Calamite da frigo illegali

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Fin quando sono il souvenir di un viaggio, con l’icona di una cattedrale, di un monumento o di uno scorcio della città non c’è nulla da temere. Ma quando le calamite da frigo diventano la fedele riproduzione di un cibo, allora bisogna stare attenti. Già, perché con una sentenza a sorpresa – che cambierà d’oggi in poi l’aspetto dei nostri elettrodomestici – la Cassazione [1] ha detto che esistono calamite da frigo illegali.

La pronuncia parla chiaro: le calamite possono essere pericolose. Già, ma quali?

Non si tratta di una singola partita ritirata dal commercio perché ritenuta pericolosa (magari perché non a norma, difettosa o con colori che stingono). Né la Cassazione ha voluto fomentare la fake news sulle calamite da frigo cancerogene. Per capire quali sono le calamite da frigo illegali bisogna prima conoscere un reato di cui non tutti parlano. La legge [2] in particolare vieta la produzione, l’importazione, l’esportazione o la vendita di prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori. Tali prodotti sono quelli che, pur non essendo alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possano confondere con cibo e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente.

Come dire: esistono le fake news ed esistono anche i fake food, il cibo finto.

Bene: proprio alla luce di ciò, la Cassazione ha giudicato illegali le calamite da frigo tanto perfette da risultare indistinguibili dai normali prodotti alimentari. Quindi banditi i magneti a forma di banana, ciambelle americane, muffin, macarons, caramelle, pancake, panini al prosciutto, pancarrè con nutella (già, perché le hanno fatte anche così e – almeno in foto – sembrano identiche all’originale), toast. E – aggiungiamo noi – lo stesso dicasi per numerose riproduzione di frutta finta fatta di cera o di plastica che, a quel punto, non potrebbe stare nei nostri centro tavola. Eppure c’è chi li vende.

Di certo, la polizia non può venire a casa di tutti gli italiani a sequestrare i fake food – anche perché, a tutto voler concedere – non è il consumatore ad essere responsabile per l’acquisto ma il produttore o il venditore di tali oggetti.

A questo punto veniamo al caso deciso dalla Cassazione.

Se le calamite raffiguranti alimenti sono troppo realistiche scatta per il commerciante l’incriminazione penale

Tutto nasce da un sopralluogo fatto a Palermo. La polizia passa davanti a un negozio cinese e trova esposte migliaia di calamite «raffiguranti prodotti alimentari di varia natura». La merce viene subito messa sotto sequestro. Per la donna scatta l’accusa di aver messo in vendita oggetti pericolosi sia per adulti che per bambini. Evidentemente gli agenti avranno scambiato il negozio cinese per un fruttivendolo e avranno provato ad addentare i magneti (e dire che c’è chi si diverte a raccontare le barzellette sui carabinieri).

I giudici, messi alle strette, hanno dovuto applicare la legge: e così è stato confermato il capo di imputazione. Visto che la legge c’è, va anche applicata. Secondo la sentenza in commento, il pericolo per i consumatori c’è, almeno alla luce delle caratteristiche delle calamite che per forma, odore, aspetto, imballaggio e dimensioni apparivano come veri alimenti.

Veniamo alle sanzioni: la legge prevede l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a 500mila euro, ma nel caso di specie l’imputata se l’è cavata solo con 700 euro.

La lezione da imparare è chiara per tutti: mai mettere in commercio prodotti con grosse potenzialità ingannatorie tali da simulare il cibo commestibile.

FONTE

[1] Cass. sent. n. 381/19 dell’8.01.2018.

[2] Art. 1 e 5 D.Lgs. 73/1992.

Pensioni e previdenza: le ultime novità

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Ultimi aggiornamenti in materia di pensioni, previdenza e assistenza: come si evolvono la legge e le regole operative Inps.

Quando si parla di pensioni si affronta un argomento molto delicato, particolarmente complesso ed in continua evoluzione. Ogni ente previdenziale, difatti, ha regole proprie in merito ai requisiti per ottenere le prestazioni di previdenza e assistenza, che cambiano notevolmente a seconda della gestione, del fondo e delle categorie in cui è inquadrato l’interessato. Per non parlare delle regole relative al calcolo della pensione o dei sussidi a sostegno del reddito: la legge le definisce in modo vago, di conseguenza subentrano numerose circolari interpretative da parte degli enti interessati, come l’Inps, che spesso sono contradditorie e stravolgono quella che è la finalità della normativa. Le novità sono quasi quotidiane: per restare aggiornati è necessario leggere i giornali o, in alternativa, leggere ogni giorno le circolari e i messaggi dell’Inps, all’interno del portale web dell’istituto. Si devono poi spulciare le circolari e le risposte agli interpelli del ministero del Lavoro e, per gli interessati, le circolari delle casse dei liberi professionisti, nonché le ultime sentenze, che spesso riscrivono completamente l’interpretazione della normativa.

In questo articolo cercheremo di fornire, costantemente, un quadro su quelle che sono leultime novità su pensioni e previdenza, in modo da poter tenere quotidianamente informato il nostro lettore. Non dovrai quindi trovare altri link su Google: potrai mettere questa pagina tra le preferite del tuo browser in modo da richiamarla, di tanto in tanto, e scoprire cosa di nuovo è successo in materia di pensioni e previdenza.

Indice

Come si rivaluta la pensione dal 2019

Le pensioni che superano di 3 volte il trattamento minimo subiscono una riduzione della rivalutazione, che dal 2019 cambia, rispetto agli adeguamenti applicati in precedenza. Nel dettaglio:

  • per le pensioni fino a 3 volte il minimo, l’adeguamento è pari al 100%;
  • per le pensioni oltre 3 e fino a 4 volte il minimo è del 97%;
  • per le pensioni oltre 4 e fino a 5 volte il minimo è del 77%;
  • per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il minimo è del 52%;
  • per le pensioni oltre 6 e fino a 8 volte il minimo è del 47%;
  • per le pensioni oltre 8 e fino a 9 volte il minimo è del 45%;
  • per le pensioni oltre 9 volte il minimo è del 40%.

In pratica, con questo sistema, chi possiede una pensione pari a 1.600 euro dal 2019 beneficia dell’applicazione di una rivalutazione pari al 100% dell’inflazione sui primi 1530 euro (3 volte il minimo nel 2019), mentre per l’importo che supera 3 volte il trattamento minimo ottiene una rivalutazione pari al 97% dell’inflazione.

Questi nuovi adeguamenti non saranno applicati da subito dall’Inps, a causa dell’approvazione tardiva della nuova normativa. Per il mese di gennaio 2019 saranno invece applicati i vecchi adeguamenti, cioè quelli che sarebbero rientrati in vigore dal 2019 in assenza della nuova legge.

Nel dettaglio:

  • le fasce di importo fino a 3 volte il trattamento minimo saranno rivalutate in misura pari al 100% dell’inflazione;
  • per le fasce d’importo tra 3 e 5 volte il minimo si applicherà il 90% dell’inflazione;
  • per le fasce d’importo superiore a 5 volte il minimo si applicherà il 75% dell’inflazione.

Rivalutazione della pensione 2019

Dal 2019 tutte le pensioni e le prestazioni riconosciute dall’Inps, se inferiori a 3 volte il trattamento minimo, aumentano dell’1,1% grazie all’applicazione del meccanismo di perequazione. Ricordiamo che la rivalutazione, o perequazione della pensione, consiste nell’adeguamento dell’importo del trattamento all’inflazione. Con l’attuale normativa,l’adeguamento della pensione in misura pari al 100% dell’inflazione è applicato soltanto ai trattamenti d’importo sino a 3 volte il minimo, ossia sino a 1.522,26 euro mensili (valore 2018; per il 2019 il valore previsto è pari a 1539 euro).

Come si rivaluta la pensione dal 2019?

Le pensioni che superano di 3 volte il trattamento minimo subiscono una riduzione della rivalutazione, che dal 2019 cambia, rispetto agli adeguamenti applicati in precedenza. Nel dettaglio:

  • per le pensioni fino a 3 volte il minimo, l’adeguamento è pari al 100%;
  • per le pensioni oltre 3 e fino a 4 volte il minimo è del 97%;
  • per le pensioni oltre 4 e fino a 5 volte il minimo è del 77%;
  • per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il minimo è del 52%;
  • per le pensioni oltre 6 e fino a 8 volte il minimo è del 47%;
  • per le pensioni oltre 8 e fino a 9 volte il minimo è del 45%;
  • per le pensioni oltre 9 volte il minimo è del 40%.

In pratica, con questo sistema, chi possiede una pensione pari a 1.600 euro dal 2019 beneficia dell’applicazione di una rivalutazione pari al 100% dell’inflazione sui primi 1530 euro (3 volte il minimo nel 2019), mentre per l’importo che supera 3 volte il trattamento minimo ottiene una rivalutazione pari al 97% dell’inflazione.

