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La tassa per l’occupazione del suolo pubblico interessa naturalmente anche il passo carrabile ma è necessario fornire alcuni chiarimenti per rispondere alle domande dei lettori che si trovano spesso spiazzati da richieste dell’amministrazione comunale e/o difficoltà nella determinazione del calcolo dell’imposta dovuta.
Anche perchè vi sono diverse fattispecie da analizzare
Definizione di Passo carrabile
Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
La definizione è contenuta nell’art. 44 , comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993.
Nel caso in cui abbiate uno di quei box o garage che interrompono il marciapiede con modificazione materiale del marciapiede costituisce il presupposto per l’applicazione della TOSAP indipendentemente dal fatto che sia stata effettuato per l’utilizzo dell’autovettura o meno. In poche parole il fatto di aver interrotto il marciapiede costituisce un restringimento del diritto pubblico e come tale deve essere sottoposto a tassazione conseguenza.
Passo carrabile con marciapiede interrotto autorizzato
Il divieto di sosta apposto con apposita cartello e munito di autorizzazione del comune indicante numero e data della delibera. L’apposizione di un cartello segnaletico che inibisca la sosta sul suolo pubblico per consentire o rendere più
agevole la manovra dei conducenti che devono transitarvi, provenienti o diretti al passo carrabile, nel sottrarlo alla libera utilizzazione della collettività finisce per soddisfare l’interesse particolare degli utenti condominiali, realizzando un rapporto che, agli effetti del combinato disposto degli artt. 38 , comma 1, e 44 , comma 8, del D.Lgs. n. 507/93, va qualificato ‘di occupazione di suolo pubblico’”.
Passo carrabile con marciapiede interrotto non autorizzato
Nel caso in cui il divieto di sosta non via sia o vi sia ma non rechi il numero e la data delle delibera per la concessione dell’autorizzazione all’apposizione del divieto non è una circostanza dirimente o esimente per l’esenzione del tributo in quanto questa ingenera comune la consapevolezza che quel tratto di strada o marciapiede non deve essere utilizzato.
La TOSAP andrà comune applicata indipendentemente dall’apposizione abusiva o meno della cartello.
Contano più che altro quindi le caratteristiche tecniche dell’area antistante e costituiscono caratteristiche essenziali per l’applicazione del tributo la modifica del manto stradale con manufatti o la realizzazione di appositi intervalli lasciati nel marciapiede, intesi a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata, identificando l’interruzione del marciapiede, in modo visibile e permanente, la porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale. Per cui parliamo di elementi oggettivi ossia si una modifica del marciapiede o dell’area antistante finalizzata ad agevolata l’entrata o il passaggio del mezzo o comunque l’entrata anche in assenza di divieto di sosta
Discorso a parte meritano invece i cosiddetti passaggi a raso che non trovano nell’elemento oggettivo della modifica strutturale un elemento distintivo ma che fanno dell’elemento soggettivo della consapevolezza che li vi sia un passo carrabile il presupposto per la possibile applicazione della tributo. Ora senza entrare troppo nel merito del filone giurisprudenziale che si cela dietro queste conclusioni possiamo dire che siamo finalmente arrivati a decidere quasi definitivamente che per quelli a uso la tassa non si applica.
Esenzione per i passi carrabili a filo
Viene invece chiarita l’esenzione per i passi carrabili a raso ossia senza modifiche strutturali/tecniche del manto stradale per facilitare l’accesso alla proprietà privata, indipendentemente dall’elemento soggettivo di applicazione o meno del cartello e con o senza autorizzazione da parte del comune o della provincia competente.
Per questi la circostanza che sia stata apposto un cartello di divieto di sosta, seppur senza apposta autorizzazione da parte dell’amministrazione finanziaria potrebbe costituire il presupposto per l’applicazione del Comune o della provincia della tassa in quanto la circostanza ha ingenerato comunque la condizione che la vi fosse il divieto.
Inutile dire che nel caso di un accertamento in tal senso si sconsiglia di presentare un ricorso che per via della spese fisse e delle ridotte probabilità di vittoria in contenzioso, vedrebbe quasi certamente compensare le spese rendendo quasi sconveniente economicamente presentare un ricorso in commissione tributaria.
