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In arrivo un assegno sociale più ricco, dal 2019: il sostegno mensile, difatti, per effetto della perequazione, cioè della rivalutazione delle pensioni, pari all’1,1% (come recentemente confermato dal Mef) non sarà più pari a 453 euro, ma a 457,99 euro. Inoltre, l’assegno potrebbe essere integrato ulteriormente alla pensione minima di cittadinanza, arrivando sino a 780 euro mensili.
L’integrazione al reddito sino a 780 euro al mese potrà essere riconosciuta anche a chi ha diritto all’assegno sociale per gli invalidi, dal 2019 pari a 372,98 euro mensili, ed all’assegno sociale con maggiorazioni, che supera i 650 euro al mese.
Attenzione, però: così come l’assegno sociale e le maggiorazioni subiscono delle riduzioni se si possiedono redditi, lo stesso varrà per la pensione di cittadinanza. L’integrazione della pensione di cittadinanza, difatti, può essere piena soltanto per chi non possiede immobili e non ha redditi. La pensione di cittadinanza è comunque compatibile con la proprietà della prima casa, e di un secondo immobile di valore sino a 30mila euro: in questi casi, però, chi non paga l’affitto si vede ridurre il sussidio di cittadinanza di un importo pari al cosiddetto canone d’affitto imputato, pari a circa 300 euro mensili.
Per aver diritto alla pensione di cittadinanza, inoltre, il nucleo familiare del pensionato non deve superare determinate soglie Isee, ancora da definire (in base a quanto reso noto sinora, l’Isee del nucleo non dovrà superare 9300 euro): le soglie Isee non sono invece previste per l’assegno sociale.
In attesa di conoscere nel dettaglio le disposizioni del pacchetto previdenza, atteso per fine dicembre, con le esatte modalità con cui verrà riconosciuta la pensione di cittadinanza, facciamo il punto sull’assegno sociale 2019: quanto aumenta con la pensione di cittadinanza, quanto aumenta grazie alla rivalutazione delle pensioni 2019, che cosa succede a chi possiede altre redditi e percepisce l’assegno sociale ridotto, come cambia l’assegno sociale per gli invalidi e con maggiorazioni.
Che cos’è l’assegno sociale?
L’assegno sociale, che dal 1996 ha sostituito la pensione sociale, è una prestazione di assistenza, riconosciuta dall’Inps, che spetta ai cittadini che hanno un reddito al di sotto di un certo limite e che non hanno diritto (eccetto alcune particolari situazioni) alla pensione di vecchiaia, anticipata, di anzianità o ad altri trattamenti previdenziali.
Per ottenere l’assegno sociale non è necessario aver versato un minimo di contributi all’Inps, in quanto non si tratta di un trattamento di previdenza, ma di assistenza.
Che cos’è la pensione di cittadinanza?
La pensione di cittadinanza, in base a quanto emerge dalla nota di aggiornamento al Def e dal disegno di legge di bilancio, consisterà in una prestazione economica mensile, esentasse, accreditata a favore di coloro che possiedono una pensione sotto la soglia di povertà (sotto i 780 euro mensili) e la cui situazione economica e patrimoniale non supera determinate soglie.
In parole semplici, la pensione di cittadinanza consisterà in una sorta d’integrazione al minimo della pensione, non più pari a 507,42 euro mensili (513,01 euro dal 2019), più eventuali maggiorazioni, ma pari a 780 euro mensili. Un’integrazione al minimo universale, però, che spetterà non soltanto per le prestazioni di previdenza (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di reversibilità…), ma anche per le prestazioni di assistenza (pensione d’invalidità civile, assegno sociale…).
L’integrazione potrebbe essere riconosciuta con una carta acquisti.
Chi ha diritto all’assegno sociale?
Hanno diritto ad ottenere l’assegno sociale le persone che possiedono i seguenti requisiti:
- almeno 66 anni e 7 mesi di età per il 2018; per il 2019, il requisito è stato elevato in base agli adeguamenti all’aspettativa di vita, come previsto dalla Legge Fornero [1], e l’età richiesta è pari a 67 anni;
- cittadinanza italiana, o, in alternativa, cittadinanza di un Paese europeo, qualora il richiedente abbia effettuato iscrizione all’anagrafe del comune di residenza, oppure, ancora, cittadinanza di un Paese Terzo , qualora il richiedente possieda il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio italiano;
- reddito non superiore a 5.889 euro annui, se il richiedente non è coniugato (valore 2018); dal 2019 il valore è pari a 5.953,87 euro;
- reddito non superiore a 11 .778 euro annui, se il richiedente è coniugato (valore 2018); dal 2019 il valore è pari a 11.907,74 euro.
Non sono previsti limiti correlati all’indicatore Isee per il diritto all’assegno, mentre i limiti saranno previsti per l’integrazione dell’assegno con la pensione di cittadinanza.