Aumento pensioni 2019

Nel dettaglio, le pensioni riconosciute dall’Inps, nel 2019, aumenteranno in questo modo, salvo interventi del Governo:

  • pensioni fino a 3 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari all’1,1%;
  • pensioni di importo da 3 a 4 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari all’1,067%;
  • pensioni di importo da 4 a 5 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,847%;
  • pensioni di importo da 5 a 6 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,572%;
  • pensioni di importo da 6 a 8 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,517%;
  • pensioni di importo da 8 a 9 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,495%;
  • pensioni di importo oltre 9 volte il minimo: si applicherà un tasso di rivalutazione pari allo 0,44%.

Taglio pensioni d’oro 2019

Le pensioni più elevate, d’importo superiore a 100mila euro annui (circa 5mila euro netti al mese), subiranno un taglio fisso in misura percentuale per 5 anni, con l’applicazione di un contributo di solidarietà.

Nello specifico, il taglio delle pensioni d’oro dovrebbe funzionare in questo modo:

  • pensione tra 100 e 130mila euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro;
  • pensione tra 130 e 200mila euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro, taglio dell’assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130mila euro;
  • pensione tra 200 e 350mila euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro, taglio dell’assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130mila euro, taglio dell’assegno pari al 30% per la parte eccedente i 200mila euro;
  • pensione tra 350 e 500mila euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro, taglio dell’assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130mila euro, taglio dell’assegno pari al 30% per la parte eccedente i 200mila euro, taglio dell’assegno pari al 35% per la parte eccedente i 350mila euro;
  • pensione oltre i 500mila euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100mila euro, taglio dell’assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130mila euro, taglio dell’assegno pari al 30% per la parte eccedente i 200mila euro, taglio dell’asspH3ӣU pH3ӣU  հӣU З0ӣU ؈3ӣU H3ӣU @ H3ӣU ente i 500mila euro.

Le pensioni calcolate col sistema integralmente contributivo non saranno tagliate.

Congedo straordinario Legge 104 per il figlio non convivente

La Corte Costituzionale, con una recente sentenza [33], consente anche al figlio non convivente al momento della domanda la possibilità di fruire del congedo straordinario legge 104, ossia del congedo, pari a un massimo di 2 anni nella vita lavorativa, per assistere familiari disabili .

In particolare, la Corte ha dichiarato la parziale incostituzionalità del testo unico maternità-paternità [34], nella parte in cui non elenca tra i beneficiari del congedo straordinario il figlio che, al momento della presentazione della richiesta, ancora non convive con il genitore con handicap grave, se instaura la convivenza successivamente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge.

Quota 100 e opzione donna per la scuola

Le novità in materia di pensioni, che saranno presto operative col pacchetto previdenza, interesseranno il personale del comparto scuola soltanto in parte: sia la nuova pensione anticipata con quota 100, che la proroga dell’opzione donna, saranno attuate in due fasi per i dipendenti delle istituzioni scolastiche.

Se quanto previsto dalla nuova normativa sarà confermato, difatti, potrà pensionarsi da settembre 2019 soltanto chi matura i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 marzo 2019: questa data vale non solo per la nuova pensione anticipata con quota 100, ma anche per la pensione anticipata ordinaria e per la pensione di anzianità con opzione donna. Chi maturerà i requisiti dopo il 31 marzo 2019 dovrà invece attendere settembre 2020 per la pensione.

Questa particolare disciplina è dovuta al fatto che il personale della scuola è soggetto a delle regole speciali in materia di pensionamento, in quanto l’uscita dal lavoro è basata sul calendario scolastico.

Oltre la metà di chi, appartenente al comparto scuola, sarebbe dovuto uscire nel 2019 con quota 100 e opzione donna, secondo le stime dei sindacati, rimarrà fuori a causa della previsione della finestra unica. Per il personale delle istituzioni scolastiche ci sono, però, anche delle buone notizie:è prevista, difatti, la possibilità di incassare il Tfs o il Tfr (cioè il trattamento di fine servizio ed il trattamento di fine rapporto) immediatamente, con un finanziamento bancario i cui interessi saranno a carico dello Stato.

Per presentare le domande di cessazione dal servizio, in ogni caso, il tempo è poco: la data fissata per l’invio delle istanze online con la procedura web Polis è difatti il 12 dicembre 2018 per insegnanti e personale Ata, mentre i dirigenti scolastici hanno tempo sino al 28 febbraio 2019.

Pacchetto previdenza: le novità

Pensionamenti con quota 100 solo per 3 anni, sino al 2022- 2023, poi pensione anticipata con 41 anni di contributi per tutti: è questa una delle principali novità del cosiddetto pacchetto previdenza, che sarà presentato a breve.

In buona sostanza, la possibilità di ottenere la pensione quando la quota, cioè la somma degli anni di contributi e dell’età, è almeno pari a 100 (con un’età minima di 62 anni ed un minimo di 38 anni di versamenti), sarà operativa soltanto per un triennio. Al termine dei 3 anni, al posto della quota 100 si potrà ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contributi.

Ad oggi, la possibilità di ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contributi, o quota 41, esiste già, ma è riservata a particolari categorie tutelate di lavoratori precoci: dal 2022-2023, invece, la quota 41 sarà per tutti, compresi i lavoratori non precoci, cioè che non possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del 19° anno di età.

Ma le novità del pacchetto previdenza non finiscono qui: oltre alla quota 100 solo per 3 anni, è stata confermata la proroga dell’opzione donna, ma per un anno soltanto anziché 3, e la proroga dell’Ape sociale.

Blocco degli adeguamenti alla speranza di vita, inoltre, per la pensione anticipata ordinaria, che resterà ferma a 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, ed a 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Rivalutazione pensione 2019: come cambiano gli importi degli assegni

Nuovo aumento delle pensioni nel 2019, grazie alla perequazione, cioè al nuovo adeguamento delle pensioni all’inflazione (o meglio all’indice Istat Foi, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). Grazie alle perequazioni, nel dettaglio, tutte le prestazioni riconosciute dall’Inps aumenteranno sino a un massimo dell’1,1%, in base all’importo dell’assegno.

A crescere saranno non solo le pensioni dirette (di vecchiaia, di anzianità e anticipata), ma anche l’assegno e la pensione d’invalidità , l’assegno sociale e la pensione di reversibilità. Tra l’altro, le prestazioni che sono soggette a limiti di cumulo con gli altri redditi, come la reversibilità e la pensione d’invalidità, subiranno delle riduzioni più basse.

Per le pensioni più alte, poi, torna il vecchio meccanismo di rivalutazione del trattamento, più generoso rispetto a quello attualmente previsto, con un adeguamento al costo della vita che va dal 100% al 75% dell’inflazione, secondo l’importo dell’assegno, e non dal 100% al 45%. Sulle pensioni alte, però, pende anche la spada di Damocle del possibile intervento relativo al taglio delle pensioni d’oro, che potrebbe comportare l’applicazione di un contributo di solidarietà e l’applicazione di un differente meccanismo di rivalutazione del trattamento.

Per quanto riguarda le pensioni ancora da calcolare, invece, relativamente al calcolo contributivo le novità sono due, una positiva e una negativa: da una parte, la maggiore rivalutazione dei contributi accantonati, superiore all’1,3%. Dall’altra, il calo dei coefficienti di trasformazione, che trasformano i contributi accantonati in pensione.

Quota 100: limiti per risparmiare sulla manovra

Il Governo inizia a frenare sulla quota 100: questo nuovo intervento, che consente di ottenere la pensione quando la quota, cioè la somma di età e contribuzione, è almeno pari a 100, comporta difatti dei costi elevati. Per diminuire la spesa sono stati allora previsti, per l’accesso alla quota 100, limiti per risparmiare sulla riforma pensioni.

Innanzitutto, non basta il solo requisito della quota, per ottenere il trattamento di pensione, ma è necessario anche possedere una contribuzione minima pari a 38 anni ed aver compiuto almeno 62 anni. In merito ai contributi, potrebbe essere introdotto, poi, un nuovo limite, ossia un tetto massimo di contributi figurativi da utilizzare, pari a 2 o 3 anni.

È stato poi introdotto il divieto di cumulare il reddito di pensione con il reddito da lavoro: ad oggi, si parla di un cumulo limitato, che consentirebbe al pensionato un reddito di lavoro annuo non superiore a 5mila euro, per i primi 3 anni dal pensionamento. Per tagliare le spese si vorrebbe però introdurre un vero e proprio divieto di lavorare sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni dal 2019.

Infine, l’accesso alla pensione è stato ritardato, attraverso l’introduzione delle cosiddette finestre di attesa: le prime uscite dovrebbero partire da aprile 2019.