Potete leggere la Guida al calcolo delle TOSAP per comprendere infatti di quali cifre stiamo parlando, per verificare eventualmente la corretta applicazione da parte del comune.
Calcolo della TOSAP
La tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma ed è calcolata sulla superficie occupata a cui si applicano delle tariffe che variano in base a ciascuna classe di appartenenza.
PARTE I) OCCUPAZIONI PERMANENTI
TARIFFA
A) | Tariffa ordinaria occupazione SUOLO (art. 44 D.Legisl. 507/93) | ||
1°CATEGORIA | Euro/mq. | 22,83 | |
2°CATEGORIA | Euro/mq. | 15,98 | |
3°CATEGORIA | Euro/mq. | 6,85 |
B) | Tariffa occupazione SUOLO CON TENDE FISSE O RETRATTILI (art. 44, II comma D.Legisl. 507/93 – 30 per cento di A) | ||
1°CATEGORIA | Euro/mq. | 6,85 | |
2°CATEGORIA | Euro/mq. | 4,80 | |
3°CATEGORIA | Euro/mq. | 2,05 |
C) | Tariffa occupazione per PASSI CARRABILI – (ART. 44, III comma D.Legisl. 507/93 – 50 % di A) | |||
1°CATEGORIA | Euro/mq. | 11,53 | ||
2°CATEGORIA | Euro/mq. | 8,00 | Euro/mq. | 3,42 |
D) | Tariffa per OTTENIMENTO AREA DI RISPETTO DELL’ACCESSO ALLA PROPRIETÀ PRIVATA (ART. 44, VIII comma D.Legisl. 507/93 – art. 20, comma 7 Regolamento) | ||
1°CATEGORIA | Euro/mq. | 11,53 | |
2°CATEGORIA | Euro/mq. | 8,00 | |
3°CATEGORIA | Euro/mq. | 3,42 |
E) | Tariffa occupazione per PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE ED OGGETTIVAMENTE NON UTILIZZABILI (art. 44, IX comma D.Legisl. 507/93 – art. 20, comma 3 Regolamento) | ||
1°CATEGORIA | Euro/mq. | 4,56 | |
2°CATEGORIA | Euro/mq. | 3,20 | |
3°CATEGORIA | Euro/mq. | 1,37 |
F) | Tariffa occupazione per PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE (art. 44, X comma D.Legisl. 507/93 – art. 20, comma 8 Regolamento | ||
1°CATEGORIA | Euro/mq. | 6,85 | |
2°CATEGORIA | Euro/mq. | 4,80 | |
3° CATEGORIA | Euro/mq. | 2,05 |
G) | Tariffa occupazione SUOLO E SOTTOSUOLO PER L’IMPIANTO E L’ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E RELATIVI SERBATOI SOTTERRANEI – (art. 48 D.Legisl.507/93) | ||
1) CENTRO ABITATO | Euro | 40,29 | |
2) ZONA LIMITROFA | Euro | 33,57 | |
3) SOBBORGHI E ZONE PERIFERICHE | Euro | 20,14 | |
4) FRAZIONI | Euro | 6,71 |
Per distributori con più serbatoi sotterranei o con serbatoio di capacità superiore a 3.000 litri la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri |
H) | Tariffe occupazione per IMPIANTO ED ESERCIZIO APPARECCHI AUTOMATICI (art. 48 VII comma D.Legisl.507/93) | ||
1) CENTRO ABITATO | Euro | 13,43 | |
2) ZONA LIMITROFA | Euro | 10,08 | |
3) FRAZIONI, SOBBORGHI, ZONE PERIF. | Euro | 6,71 |
Tariffa occupazione SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI E IMPIANTI IN I) GENERE – (artt. 46-47 D.Legisl. 507/93)
1°CATEGORIA Euro Km/Lineare o frazione
2°CATEGORIA
3°CATEGORIA
Euro Km/Lineare o frazione
Euro Km/Lineare o frazione
201,42
134,28
80,56
PARTE II) OCCUPAZIONI TEMPORANEE
A) | Tariffa ordinaria occupazione SUOLO (art. 45, I comma D.Legisl. 507/93) | ||
1°CATEGORIA – fascia oraria 08.00 – 14.00 | Euro mq./ora | 0,14 | |
1°CATEGORIA – fascia oraria 14.00 – 20.00 | Euro mq./ora | 0,05 | |
1°CATEGORIA – fascia oraria 20.00 in poi | Euro mq./ora | 0,01 | |
2°CATEGORIA | Euro mq./giorno | 0,94 | |
3°CATEGORIA | Euro mq./giorno | 0,40 |
B) | Tariffa occupazione SUOLO CON TENDE FISSE O RETRATTILI (art. 45, III comma D.Legisl. 507/93 – 30 per cento di aumento) | ||
1°CATEGORIA | Euro mq/giorno | 0,40 | |
2°CATEGORIA | Euro/mq./ giorno | 0,29 | |
3°CATEGORIA | Euro mq./giorno | 0,12 |
C) | Tariffa per occupazioni effettuate da VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO (art. 45, V comma D.Legisl.507/93) | ||