Quali redditi rilevano per il diritto all’assegno sociale?
Attualmente l’unico limite connesso alle condizioni economiche per l’erogazione dell’assegno sociale resta il reddito: tra i redditi utili a determinare la soglia limite devono essere computati anche i redditi esenti, come le rendite dell’Inail e le pensioni erogate agli invalidi civili.
Non devono essere contate ai fini del limite di reddito, invece, le seguenti voci:
- Tfr (il trattamento di fine rapporto, in parole povere la liquidazione) e le relative anticipazioni; sono escluse dal computo anche le altre indennità di fine rapporto, comunque denominate, come il Tfs (trattamento di fine servizio) o l’Ips (indennità premio di servizio);
- reddito dell’abitazione principale;
- arretrati da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata, compresi gli arretrati per attività prestata all’estero;
- indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili (in generale, sono escluse le indennità di accompagnamento di ogni tipo), indennità di comunicazione per i sordi, assegni per l’assistenza personale e continuativa erogati dall’Inps ai pensionati per inabilità;
- assegni conferiti dall’Inail per l’assistenza personale continuativa, nelle ipotesi di invalidità permanente assoluta;
- vitalizi per gli ex combattenti della guerra 1915/1918.
Deve essere considerata solo parzialmente tra i redditi, inoltre, la pensione liquidata col calcolo contributivo, a carico di enti previdenziali, sia pubblici che privati, che gestiscono forme di previdenza obbligatorie.
In particolare, il trattamento integralmente contributivo è escluso dalla somma dei redditi nella misura corrispondente al suo terzo, e comunque non oltre 1/3 dell’ammontare dell’assegno sociale.
Quali redditi rilevano per il diritto alla pensione di cittadinanza?
Per il diritto alla pensione di cittadinanza sono stabiliti i seguenti requisiti di reddito e patrimoniali:
- pensione al di sotto di 780 euro mensili (parametro di riferimento per la soglia di povertà, considerando un nucleo familiare con un solo componente),
- possesso della casa di abitazione e di un altro immobile, di valore non superiore a 30mila euro;
- reddito Isee del nucleo inferiore a una determinata soglia, pari a 9360 euro;
- possesspH3ӣU pH3ӣU հӣU З0ӣU ؈3ӣU H3ӣU @ H3ӣU a 10mila euro.
A quanto ammonta l’assegno sociale?
L’assegno sociale per il 2018 è pari a 453 euro, ed è erogato, come la pensione, per 13 mensilità: pertanto, la sua misura annuale è pari a 5.889 euro. Per il 2019, è pari a 457,99 euro mensili, 5.953,87 euro annui.
L’assegno sociale può spettare in misura intera o ridotta, a seconda del reddito posseduto. In particolare:
- ai beneficiari non coniugati privi di reddito, spetta in misura intera;
- ai beneficiari coniugati privi di reddito, spetta in misura intera;
- ai non coniugati con reddito sino a 5.953,87 euro annui, spetta in misura ridotta;
- ai coniugati con reddito sino a 11.907,74 euro annui, spetta in misura ridotta.
A quanto ammonta l’assegno sociale 2019?
L’assegno sociale per il 2019, in base alla rivalutazione dell’1,1%, èpari a 457,99 euro; la sua misura annuale è pari a 5.953,87 euro. Gli importi sono stati recentemente confermati ufficialmente dall’Inps [5].
L’assegno sociale può spettare in misura intera o ridotta, a seconda del reddito posseduto. In particolare, per il 2019:
- ai beneficiari non coniugati privi di reddito, spetta in misura intera;
- ai beneficiari coniugati privi di reddito, spetta in misura intera;
- ai non coniugati con reddito sino a 5.953,87 euro annui, spetta in misura ridotta;
- ai coniugati con reddito sino a 11.907,74 euro annui, spetta in misura ridotta.
I valori sono stimati in base alla rivalutazione delle pensioni, ma devono ancora essere confermati dall’Inps.
Come si calcola la riduzione dell’assegno sociale?
La riduzione dell’assegno sociale opera in modo che questa prestazione, sommata al reddito del pensionato, non determini il superamento dell’importo massimo annuale (differente, come abbiamo visto, per i beneficiari coniugati e non coniugati).
In pratica, per determinare a quanto ammonta l’assegno mensile, si deve sottrarre il reddito annuo (proprio, o proprio e del coniuge, per gli sposati) dalla soglia limite, e dividere per 13. Facciamo alcuni esempi pratici:
- Marco ha diritto all’assegno sociale, non è coniugato, e possiede redditi annui computabili per un totale di 3mila euro; per calcolare l’ammontare dell’assegno sociale mensile spettante nel 2018 dobbiamo effettuare queste operazioni: (5.953,87- 3mila)/13; Marco avrà dunque diritto a un assegno mensile pari a 227,22 euro;
- Paolo ha diritto all’assegno sociale, è sposato; possiede redditi annui computabili per un totale di 3mila euro, mentre la moglie possiede redditi annui computabili per un totale di 5mila euro ; per calcolare l’ammontare dell’assegno sociale mensile spettante nel 2018 dobbiamo effettuare queste operazioni: (11.907,84 – 8mila)/13; Paolo avrà dunque diritto a un assegno mensile pari a 300,59 euro.