Quota 100: le stime ufficiali su quanto si perde

L’ultima stima proposta sulle eventuali perdite con quota 100 è al momento quella dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, basata su un campione statistico approssimativo.

Scegliere quota 100 può costare, in termini di minore pensione, dal 5,6% nel caso in cui l’uscita dal lavoro si anticipi di un anno, fino al 34,7% in caso di uscita 6 anni prima.

Bisogna però considerare che con quota 100 la pensione viene intascata per qualche anno in più rispetto agli altri pensionati che restano al lavoro per più tempo, sino all’età per la pensione di vecchiaia: andare in pensione prima significa dunque “prendere di più” dall’Inps.

In parole semplici, la perdita reale, considerando anche le somme percepite in più, va dallo 0,22% di chi si pensiona nel 2019 anziché aspettare il 2020, sino all’8,65% per chi nel 2019 anticipa di 6 anni la pensione.

Bisogna comunque considerare la perdita legata alla ridotta possibilità di cumulare la pensione quota 100 col reddito derivante dall’attività lavorativa.

Secondo una recentissima proposta, il divieto di cumulo dovrebbe durare per 36 mesi e non più per 24 mesi.

Pensione 2019: rivalutazione dei contributi

Cresce la rivalutazione dei contributi accantonati presso l’Inps: il ministero del Lavoro ha difatti comunicato ufficialmente il tasso di capitalizzazione, cioè il valore da utilizzare per rivalutare i contributi relativi alle pensioni che avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio 2019.

Il tasso di capitalizzazione corrisponde all’andamento della crescita nominale del prodotto interno lordo (Pil) degli ultimi 5 anni.

Il tasso ufficiale indicato dall’Istat, che si applica ai montanti contributivi (cioè alla somma dei contributi) accantonati al 31 dicembre 2017, è pari a 1,013478: in pratica, i lavoratori che si pensionano nel 2019 devono rivalutare il montante contributivo accreditato al 31 dicembre 2017 dell’1,3478%.

I lavoratori che si pensionano nel 2019 non devono, invece, rivalutare i contributi versati nel 2018, cioè nell’ultimo anno di lavoro prima di accedere alla pensione.

La rivalutazione per chi si pensiona nel 2019, pari all’1,3478%, pur rappresentando un miglioramento è ancora parecchio distante dai valori dei primi anni duemila, precedenti alla crisi, quando si registravano incrementi annui del 4-5%.

Per sapere, nel dettaglio, come funziona il calcolo contributivo, come rivalutare i contributi anno per anno, quali sono i coefficienti di trasformazione legati all’età: Pensione rivalutazione 2019.

Novità riforma pensioni: pensione anticipata con finestre

In base a quanto previsto nel “pacchetto previdenza”, la pensione anticipata ordinaria non subirà un aumento dei requisiti, che restano fermi a:

  • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;
  • 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

La decorrenza, però, sarà spostata in avanti di 3 mesi con l’applicazione delle finestre.

Novità riforma pensioni 2019: pace contributiva

In arrivo la pace contributiva, cioè la possibilità di riscattare i periodi scoperti da versamenti previdenziali dal 1996 in poi, per chi possiede almeno 20 anni di contributi.

Per approfondire: Pace contributiva.

Novità riforma pensioni 2019: pensioni d’oro

Per le pensioni più alte ritorna il contributo di solidarietà. Il prelievo durerà 5 anni e sarà modulato in 5 aliquote progressive.

Ecco come funzionerà:

  • per le pensioni da 90mila euro annui sino a 130 mila euro: aliquota 8-10%
  • per le pensioni da 130mila euro annui sino a 200 mila euro: aliquota 12-14%
  • per le pensioni da 200mila euro annui sino a 350 mila euro: aliquota 14-16%
  • per le pensioni da 350mila euro annui sino a 500 mila euro: aliquota 16-18%
  • per le pensioni oltre i 500mila euro annui: aliquota del 20%.

Novità riforma pensione 2019: quota 100

Ecco le ultime novità emerse, in merito alla quota 100, dal cosiddetto “pacchetto previdenza”:

Il Governo ha deciso di fissare il rapporto deficit/Pil per il 2019 al 2,4%: saranno dunque disponibili le risorse necessarie per la cosiddetta riforma delle pensioni. In particolare, è sicuro che sarà realizzata la nuova pensione quota 100, anche se non si conoscono con certezza gli eventuali limiti: in base a quanto reso noto sinora, ci si potrà pensionare con quota 100 se si possiedono almeno 38 anni di contributi e sono stati compiuti 62 anni di età. Forse si eviterà il ricalcolo contributivo del trattamento: potrebbe essere applicato il ricalcolo misto, per coloro che avrebbero diritto al sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011, oppure potrebbe essere applicata una penalizzazione percentuale, pari all’1,5% per ogni anno di anticipo nell’uscita dal lavoro rispetto all’età pensionabile (67 anni, dal 2019).

Nulla di certo, invece, sulla cosiddetta pensione quota 41 e 6 mesi, cioè sulla possibilità di raggiungere la pensione anticipata con 41 anni e 6 mesi di contributi: forse l’intervento sarà rinviato al 2020.

Via libera, invece, alla pensione minima di cittadinanza: grazie al reddito di cittadinanza, difatti, tutte le pensioni basse saranno integrate sino alla cifra di 780 euro mensili.

Pensione quota 100 con penalità

La pensione anticipata quota 100 consentirà di ottenere un assegno “pieno” dall’Inps soltanto per chi avrà compiuto l’età pensionabile, ossia l’età utile al trattamento di vecchiaia, pari a 67 anni dal 2019. Per gli altri è prevista una penalizzazione percentuale sulla pensione, pari all’1,5% per ogni anno di anticipo rispetto alla maturazione dell’età pensionabile. In ogni caso, la quota 100 potrà essere ottenuta non prima del compimento dei 62 anni di età e della maturazione di 36 anni di contributi. Gli unici a salvarsi da questi limiti saranno soltanto gli esuberi, per i quali è previsto un prepensionamento con quota 100, che consentirà di anticipare la pensione sino a un massimo di 5 anni e sarà sostenuto dalle aziende e dai fondi di solidarietà. Queste sono le ultime novità emerse, allo stato attuale, dal cosiddetto “cantiere pensioni”: le proposte in merito alla nuova pensione anticipata, ad ogni modo, sono molto numerose, e non si fermano alla quota 100. È stata ipotizzata, ad esempio, la cosiddetta pensione quota 41 e 6 mesi, ossia la possibilità di uscire dal lavoro, per tutti, con 41 anni e 6 mesi di contributi; era stata anche promessa la proroga dell’opzione donna, che consentirebbe alle lavoratrici di uscire dal lavoro a 57 o 58 anni col ricalcolo contributivo dell’assegno, assieme alla proroga delle salvaguardie per gli esodati. Le risorse disponibili, però, sono poche, dunque la priorità dovrebbe andare alla realizzazione della quota 100, che dovrebbe entrare in vigore con la legge di Bilancio 2019. Per saperne di più: Quota 100 con penalità.

Pensione quota 100 con 37 anni di contributi

Dalla pensione quota 100 selettiva alla quota 100 per gli esuberi, dalla quota 100 con 64 anni di età e 36 anni di contributi alla quota 100 col solo paletto anagrafico dei 62 anni, le proposte in merito al nuovo pensionamento anticipato si susseguono a ritmo frenetico. La pensione ottenuta con la quota 100, ossia quando la somma di età e anni di contributi è almeno pari a 100, consentirebbe difatti l’uscita di un ingente numero di lavoratori, quindi risulterebbe difficilmente sostenibile per le casse pubbliche: ecco perché, a fronte degli annunci delle parti politiche, arrivano regolarmente delle controproposte che ridimensionano le promesse in materia di pensioni. Ad oggi, la nuova ipotesi allo studio riguardo al pensionamento anticipato prevede la pensione quota 100 con 37 anni di contributi, ed è affiancata da un’ulteriore proposta che prevede la quota 100 senza limiti di età e contribuzione, ma solo per gli esuberi. In pratica, la generalità dei lavoratori potrebbe accedere alla quota 100 purché si rispetti l’età minima di 62 anni di età e il requisito contributivo minimo di 37 anni (ma la Lega preme perché si abbassino a 36), mentre i lavoratori in esubero potrebbero accedere alla quota 100 senza “paletti”, grazie al sostegno di appositi fondi. Per approfondire: Quota 100 con 37 anni di contributi

Pensione anticipata: riscatto dei contributi scontato con la pace contributiva

Pensionarsi prima coprendo tutti i periodi senza contributi dal 1996 in poi, grazie a un riscatto con costi ridotti: si tratta di una nuova proposta della Lega, finalizzata ad anticipare l’uscita dal lavoro senza incidere notevolmente sulle casse pubbliche. In base a quanto reso noto sinora, i lavoratori potrebbero riscattare tutti i periodi senza contributi a partire dal 1996. Nei riscatti dovrebbero essere compresi tutti gli intervalli non lavorati e non coperti da contribuzione figurativa o da altro tipo di contribuzione, anche non compresi nelle attuali ipotesi di riscatto, come gli anni di laurea o i periodi di aspettativa non retribuita. Questo “riscatto universale” risulta di fatto più simile al versamento di contributi volontari retroattivo che al riscatto vero e proprio, considerando che non richiede particolari requisiti relativi agli intervalli di tempo non coperti da versamenti previdenziali. Il costo del nuovo riscatto, che dovrà essere calcolato col sistema contributivo, risulterà ridotto rispetto all’attuale costo del riscatto dei contributi: per questo motivo la proposta della Lega è stata ribattezzata “pace contributiva”, in analogia con la pace fiscale. La finalità del riscatto “scontato” è quella di favorire l’uscita dal lavoro, grazie all’aumento dei versamenti utili per il diritto alla pensione; l’intervento, poi, assieme all’utilizzo dei nuovi fondi esuberi, dovrebbe servire a finanziare, almeno in parte, la pensione quota 100.