1°CATEGORIA | Euro mq/giorno | 0,68 | |
2°CATEGORIA | Euro mq./giorno | 0,47 | |
3°CATEGORIA | Euro mq/giorno | 0,20 |
D) | Tariffa per occupazioni poste in essere con INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOGHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (ART. 45, V comma D.Legisl. 507/93) | ||
1°CATEGORIA | Euro mq/giorno | 0,27 | |
2°CATEGORIA | Euro mq./giorno | 0,18 | |
3°CATEGORIA | Euro mq/giorno | 0,08 |
E) | Tariffa occupazione SUOLO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI E SPORTIVE (art. 45 , VII comma D.Legisl. 507/93 ) | ||
1°CATEGORIA | Euro mq/giorno | 0,27 | |
2°CATEGORIA | Euro mq./giorno | 0,18 | |
3°CATEGORIA | Euro mq/giorno | 0,08 |
F) | Tariffa per occupazioni realizzate in occasione della POSA E MANUTENZIONE DI CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI PER L’EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI (art. 45, V comma D.leg.vo 507/93) | ||
1°CATEGORIA | Euro mq/giorno | 0,68 | |
2°CATEGORIA | Euro mq./giorno | 0,47 | |
3°CATEGORIA | Euro mq/giorno | 0,20 |
G) | Tariffa per occupazioni realizzate per ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA (Art. 45, VI bis comma D.leg.vo 507/93) | ||
1°CATEGORIA | Euro mq/giorno | 0,68 | |
2°CATEGORIA | Euro mq./giorno | 0,47 | |
3°CATEGORIA | Euro mq/giorno | 0,20 | |
LE TARIFFE DI CUI ALLE LETTERE PRECEDENTI SONO RIDOTTE DEL 50% PER LE OCCUPAZIONI DI DURATE NON INFERIORE AI 15 GIORNI (ART. 45 I comma D.Leg.vo 507/93 – art. 21, I – II comma Regolamento) |
Tariffa forfetaria occupazione SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI E IMPIANTI
H) | IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL’ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONI DI PUBBLICI SERVIZI – fino a 1 Km lineare e per la durata non superiore a 30 giorni (art. 47 V comma D.Leg.vo 507/93) | ||
1°CATEGORIA | Euro | 33,57 | |
2°CATEGORIA | Euro | 23,50 | |
3°CATEGORIA | Euro | 10,08 |
TARIFFA PREVISTA DALL’ART. 18 DELLA L. 23/12/1999 N. 488
OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI E DA QUELLE ESERCITANTI ATTIVITA’ STRUMENTALI AI SEVIZI MEDESIMI: | ||
Tariffa forfetaria annua | Euro/utenza | 0,90 |
con un minimo di Euro | 516,46 |
Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.(Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 e’ ridotta al 50 per cento. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si da’ accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale”.
Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o alla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9.
L’eventuale superficie eccedente detto limite e’ calcolata in ragione del 10 per cento. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non puo’ comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera ne’ l’esercizio di particolari attivita’ da parte del proprietario dell’accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.
La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell’immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa puo’ essere ridotta fino al 30 per cento. La tassa relativa all’occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l’abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell’assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio’ destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
Nel 2017 le classi sono inalterate rispetto agli anni precedenti.
E’ inoltre importante visionare il regolamento comunale che potrebbe prevedere altre forme di riduzione o di esenzione.