di luce acqua e gas

A partire dal 1° gennaio 2018, le bollette della luce, dell’acqua e del gas si prescrivono in 2 anni. La prescrizione riguarda solo quelle che verranno emesse a partire da questa data e non per quelle precedenti già emesse.

Le disposizioni si applicano alle fatture la cui scadenza e’ successiva:

a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;

b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.

La riforma dei termini di prescrizione delle bollette di luce, acqua e gas non tocca solo i conguagli, ma anche le bollette per consumi ordinari, quelle cioè che arrivano a casa ogni mese o bimestre.

Inoltre il nuovo termine di due anni riguarda sia i consumatori (le famiglie e gli utenti privati) chee le microimprese, i professionisti e le società [3].

Il governo ha così inteso tutelare gli utenti dalle richieste di pagamento che, spesso, intervengono a molti anni di distanza rispetto all’anno di gestione.

Con il cambiamento della prescrizione per le bollette non pagate di luce, acqua e gasci sono non solo tre anni in meno, rispetto al passato, per il recupero dei crediti(avranno meno da lavorare i call center), ma anche tre anni in meno per i tempi di conservazione delle ricevute di pagamento. Difatti, l’obbligo di archiviare le bollette pagate, per poter dimostrare l’adempimento, permane solo fino a quando il credito non è prescritto; una volta che si è verificata la prescrizione, infatti, il debitore non è più tenuto a dimostrare il versamento degli importi al fornitore, ma può limitarsi a sollevare la contestazione della prescrizione.

La prescrizione della bolletta opera solo se, prima della scadenza del termine (2 anni per le bollette di luce, acqua e gas; 5 anni per le bollette del telefono e di tutte le altre utenze) non si è ricevuto un sollecito di pagamento con raccomandata a/r o con posta elettronica certificata (Pec). Difatti l’invio della diffida comporta l’interruzione della prescrizione e il decorso del termine nuovamente da capo. Attenzione però: fa fede la data di consegna della lettera e non quella di spedizione. Per cui, se la società erogatrice spedisce la diffida prima della scadenza delle prescrizione ma il postino la consegna dopo, il debito è ormai caduto in prescrizione.

Quali sono le conseguenze della nuova prescrizione? Se, ad esempio, non paghi una bolletta della luce, dell’acqua e del gas e, nei due anni successivi, non ricevi alcun sollecito di pagamento (sollecito inviato con raccomandata a/r o posta elettronica certificata), il debito si prescrive e la società della luce, dell’acqua o del gas non può più chiederti nulla. Allo stesso modo, se ricevi una diffida per il pagamento di una bolletta di oltre due anni fa, non devi alcunché.

Prescrizione dei conguagli

La modifica del termine di prescrizione riguarda anche i conguagli: anche queste bollette non potranno più essere pretese dopo più di due anni dall’anno di riferimento, anche se l’accertamento del conguaglio avviene in un momento successivo. .In pratica, le aziende avranno due anni di tempo per “allineare” quanto pagato dall’utente e il consumo effettivo rilevato dal contatore, superando la pratica dei maxi conguagli. In caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori a due anni, l’utente che ha presentato un reclamo ha diritto alla sospensione del pagamento.

Furti di energia

Cambia anche la possibilità per le società della luce e del gas di recuperare gli eventuali furti determinati dal comportamento di chi bypassava il contatore con strumenti tecnici. Fino a ieri veniva recupero il credito stimando il consumo presunto degli ultimi 5 anni. Ora le società potranno agire solo con riferimento agli ultimi 2 anni e dovranno peraltro affrettarsi a contestare le condotte fraudolente per non vedersi prescrivere subito il proprio credito.

La sospensione del pagamento

Una seconda modifica introdotta con la legge di bilancio 2018 riguarda il diritto dell’utente a chiedere la sospensione del pagamento della bolletta in attesa della verifica della legittimità della condotta dell’operatore.

Questa misura è prevista in due casi:

  • nel caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni»
  • nel caso in cui «l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al d.l. n. 206/2005, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato».

Peraltro, al verificarsi di quest’ultima ipotesi – certamente nota all’operatore siccome destinatario dell’avvio del procedimento – «il venditore ha l’obbligo di comunicare all’utente l’avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti».

Se dunque l’utente ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico «ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore».

Il rimborso degli indebiti conguagli

«È in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio».

Quanto previsto, sia con riferimento alla prescrizione sia con riferimento alla procedura sulla sospensione del pagamento e al rimborso degli indebiti conguagli, non si applica qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente.

Una terza misura, infine, è composta da quel gruppo di disposizioni che prevedono la definizione, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l’autolettura, nonché di norme per l’accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi.

note

[1] Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62).

[2] Art. 2948 cod. civ.

[3] La riforma, infatti, indica che il termine di prescrizione di due anni si applica sia agli utenti domestici e alle microimprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003), sia ai professionisti (come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

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PRESCRIZIONE NEI TERMINI DI RECUPERO DEI FURTI DI ENERGIA

LEGGE DI STABILITÀ 2018 – COMMI DA 4 A 10

4. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalita’ di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato, l’utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del pagamento finche’ non sia stata verificata la legittimita’ della condotta dell’operatore. Il venditore ha l’obbligo di comunicare all’utente l’avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. E’ in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilita’ accertata dell’utente.

6. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

7. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, puo’ definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l’autolettura senza oneri a carico dell’utente.

8. Entro il 1° luglio 2019, il soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, provvede agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l’attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

9. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalita’ tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilita’.

10. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza e’ successiva:

a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;

b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.

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