Per approfondire e capire come funziona il riscatto dei contributi: pensione anticipata con pace contributiva.

Taglio delle pensioni sopra i 4500 euro

Chi si è pensionato da giovane, o comunque con un’età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia, rischia la riduzione della pensione, se il trattamento supera un determinato ammontare. In particolare, potrebbe essere interessato dal nuovo taglio delle pensioni d’oro, o meglio delle pensioni alte, chi percepisce un trattamento che supera i 4500 euro netti al mese: è quanto previsto dal recente disegno di legge sul taglio degli assegni d’oro, che prevede la riduzione dei trattamenti attraverso l’applicazione di appositi coefficienti di penalizzazione. Il taglio delle pensioni alte può superare, a seconda dei casi, il 23% del trattamento: la penalizzazione non è determinata dal ricalcolo contributivo della pensione, ma dal rapporto tra il coefficiente corrispondente all’età per la pensione di vecchiaia e quello corrispondente all’età del pensionamento. Saranno dunque tagliate le pensioni anticipate, o di anzianità, più alte; nessun taglio, invece, per le pensioni di reversibilità e invalidità, né per le vittime del terrorismo o del dovere. La penalizzazione, che riguarderà un’ampia, ma non enorme, platea di pensionati, comporterà un risparmio che servirà, in base a quanto annunciato, ad aumentare le pensioni minime, quindi a finanziare la pensione minima di cittadinanza da 780 euro al mese. Inoltre, il disegno di legge abolirà i privilegi pensionistici dei sindacalisti.

Per sapere chi subirà il taglio della pensione, e di quanto sarà ridotto il trattamento: Taglio delle pensioni d’oro.

Pensione quota 100 per gli esuberi

La pensione quota 100 non si tocca, come più volte ribadito dal ministro Salvini, che mira a smantellare completamente la legge Fornero. Secondo le valutazioni del ministero dell’Economia, però, si potrebbe attuare, almeno in un primo momento, un intervento più leggero, che comporterebbe una spesa massima di 1,5 miliardi di euro: la pensione quota 100 per gli esuberi. In pratica, inizialmente la quota 100 potrebbe essere dedicata solo ad alcune categorie di lavoratori, che potrebbero anticipare l’uscita dal lavoro sino a un massimo di 5 anni, grazie al sostegno delle aziende e ad appositi incentivi statali. Quest’ipotesi è stata al centro di un incontro tecnico al quale hanno partecipato, tra gli altri, l’esperto di pensioni Alberto Brambilla e il tecnico del lavoro Gianpiero Falasca.

Per saperne di più: Pensione quota 100 per gli esuberi

Prepensionamento per gli esuberi

Come sostenere i costi della pensione quota 100? L’Ape sociale sarà prorogata o no? A queste due domande potrebbe fornire una risposta la nuova proposta della Lega, che prevede l’istituzione di un prepensionamento per tutti gli esuberi, prepensionamento che potrebbe essere esteso anche ai beneficiari dell’Ape sociale, e che sosterrebbe, in parte, il peso delle nuove pensioni quota 100. In pratica, dovrebbero essere istituiti tre fondi esuberi, Industria, Commercio e Artigianato, che finanzierebbero i prepensionamenti dei lavoratori dipendenti appartenenti ai tre settori, e che potrebbero finanziare anche gli assegni dei destinatari dell’Ape sociale. I prepensionamenti dovrebbero dar luogo a prestazioni simili all’isopensione ed all’assegno straordinario previsto ad oggi per i lavoratori in esubero. A sostenere i fondi dovrebbero essere le risorse derivanti dai contributi versati con finalità varie (formazione, enti bilaterali, etc.) non utilizzati. Per approfondire: pensione anticipata per gli esuberi.

Niente pensione d’invalidità civile per i residenti all’estero

La corte di Cassazione ha precisato [30] che, se il beneficiario della pensione d’invalidità civile sposta la residenza all’estero, perde il diritto al sussidio durante tale periodo, nonostante la legge che regolamenta la prestazione di assistenza [31] non ponga alcuna preclusione.

Secondo la Cassazione, devono essere rispettate le previsioni del regolamento europeo [32]relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. Il regolamento ha, in particolare, introdotto il principio secondo cui le prestazioni speciali in denaro, sia di assistenza che di previdenza (non aventi però carattere contributivo), non sono esportabili, ma possono essere riconosciute solo nello Stato in cui l’interessato risiede.

Di conseguenza, la pensione di invalidità civile non è dovuta al cittadino residente fuori dal territorio nazionale.

Pensione di cittadinanza dal 2019

Sul reddito di cittadinanza non si torna indietro, ma l’intervento sarà attuato in due fasi: dal 2019, tutte le pensioni basse si trasformeranno in pensione di cittadinanza ed aumenteranno a 780 euro al mese; successivamente, tutti i cittadini senza redditi, o con redditi sotto la soglia di povertà, avranno diritto al reddito di cittadinanza da 780 euro al mese. L’attuazione in due fasi non è dovuta all’assenza di risorse, come chiarito dalla viceministro all’Economia Laura Castelli, ma alla necessaria riforma dei centri per l’impiego, che richiederà circa 4 mesi di tempo. Senza la riforma dei centri per l’impiego, riconoscere il reddito di cittadinanza non sarebbe possibile, in quanto il sussidio è subordinato all’adesione, da parte dei beneficiari, a misure di politica attiva del lavoro. I disoccupati, in pratica, dovranno impegnarsi, supportati dai centri per l’impiego riformati, nella ricerca attiva di lavoro, nella frequenza di corsi di formazione e dovranno lavorare per 8 ore alla settimana a favore del Comune di residenza.

Quest’impegno non è invece richiesto per la pensione di cittadinanza, in quanto la misura interessa i soli pensionati, non più in età lavorativa. La pensione di cittadinanza dovrebbe sostituire sia l’integrazione al trattamento minimo, che ad oggi ammonta a 507,42 euro al mese, che le maggiorazioni sulla pensione, come la maggiorazione sociale e l’incremento al milione: considerando che ad oggi la pensione minima, comprensiva di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale e incremento al milione, può arrivare a 643,86 euro mensili, la differenza con la pensione di cittadinanza non sarebbe enorme. La misura, in ogni caso, dovrebbe essere applicata sia alle prestazioni previdenziali, come la pensione di vecchiaia o anticipata, che alle prestazioni di assistenza, come l’assegno sociale. Per approfondire: pensione di cittadinanza 2019.

Pensione quota 41 e 6 mesi

Mentre si riflette sull’introduzione della pensione quota 100, con o senza limiti legati all’età e alla contribuzione, riservata ad alcune categorie o meno, ricalcolata col sistema misto o contributivo, spunta una nuova ipotesi: la pensione quota 41 e 6 mesi.

In questo caso, il termine quota è utilizzato in modo improprio, in quanto la pensione quota 41,6 si potrebbe ottenere senza alcun limite di età, solo con 41 anni e 6 mesi di contribuzione.pensione anticipata dei lavoratori precoci si può ottenere con 41 anni di contributi, ma dal 2019 ne saranno richiesti 41 anni e 5 mesi.

Sarà possibile estendere questa pensione agevolata a tutti? La fattibilità dell’intervento sarà valutata a breve.