Nel caso dei coniugati, se il risultato dell’espressione dovesse essere superiore all’ammontare dell’assegno sociale, si ha comunque diritto al solo ammontare pieno dell’assegno (salvo quanto vedremo in merito alla maggiorazione sociale).
Assegno sociale ridotto e pensione di cittadinanza
Chi percepisce l’assegno sociale ridotto ha diritto all’integrazione della pensione di cittadinanza sino ad arrivare alla soglia di povertà, cioè a 780 euro mensili (soglia di riferimento per un single): in pratica, dall’ammontare della pensione di cittadinanza si deve togliere l’importo dell’assegno sociale ridotto e del reddito che ha determinato la riduzione.
Inoltre, la pensione di cittadinanza può essere decurtata in base ad ulteriori redditi posseduti, nonché sulla base del cosiddetto affitto imputato, pari a 300 euro mensili circa, per chi è proprietario della prima casa.
Occorrerà anche rispettare la soglia Isee stabilita per il nucleo familiare, pari a 9.360 euro, ed i limiti relativi al patrimonio immobiliare (prima casa, eventuale secondo immobile di valore non superiore a 30mila euro) e mobiliare (non oltre 10mila euro, per le famiglie con più figli, tra conti correnti, partecipazioni, titoli, depositi, carte prepagate…).
Se i requisiti minimi per il diritto alla pensione di cittadinanza non saranno rispettati, spetterà il solo assegno sociale ridotto, senza integrazioni.
Assegno sociale e pensione di cittadinanza
Lo stesso ragionamento vale per chi percepisce l’assegno sociale in misura piena: anche in questo caso si ha diritto all’integrazione della pensione di cittadinanza sino ad arrivare alla soglia di povertà, cioè a 780 euro mensili (soglia di riferimento per un single). Dall’ammontare della pensione di cittadinanza si deve togliere, però, l’importo dell’assegno sociale pieno.
Inoltre, la pensione di cittadinanza potrebbe essere comunque decurtata del cosiddetto affitto imputato, pari a 300 euro mensili, per chi è proprietario della prima casa.
Occorrerà anche rispettare le soglie Isee e di patrimonio immobiliare e mobiliare, come appena osservato.
Se i requisiti minimi per il diritto alla pensione di cittadinanza non saranno rispettati, spetterà in ogni caso l’assegno sociale pieno.
Assegno sociale per gli invalidi civili
Le persone con invalidità riconosciuta prima del compimento dei 67 anni di età (parametro di età valido dal 2019), che già percepiscono la pensione d’inabilità o l’assegno mensile, hanno diritto al compimento di 67 anni alla conversione dei trattamenti in assegno sociale.
L’assegno sociale sostitutivo, o derivante dall’invalidità civile, ha un importo pari a:
- 72,98 euro mensili per gli invalidi civili parziali, con un limite di reddito personale pari a 4.848,74 euro annui; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base [2], pari a 85,01 euro mensili, e la maggiorazione ulteriore [3] dell’assegno sociale, pari a 12,92 euro mensili; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l’incremento della maggiorazione, pari a 190,86 euro (valore 2018; il valore 2019 deve essere ancora confermato);
- 372,98 euro mensili per gli invalidi civili totali, con un limite di reddito personale annuo pari a 16.847,67 euro;
- a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base [2] e la maggiorazione ulteriore [3] dell’assegno sociale; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l’incremento della maggiorazione, pari a 190,86 euro.
I limiti di reddito dell’assegno sociale sostitutivo, però, sono diversi da quelli previsti per l’assegno sociale, in quanto devono applicarsi i limiti validi per i trattamenti di invalidità spettanti in precedenza; inoltre, devono essere considerati solamente i redditi personali, e non quelli del coniuge
Nel dettaglio, il limite di reddito per la pensione per gli invalidi civili totali è pari a 16.814,34 euro per il 2019, ed il limite per ricevere l’assegno spettante agli invalidi civili parziali è pari a 4.906,72 euro.
Assegno sociale sostitutivo e pensione di cittadinanza
Quanto osservato in merito all’integrazione dell’assegno sociale con la pensione di cittadinanza vale anche per chi percepisce l’assegno sociale per invalidi, o sostitutivo: anche in questo caso si ha diritto all’integrazione della pensione di cittadinanza sino ad arrivare alla soglia di povertà, cioè a 780 euro mensili (soglia di riferimento per un single). Dall’ammontare della pensione di cittadinanza si deve togliere, però, l’importo dell’assegno sociale sostitutivo.