Pensione quota 100 a 62 anni, quota 100 perfetta entro tre anni

La pensione con la quota 100, che dovrebbe diventare operativa dal 2019, con la nuova legge di bilancio, non sarà più selettiva, cioè riservata a specifiche categorie di lavoratori, ma sarà aperta a tutti: sarà previsto, però, un limite di età all’accesso, pari a 62 anni. È quanto annunciato dal ministro Matteo Salvini, che però ha anche promesso l’abbattimento di tutti i paletti per la quota 100 entro il 2021: in buona sostanza, la quota 100 sarà inizialmente limitata a chi ha compiuto i 62 anni, ma entro tre anni sarà estesa a tutti. Archiviata la quota 100 a 62 anni, si potrà arrivare alla quota 100 perfetta, dunque a un trattamento che potrà essere ottenuto in tutti i casi in cui la somma di età e anni di contributi è almeno pari a 100: ad esempio con 60 anni di età e 40 anni di contributi. Per sapere tutto sulla quota 100 e sulle ultime novità: Pensione quota 100 a 62 anni.

Naspi: è possibile conoscere esattamente l’importo delle rate in pagamento

Arriva un nuovo servizio dell’Inps per conoscere, mese per mese, l’importo del rateo mensile della Naspi, l’indennità di disoccupazione, in pagamento.

Si può fruire del servizio tramite la propria area personale My Inps, accessibile con le apposite credenziali (Pin Inps dispositivo, identità digitale Spid almeno di secondo livello, carta nazionale dei servizi). Una volta nell’area personale, è sufficiente accedere da “Tutti i servizi”, o dall’apposita maschera di ricerca, alla prestazione “Nuova assicurazione sociale per l’impiego ( Naspi): consultazione domande”.

Una volta entrati nella pagina relativa alla Naspi, bisogna consultare la domanda inviata: cliccando su “Dettagli” si apre il prospetto di calcolo, che indica la durata dell’indennità con gli importi lordi che l’Inps deve liquidare ogni mese.

Una nota avverte il beneficiario della progressiva riduzione del 3% a partire dal 4° mese di erogazione della Naspi.

L’interessato può inoltre verificare gli accrediti mensili della Naspi, accedendo alla propria sezione “My Inps” e cliccando sulla voce “I tuoi avvisi”. All’interno della sezione, sono infatti disponibili gli avvisi di liquidazione di ogni rata di Naspi, nei quali è specificato l’importo lordo liquidato sull’iban indicato nella domanda.

È possibile ricevere anche degli sms di segnalazione degli avvisi, anche per chi ha richiesto la Naspi tramite patronato.

Pensione: arriva la quota 100 selettiva

Iniziano a delinearsi le novità sulle pensioni, attese con la legge di Bilancio 2019. Per quanto riguarda l’attesissima pensione anticipata quota 100, in particolare, sulla base delle risorse disponibili per l’intervento non emergono buone novità;  per poter rendere sostenibile il nuovo pensionamento anticipato, difatti, vi sarebbero due strade: limitare la quota 100 soltanto a categorie tutelate di lavoratori, come gli esuberi, oppure stabilire dei limiti rigidi per l’uscita dal lavoro con questo strumento, come un’età minima, un minimo di anni di contributi, oppure il ricalcolo misto o contributivo del trattamento (che, risultando penalizzante rispetto al calcolo contributivo, dovrebbe scoraggiare i lavoratori che vogliono anticipare la pensione). Al momento, l’ipotesi più accreditata, e che sembrerebbe comportare il minor esborso da parte delle casse pubbliche, è la cosiddetta quota 100 selettiva, cioè riservata solo ad alcuni lavoratori tutelati: le categorie agevolate, però, devono ancora essere definite; se la platea dei destinatari della quota 100 dovesse essere eccessivamente ampia, reperire i fondi necessari potrebbe risultare un’impresa ardua. Per approfondire e fare il punto della situazione sulle novità delle pensioni: Quota 100 selettiva.

Trattenute sulle pensioni in cumulo e totalizzazione

L’Inps, con un nuovo messaggio [29] , ha chiarito come devono essere effettuate le trattenute sulla pensione, se questa è ottenuta in regime di cumulo o di totalizzazione, quindi liquidata attraverso quote di competenza di casse diverse. In generale, i limiti validi in merito alle trattenute si applicano sull’intera pensione, comprensiva delle diverse quote. In caso di riscatto in corso di pagamento, sulla pensione in cumulo o totalizzazione non è possibile applicare trattenute: gli oneri di riscatto devono essere saldati prima della pensione; in caso contrario, sono valutati i soli periodi per i quali sono già stati incassati i versamenti.

Tagli alle pensioni alte

Inizia a prendere forma il disegno di legge sui tagli alle pensioni d’oro: è stato confermato che il provvedimento riguarderà le pensioni sopra i 4mila euro, ma ad essere coinvolti saranno soltanto coloro che si sono pensionati prima del raggiungimento dell’età per la vecchiaia. A essere tagliate saranno solo le quote retributive della pensione: non sarà operato il ricalcolo contributivo del trattamento, ma si applicherà un coefficiente di riduzione pari al rapporto tra l’età, al momento della decorrenza della pensione, e l’età vigente, sempre nell’anno di decorrenza della pensione, per il trattamento di vecchiaia. Per saperne di più: Tagli pensioni alte.

Taglio alle pensioni d’oro

In arrivo la stretta sulle pensioni d’importo superiore ai 4mila euro netti mensili: le nuove misure sono attese con un disegno di legge che dovrà essere presentato prima della pausa estiva, quindi in tempi molto brevi.
Come saranno tagliate le pensioni d’oro? Ancora non si sa se le riduzioni saranno effettuate con un ricalcolo delle pensioni più elevate, eliminando il cosiddetto squilibrio contributivo che le allontana dal valore dei contributi versati, oppure con un contributo di solidarietà, come richiesto dalla Lega. Il ricalcolo, ammesso che vengano superate le numerose difficoltà tecniche in merito, garantirebbe risparmi tra i 300 e i 600 milioni annui, secondo una recente stima.
L’intervento interesserà poco più di 75mila pensioni, considerando l’importo dei singoli trattamenti; i pensionati coinvolti dal taglio delle rendite d’oro salgono a 100mila, però, se si prendono in considerazione i redditi da pensione derivanti dal cumulo di più trattamenti, ed a oltre 108mila se si considerano anche i pensionati che percepiscono l’assegno da una cassa professionale. Il taglio potrebbe oscillare tra il 10 e il 12% dell’assegno di pensione, a seconda del tipo di intervento.

Pensioni scuola: respinte 4600 domande

Oltre 4600 domande di pensione del personale della scuola respinte dall’Inps: non parte nel migliore dei modi l’accertamento del diritto a pensione per i docenti ed i dirigenti scolastici, che da quest’anno è di competenza dell’Inps e non del Miur (ministero Pubblica Istruzione, Università e Ricerca). L’accertamento, come aveva chiarito l’Inps nella circolare dello scorso gennaio [28], riguarda sia le cessazioni forzate che i pensionamenti volontari. Il problema, stando a quanto esposto in un recente comunicato stampa dell’istituto, sarebbe causato unicamente dall’aumento del numero delle domande di pensione, pari a circa 41mila: la percentuale di reiezione delle istanze di pensionamento sarebbe dunque in linea con quella dello scorso anno. Secondo i sindacati e gli esperti, invece, le domande di pensione sarebbero state respinte a causa dalla diversa modalità di calcolo delle giornate utili al diritto a pensione: l’Inps smentisce, specificando che l’eventuale differente modalità di calcolo adottata dal ministero in ogni caso può comportare esclusivamente limitate divergenze, con riferimento ai periodi pre-ruolo riconosciuti con provvedimenti di competenza del Miur. Il problema potrebbe essere dovuto, tra gli altri fattori, anche al fatto che l’Inps si sia occupato in via diretta dell’accertamento della maturazione dei requisiti per la pensione utilizzando i propri archivi, e non più i dati in possesso dell’amministrazione, a seguito dell’incorporazione dell’Inpdap nell’Inps e dell’accentramento della gestione delle posizioni assicurative dei pubblici dipendenti. Questo cambiamento causa notevoli criticità, considerando che l’archivio delle posizioni assicurative Inps è stato avviato solo agli inizi degli anni 2000, e tutti i dati precedenti sono stati inseriti a posteriori, comportando la presenza di errori e omissioni nell’estratto conto contributivo (che comunque, come recentemente chiarito, non possono pregiudicare la pensione dei dipendenti pubblici.

L’Inps ha comunque rassicurato gli aspiranti pensionati, chiarendo che effettuerà degli accertamenti sulle domande respinte. Nel frattempo, l’elevato numero di ricorsi che stanno per essere presentati dai pensionati potrebbe rendere incerta la situazione delle cattedre all’inizio dell’anno.

Pensione quota 100 e quota 41: fumata nera dal decreto Dignità

Il decreto Dignità affronta molti temi importanti, come il lavoro a termine, la somministrazione, la delocalizzazione, la guerra al gioco d’azzardo. Non è stato toccato ancora, però, l’argomento pensioni: al momento, le ipotesi più gettonate restano la pensione quota 100, che, secondo le ultime proposte, richiederebbe il ricalcolo misto, un minimo di 64 anni di età e di 36 anni di contributi, e la pensione quota 41, che però è diventata, secondo le ultime ipotesi, quota 42. La pensione quota 42 dovrebbe maturare con 42 anni di contributi a prescindere dall’età, ma ancora non è stato chiarito se potrà essere ottenuta da tutti i lavoratori o soltanto dalle categorie tutelate dalla pensione precoci. Non è nemmeno chiaro se queste nuove pensioni sostituiranno la pensione anticipata ordinata e contributiva previste dalla legge Fornero. Per fare il punto della situazione: Pensione quota 100 e quota 42.

In arrivo la quattordicesima 2018 per i pensionati

In pagamento, assieme alla pensione di luglio 2018, la somma aggiuntiva, o quattordicesima. Quest’indennità è riconosciuta dall’Inps a chi possiede un reddito che non supera 2 volte il trattamento minimo.

Per il 2018, grazie alla rivalutazione del trattamento minimo, aumentano le soglie di reddito entro le quali si ha diritto alla quattordicesima: in particolare, possono ricevere la somma aggiuntiva sulla pensione coloro che hanno un reddito non superiore a:

  • 13.696,92 euro, se possiedono oltre 25 anni di contributi;
  • 13.612,92 euro, se possiedono oltre 15 anni di contributi ma meno di 25 anni;
  • 13.528,92 euro, se possiedono sino a 15 anni di contributi.

Ape sociale, domande in scadenza il 15 luglio 2018

Il tempo stringe per i lavoratori appartenenti alle categorie tutelate che vogliono beneficiare dell’Ape sociale entro il 2018: scade infatti il 15 luglio 2018 il termine per presentare le domande di certificazione dei requisiti per l’anticipo pensionistico. L’Ape sociale, lo ricordiamo, offre la possibilità di uscire dal lavoro con 3 anni e 7 mesi di anticipo grazie a un assegno pagato dallo Stato, pari alla futura pensione (ma con un tetto massimo di 1500 euro mensili). Sarà comunque possibile, dopo il 15 luglio, presentare altre domande di certificazione dei requisiti, purché entro il 30 novembre 2018: in quest’ultimo caso, però, l’accesso all’anticipo pensionistico potrà essere accolto solo se risulteranno risorse residue. Per poter presentare la domanda nel 2018, ad ogni modo, è necessario che il requisito contributivo (30 anni o 36 anni di contributi, a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le donne), assieme agli altri requisiti richiesti per le specifiche categorie di beneficiari dell’Ape sociale siano maturati entro il 31 dicembre 2018.  Non si sa ancora, invece, se l’Ape sociale sarà prorogata al 2019: probabilmente questo strumento sarà sostituito dalla pensione anticipata quota 100 e quota 41. Per approfondire: Ape sociale, come e quando presentare la domanda.

Niente pensione per gli statali che continuano a lavorare dopo il pensionamento

I dipendenti pubblici che prestano nuovamente servizio dopo essersi pensionati non hanno diritto a una nuova pensione, o meglio al supplemento di pensione: questo trattamento, infatti, non è previsto per gli iscritti alle gestioni pubbliche dell’Inps (ex Inpdap). Per non “buttare al vento” gli anni di contributi in più ci sono, comunque, delle soluzioni:

  • arrivare a 20 anni di contributi per percepire una pensione autonoma (questo, però, non sempre è possibile, in quanto superato il limite d’età ordinamentale si viene cessate forzatamente dal servizio);
  • ottenere una pensione unica chiedendo la rifusione [27]: in pratica, si deve rinunciare alla vecchia pensione e si devono restituire le rate di trattamento ricevute durante il nuovo servizio; questa soluzione è molto onerosa e non sempre è praticapH3ӣU pH3ӣU  հӣU З0ӣU ؈3ӣU H3ӣU @ H3ӣU i dipendenti pubblici, risulta dunque difficilissimo, al contrario di quanto avviene per la generalità dei dipendenti, che possono contare sulla pensione supplementare o sul supplemento di pensione: proprio per combattere questa discriminazione, sono recentemente state intraprese delle cause.

    Pensioni 2019: nuovo calcolo, importi più bassi

    Calcolo contributivo della pensione ancora più povero dal 1° gennaio 2019: a partire da questa data, infatti, dovranno essere utilizzati i nuovi coefficienti di trasformazione, che servono a “trasformare” in pensione il montante contributivo, cioè la somma dei contributi. Per diminuire l’impatto dell’aumento dei requisiti per la pensione sui coefficienti di trasformazione, che diventano più alti al crescere dell’età pensionabile, questi coefficienti sono stati abbassati da un nuovo decreto del ministero del lavoro [26]. Chi può già andare in pensione, dunque, è bene che lo faccia nel 2018, per non perdere l’applicazione dei coefficienti più vantaggiosi. L’impatto sarà maggiore per chi è soggetto al calcolo integralmente contributivo della pensione, moderato per chi ha diritto al calcolo misto e più leggero per chi ha diritto al calcolo retributivo sino al 2011. Per approfondire: Nuovi coefficienti di trasformazione 2019.

    Pensione anticipata quota 100 e 41: ricalcolo contributivo

    Pensione anticipata quota 100 e quota 41 con penalità, ma non per tutti: secondo una nuova proposta della Lega, difatti, chi sceglierà di collocarsi a riposo con questo nuovo tipo di pensione, in cambio dell’uscita anticipata dal lavoro dovrà accettare il ricalcolo contributivo della pensione a partire dal 1996. Non cambierà nulla, dunque, per i contribuenti cosiddetti misti, che possiedono meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, e naturalmente anche per coloro che non possiedono contributi alla stessa data, i cosiddetti contributivi puri. La penalizzazione sulla pensione si farà sentire, invece, per chi possiede dai 18 anni di contributi in su al 31 dicembre 1995, ed avrebbe diritto al calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011.

    Blocco della pensione per debiti col fisco

    In base a quanto spiegato dall’Inps con un recente messaggio [25], ogni volta in cui la Pubblica Amministrazione deve effettuare, in favore di un contribuente ed a qualsiasi titolo, un pagamento di almeno 5mila euro (questo limite, prima pari a 10mila euro, è stato ridotto alla metà dalla legge di bilancio 2018), deve sospendere l’accredito e interrogare l’Agente della Riscossione per verificare se il beneficiario è debitore di somme per non aver pagato una o più cartelle. L’esattore, nella maggior parte dei casi Agenzia Entrate Riscossione, ha 5 giorni di tempo per rispondere. Se sono pendenti debiti, l’agente per la riscossione ha 60 giorni di tempo per attivare la procedura di riscossione, notificando al debitore l’ordine di versamento delle somme dovute.

    Se risultano debiti, dunque, il pagamento è sospeso per un massimo di 60 giorni. Lo stesso è previsto anche in caso di pensioni d’importo pari o superiore a 5mila euro.

    Rei reddito d’inclusione per tutti, nuovo modello di domanda

    L’Inps ha appena pubblicato un nuovo modello di domanda del Rei, il reddito d’inclusione. Dal 1° giugno 2018, difatti, la misura è estesa a tutte le famiglie, comprese quelle senza figli minori o inabili, disoccupati over 55 e donne in gravidanza. Sono stati poi aumentati gli importi del Rei. Per saperne di più: Come si calcola il Rei.

    Pensione anticipata quota 100 e quota 41

    Secondo il programma del Governo Lega- Movimento 5 stelle, dovrebbero essere introdotte a breve due nuove pensioni anticipate, dette quota 100 e quota 41.

    La cosiddetta pensione quota 100 offrirebbe ai lavoratori la possibilità di uscire dal lavoro quando la quota, cioè la somma dell’età e degli anni di contributi del lavoratore, risulta almeno pari a 100.

    Secondo alcune proposte, per pensionarsi con la quota 100 sarebbe comunque necessaria un’età minima e un numero minimo di anni di contributi: si parla di un minimo di 64 anni o di 61 anni di età, e di un minimo di 35 o 36 anni di contributi.

    La quota 100 risulterebbe in ogni caso più vantaggiosa dell’attuale pensione anticipata, che ad oggi, come abbiamo osservato, si può ottenere con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (dal 2019, saranno necessari, rispettivamente, 42 anni e 3 mesi di contributi e 43 anni e 3 mesi): ad esempio, se il lavoratore ha 64 anni di età, con la quota 100 potrebbe pensionarsi con soli 36 anni di contributi.

    La seconda nuova proposta è la pensione quota 41: questa consentirebbe di pensionarsi con 41 anni di contributi, a prescindere dall’età (il termine quota in questo caso è usato impropriamente, perché 41 sono i soli anni di contributi necessari per ottenere il trattamento, non la somma di contributi ed età).

    Ad oggi questa possibilità esiste già ma, come abbiamo visto, soltanto per i lavoratori precoci, cioè per coloro che possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del 19° anno di età.