Anche per chi percepisce l’assegno sociale sostitutivo, la pensione di cittadinanza potrebbe essere decurtata del cosiddetto affitto imputato, pari a 300 euro mensili, per chi è proprietario della prima casa.
Occorrerà, poi, rispettare le soglie Isee e patrimoniali che saranno stabilite.
Se i requisiti minimi per il diritto alla pensione di cittadinanza non saranno rispettati, spetterà in ogni caso l’assegno sociale sostitutivo.
Quando spetta la maggiorazione dell’assegno sociale?
L’importo dell’assegno sociale può essere aumentato, grazie a due diverse maggiorazioni:
- maggiorazione pari a 12,92 euro mensili, spettante, dal 2001 [3], per tutti coloro che hanno un’età superiore ai 65 anni, ed un reddito inferiore a 6.056,96 euro, se non sposati, o inferiore a 12.653,42 euro, se coniugati (valori 2018: dal 2019 dovrebbero essere aumentati dell’1,1%);
- maggiorazione pari a 190,86 euro, spettante, dal 2002 [4], per i pensionati con almeno 70 di età, per i pensionati con reddito sino a 8.370,18 euro, se non sposati, o sino a 14.259,18 euro, se coniugati (valori 2018); questa maggiorazione può competere anche ai minori di 70 anni che hanno versato un determinato ammontare di contributi: in particolare, la riduzione di età si calcola in ragione di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione versata (ad esempio, se l’interessato possiede 10 anni di contributi, può accedere alla maggiorazione a 68 anni di età).
La maggiorazione e l’incremento possono essere concessi in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito.
Sono esclusi dal computo i seguenti redditi:
- trattamenti di famiglia;
- indennità ed assegni di accompagnamento e di assistenza;
- pensioni di guerra;
- indennizzi risarcitori per i danni subiti da trasfusioni e vaccinazioni;
- reddito dell’abitazione principale.
Assegno sociale con maggiorazioni e pensione di cittadinanza
Quanto osservato in merito all’integrazione dell’assegno sociale con la pensione di cittadinanza vale anche per chi percepisce l’assegno sociale con maggiorazioni, in misura piena o ridotta: anche in questo caso si ha diritto all’integrazione della pensione di cittadinanza sino ad arrivare alla soglia di povertà, cioè a 780 euro mensili (soglia di riferimento per un single). Dall’ammontare della pensione di cittadinanza si deve togliere, però, l’importo dell’assegno sociale con le maggiorazioni, spettanti in misura piena o ridotta.
Anche per chi percepisce l’assegno sociale con maggiorazioni la pensione di cittadinanza potrebbe essere decurtata del cosiddetto affitto imputato, pari a 300 euro mensili, per chi è proprietario della prima casa.
Occorrerà, poi, rispettare le soglie Isee e patrimoniali che saranno stabilite.
Se i requisiti minimi per il diritto alla pensione di cittadinanza non saranno rispettati, spetterà in ogni caso l’assegno sociale con maggiorazioni, in misura piena o ridotta.
Come fare domanda di assegno sociale?
L’assegno sociale può essere richiesto utilizzando le seguenti modalità:
- tramite il portale web dell’Inps, se il beneficiario è in possesso del Pin per l’accesso ai servizi telematici, accedendo all’area Servizi per il cittadino;
- tramite contact center dell’inps, chiamando il numero 803.164;
- tramite patronato o intermediari dell’Istituto.
Alla domanda devono essere allegati:
- l’autocertificazione dei dati personali;
- la dichiarazione della situazione reddituale;
- la dichiarazione di responsabilità, riguardo eventuali ricoveri presso strutture sanitarie, con retta a carico dello Stato (in questi casi, difatti, l’assegno sociale è ridotto dell’80%, se la retta è a totale carico dello Stato, oppure del 25%, se la retta versata dal beneficiario o dai familiari è di un importo inferiore alla metà dell’assegno sociale).
Come fare domanda di pensione di cittadinanza?
Ad oggi si sa ancora con quali modalità dovrà essere richiesta la pensione di cittadinanza: in base a quanto reso noto, dovrebbe essere riconosciuta con una carta acquisti, simile alla Carta Rei e alla vecchia Social card.
Quando è pagato l’assegno sociale?
L’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Nel caso in cui la domanda sia rigettata, l’interessato può presentare ricorso amministrativo al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del diniego.
note
[1] D.L. 201/2011.
[2] Art. 67 L. 448/1998; Art.52 L.488/1999.
[3] Art. 70, Co.1, L. 388/2000.
[4] Art. 38, L. 448/2001.
[5] Inps circ. n. 122/2018.