    La nuova pensione quota 41 sarebbe comunque soggetta agli adeguamenti legati alla speranza di vita: dal 2019, pertanto, sarebbe possibile pensionarsi con 41 anni e 5 mesi di contributi, dal 2021 con 41 anni e 8 mesi, dal 2023 con 41 anni e 11 mesi, e così via, con aumenti di 3 mesi ogni biennio.

    Si parla, infine, di prorogare l’opzione Donna, una pensione di anzianità che consentirebbe alle donne di uscire dal lavoro a 57 o 58 anni, con un minimo di 35 anni di contributi, in cambio del ricalcolo contributivo dell’assegno.

    Pensione in regime di cumulo per i professionisti: liquidazione dei trattamenti in arrivo

    Sono vicine al pagamento le prime pensioni in regime di cumulo per i liberi professionisti:

    l’Inps, con un nuovo comunicato stampa [24], ha difatti appena informato che sono diventati operativi gli accordi sul cumulo con:

    Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e Odontoiatri);
    Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti);
    Enpapi (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica);
    Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti);
    Enpav (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari);
    Enpap (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi);
    Eppi (Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati);
    Cipag (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri);
    Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani);
    Cassa Forense;
    Cnpr (Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali).
    La sottoscrizione delle convenzioni ha permesso di procedere alla lavorazione delle prime 500 domande di pensione in regime di cumulo pervenute.
    È stata inoltre completata l’attività di formazione che permette alle Casse di previdenza dei professionisti, che hanno sottoscritto l’accordo, di utilizzare gli applicativi informatici necessari per la definizione delle singole posizioni pensionistiche.

    È dunque possibile, per gli iscritti alle casse professionali elencate, fare domanda di pensione in regime di cumulo, se si possiedono i requisiti necessari. È consigliabile inviare la domanda anche per coloro la cui gestione previdenziale non ha ancora sottoscritto la convenzione con l’Inps, per ottenere almeno la priorità nella lavorazione della pratica, una volta che la situazione dovesse sbloccarsi.

    Sospensione dei contributi per i lavoratori autonomi in malattia

    L’Inps, con una nuova circolare [22], ha spiegato come usufruire delle possibilità offerte dal Jobs Act dei lavoratori autonomi [23]: la nuova normativa riconosce una tutela più ampia alla maternità e alla malattia degli imprenditori e dei liberi professionisti.

    In particolare, il Jobs Act autonomi introduce la possibilità, in caso di malattia o infortunio di durata superiore ai 60 giorni, di sospendere il versamento dei contributi.

    La sospensione del versamento dei contributi opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni.

    Al termine della sospensione, il lavoratore deve versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione, ma può dilazionarli in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.

    Queste disposizioni interessano sia i titolari di partita Iva, sia i collaboratori coordinati e continuativi .

    Come noto, è obbligato a versare i contributi:

    • il professionista, se titolare di partita Iva o associato;
    • il committente, se il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa; 1/3 dei contributi è a carico del lavoratore.
      Di conseguenza, in caso di malattia o infortunio grave il committente deve procedere nel seguente modo:
    • inviare il flusso UniEmens del lavoratore interessato indicando il codice di sospensione S1;
    • sospendere il versamento dei contributi (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente);
    • effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione, e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.
      Analogamente, nel caso di malattia o infortunio grave il professionista deve procedere nel seguente modo:
    • indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa;
    • sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);
      presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata – Comunicazione bidirezionale;
    • effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

    Domanda di accompagnamento semplificata per anziani

    L’Inps, con un nuovo messaggio [21], ha reso noto che è possibile, per gli anziani, usufruire di una modalità semplificata di invio della domanda di assegno di accompagnamento.

    In particolare, chi ha già raggiunto l’età per accedere all’assegno sociale, cioè chi ha almeno 66 anni e 7 mesi, può ottenere l’indennità di accompagnamento molto più facilmente: in un primo momento, la domanda semplificata sarà accessibile solo per chi richiede l’accompagnamento tramite patronato, per poi essere estesa a chi presenterà la domanda online di riconoscimento dei requisiti per l’indennità.

    La nuova domanda semplificata è suddivisa in due sezioni:

    • la prima è relativa all’inserimento dei dati obbligatori e comprende i dati anagrafici, i recapiti, gli eventuali dati del coniuge, del rappresentante legale e la sezione relativa all’accertamento richiesto;
    • la seconda sezione consente di acquisire i seguenti dati:
      • l’eventuale ricovero;
      • l’eventuale delega alla riscossione di un terzo e in favore delle associazioni;
      • la modalità di pagamento.

    In buona sostanza, la seconda sezione corrisponde al modello AP70, e serve alla verifica dei dati socio-economici per il diritto all’accompagnamento: questa seconda sezione è comunque facoltativa, perché il beneficiario dell’accompagnamento può scegliere di inviare il modello AP70 per conto proprio, una volta ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari per l’indennità.

    Nella domanda semplificata è prevista, infine, una sezione “Allegati” per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla tipologia di richiesta.

    Inps, avvisi bonari in arrivo per artigiani e commercianti

    Gli iscritti alle gestioni Inps degli artigiani e dei commercianti che non hanno pagato la scadenza di febbraio 2018 hanno ancora la possibilità di mettersi in regola. Con un nuovo messaggio [20], difatti, l’Inps ha comunicato l’inizio delle elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2018 .

    Gli avvisi bonari sono a disposizione dei contribuenti all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, all’interno del portale web dell’Inps, al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

    Come di consueto, è stata predisposta anche la relativa comunpH3ӣU pH3ӣU  հӣU З0ӣU ؈3ӣU H3ӣU @ H3ӣU > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari generalizzati”.

    Contestualmente è inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito tramite il Cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.

    Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Sezione Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.

    In caso di mancato pagamento l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

    Pensione avvocati, ok al cumulo

    Finalmente operativo il cumulo dei contributi per gli avvocati: la Cassa Forense ha infatti aderito alla convenzione Inps- Adepp (l’associazione che riunisce le gestioni previdenziali dei liberi professionisti) in materia di cumulo, in quanto sono stati superati i problemi relativi ai costi d’istruttoria.

    Di conseguenza, le domande di pensione in regime di cumulo già presentate inizieranno ad essere evase da maggio 2018: una buona notizia per tutti quegli avvocati che possiedono contributi in gestioni diverse, come Inps dipendenti, ex Inpdap o gestione Separata, oltreché nella Cassa Forense, e che grazie al cumulo potranno pensionarsi prima, riunendo i contributi.

    Ape, pagamento della liquidazione per gli statali

    L’Ape volontario, a differenza dell’Ape sociale, non fa slittare i termini di pagamento del Tfr o del Tfs (trattamento di fine rapporto e trattamento di fine servizio). La liquidazione, difatti, viene corrisposta alle scadenze ordinariamente previste.

    In particolare, se il servizio cessa per dimissioni, richieste a seguito dell’anticipo pensionistico volontario,  la prima rata del Tfr o del Tfs decorre dopo 24 mesi e 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; negli altri casi il termine di pagamento della prima rata della liquidazione risulta pari a 12 mesi e 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Solo nel caso in cui il rapporto termini per inabilità o decesso del lavoratore, il pagamento avviene in 105 giorni (15 più  90 giorni) dalla cessazione dal servizio.

    Se la liquidazione maturata supera i 50mila euro lordi, l’importo è corrisposto in più rate,  la prima rata pari a 50mila euro lordi, la seconda pari all’eccedenza compresa tra i 50 e i 100 mila euro del Tfr o Tfs lordo maturato, l’eventuale terza rata  pari alla parte eccedente la somma di 100mila euro lordi. La seconda e la terza rata vengono poste in pagamento a distanza rispettivamente di dodici e ventiquattro mesi dalla corresponsione della prima rata.

    La liquidazione ricevuta può essere utile per estinguere anticipatamente l’intera o parte del prestito pensionistico- Ape volontario prima che sia liquidata la pensione, evitando così le penalizzazioni.

    Ape sociale e pensione anticipata, possibile integrare le domande

    L’Inps, con un nuovo messaggio [19], ha reso noto che potranno essere integrate sia le domande di Ape sociale, che quelle di pensione anticipata per i lavoratori precoci, entro il 20 aprile 2018, senza che questo comporti la modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.

    L’integrazione dovrà però riguardare esclusivamente l’allegazione del nuovo modello AP116, aggiornato in considerazione delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda.

    Dal 20 aprile 2018 pagamento delle pensioni in regime di cumulo per i liberi professionisti 

    L’Inps inizierà a pagare le prime pensioni in regime di cumulo per i professionisti  a partire dal 20 aprile 2018. Stanno infatti giungendo al termine  le adesioni alla convenzione per il pagamento delle pensioni tra l’Inps e l’Adepp, l’associazione delle gestioni previdenziali di categoria. La convenzione, in particolare, è già stata firmata dall’Enpam, la cassa dei medici e degli odontoiatri,  da Inarcassa, la cassa degli ingegneri e degli architetti, dall’Enpav (veterinari), da Enpapi (infermieri), Eppi (periti industriali), Cipag (geometri), Enpaf (farmacisti) e Enpap(psicologi). Nei prossimi giorni l’adesione dovrebbe essere perfezionata anche da Cassa Forense, la gestione previdenziale degli avvocati, dalla cassa dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dalla cassa ragionieri (Cnpr) e dalla cassa dei consulenti del lavoro (Enpacl). Una volta ratificata la convenzione, l’Inps potrà iniziare a liquidare i primi assegni dei professionisti che hanno fatto domanda di cumulo e possiedono tutti i requisiti richiesti: i primi pagamenti partiranno dal prossimo 20 Aprile.

    Nuovi requisiti per la pensione confermati dall’Inps

    In pensione 5 mesi più tardi: la conferma arriva dall’Inps, che con una nuova circolare [18]ha illustrato i nuovi requisiti per l’uscita dal lavoro relativi al biennio 2019-2020, più severi a causa degli adeguamenti alla speranza di vita.

    L’Inps ha anche spiegato che, a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022 sarà pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell’anno 2016. A decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita relativa a ciascun biennio di riferimento sarà pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio stesso e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente. Ad esempio, per il biennio 2023-2024 la variazione della speranza di vita corrisponderà alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019-2020 e la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018. In ogni caso, a decorrere dal 2021 gli adeguamenti biennali non potranno superare i tre mesi: l’eventuale parte eccedente andrà dunque a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando che anche questi non potranno superare i tre mesi.

    In buona sostanza, considerando che dal 2019 l’età per la pensione di vecchiaia ordinaria è pari a 67 anni, nel 2021 l’età pensionabile non potrà essere superiore a 67 anni e 3 mesi; lo stesso vale per la pensione anticipata, per la quale dal 2019 sono richiesti 43 anni e 3 mesi di contributi (42 anni e 3 mesi per le donne); nel 2021 il requisito non potrà superare i 43 anni e 6 mesi (42 e 6 mesi per le donne9.

    Nel caso di diminuzione della speranza di vita l’adeguamento non viene effettuato; il decremento viene considerato nei conteggi dei successivi adeguamenti, fermo restando il limite di tre mesi.

    Per approfondire: Nuovi requisiti per la pensione 2019.

    Pensione addetti ai lavori usuranti e turni notturni: scadenza domande

    Scade il 1° maggio 2018 il termine per inviare la domanda di certificazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità con le quote (la quota è la somma dell’età pensionabile e degli anni di contributi accreditati), per i lavoratori addetti a mansioni usuranti ed ai turni notturni. In particolare, deve presentare la domanda entro il 1° maggio 2018 chi matura i requisiti per la pensione anticipata con le quote dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

    Ricordiamo che il requisito minimo per accedere alla pensione di anzianità è la quota 97,6, con un minimo di 61 anni e 7 anni di età e di 35 anni di contributi. I requisiti sono più elevati per chi possiede contributi da lavoro autonomo e per gli addetti ai turni notturni che hanno lavorato per meno di 78 notti l’anno. Da quest’anno, però, chi ha lavorato in turni avvicendati da 12 ore (di cui 6 collocate in periodi notturni) ha diritto a una maggiorazione del servizio notturno pari al 50%.

    Per approfondire: Domanda di pensione anticipata lavori usuranti e notturni.

    Maggiorazione per lavoro notturno con turni di 12 ore

    I lavoratori che sono impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore hanno diritto a una maggiorazione per il calcolo delle notti svolte, ai fini della pensione anticipata per lavoro notturno. Devono però aver svolto l’attività lavorativa per almeno 6 ore nel periodo notturno, inteso come l’intervallo che va dalla mezzanotte alle 5 del mattino. Inoltre, i turni avvicendati devono essere organizzati sulla base di un accordo collettivo sottoscritto entro il 31 dicembre 2016,

    Considerata la gravosità di questi turni, la legge di Bilancio 2018, come chiarito da una nuova circolare Inps [17], riconosce la moltiplicazione delle giornate lavorative di turno per 1,5: in questo modo, è più semplice raggiungere il requisito delle 64, 72 o 78 notti.

    Pagamenti in arrivo per le pensioni dei professionisti in regime di cumulo

    In dirittura d’arrivo le pensioni dei liberi professionisti in regime di cumulo dei contributi: dopo il blocco delle domande di pensione, difatti, causato dalla tassa Boeri, ossia da un importo pari a 65 euro da pagare all’Inps per la gestione delle pratiche relative al cumulo, la situazione è stata ora chiarita.

    In particolare, l’assemblea dei presidenti delle casse previdenziali dei liberi professionisti (Adepp) ha approvato all’unanimità il nuovo schema di convenzione con l’Inps sulle pensioni in cumulo, schema in cui è stabilito che gli oneri sulla gestione delle pratiche di pensione sarà proporzionalmente diviso tra Inps e casse professionali.

    Pagamenti in arrivo, dunque, per le pensioni in cumulo dei professionisti che, a migliaia, hanno presentato le relative domande ormai da parecchi mesi; si pone, a questo punto, la questione degli arretrati che dovranno essere corrisposti ai professionisti che hanno maturato i requisiti del trattamento da tempo. Gli arretrati non sono, comunque, l’unica questione alla base di probabili futuri contenziosi: fanno discutere, ad esempio, l’applicazione del ricalcolo contributivo del trattamento da parte di parecchie casse professionali, assieme al fatto che i contributi versati presso le casse stesse prima del 1995 non sono validi per il passaggio dal calcolo della pensione misto a quello retributivo. Queste problematiche rendono il cumulo dei contributi assai simile alla totalizzazione.

    In ogni caso, i pagamenti delle pensioni in cumulo dei professionisti potranno essere effettuati solo una volta che la convenzione tra Inps e Adepp sarà effettivamente sottoscritta, e collaudata la piattaforma informatica grazie alla quale Inps e Casse dialogheranno per gestire le pensioni.

    Rei: reddito d’inclusione esteso, aumenti sino a 540 euro

    In attesa del reddito di cittadinanza o del reddito di avviamento al lavoro, cambia e si rafforza il reddito d’inclusione Rei, divenuto operativo di recente: si tratta, lo ricordiamo, di un assegno mensile, che può spettare sino a un massimo di 18 mesi, destinato alle famiglie con figli minori o inabili, donne in gravidanza o disoccupati over 55. Dal 1° luglio 2018, il Rei spetterà a tutte le famiglie aventi i requisiti economici, a prescindere dalla composizione del nucleo familiare, e passerà dalla soglia massima di 485 euro all’importo massimo mensile di circa 540 euro. Lo ha chiarito l’Inps, con una circolare appena pubblicata [16].

    Domande Ape sociale 2018 in scadenza

    Il tempo stringe per i lavoratori appartenenti alle categorie tutelate che vogliono beneficiare dell’Ape sociale, cioè della possibilità di uscire dal lavoro con 3 anni e 7 mesi di anticipograzie a un assegno pagato dallo Stato: l’Inps, con una recente circolare, ha difatti ricordato che il termine per presentare le domande di certificazione dei requisiti per l’Ape sociale scade il 31 marzo 2018 [1].

    Sarà comunque possibile, dopo questa data, presentare altre domande di certificazione dei requisiti entro il 15 luglio 2018, oppure, tardivamente, entro il 30 novembre 2018 ma, in quest’ultimo pH3ӣU pH3ӣU  հӣU З0ӣU ؈3ӣU H3ӣU @ H3ӣU e.

    Per poter presentare la domanda nel 2018, ad ogni modo, è necessario che il requisito contributivo (30 anni o 36 anni di contributi, a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le donne), assieme agli altri requisiti richiesti per le specifiche categorie di beneficiari dell’Ape sociale siano maturati entro il 31 dicembre 2018.

    Non si sa ancora, invece, se l’Ape social sarà prorogata al 2019: si attende, a questo proposito, l’emanazione di un apposito intervento legislativo.

    Pensioni, tassa Boeri cancellata per sbloccare i pagamenti

    Ancora bloccate le pensioni dei professionisti che hanno presentato la domanda di cumulo dei contributi presenti in casse diverse: nonostante le casse dei liberi professionisti, difatti, abbiamo tutte firmato la convenzione con l’Inps In materia di pensioni in regime di cumulo, l’Inps ha disconosciuto la convenzione stessa, chiedendo il pagamento di una nuova tassa, ribattezzata tassa Boeri (il nome deriva dal presidente dell’istituto, sostenitore di questa nuova tassa), finalizzata a sostenere gli oneri delle pratiche pensionistiche. Ne abbiamo parlato nell’articolo Pensioni bloccate dalla tassa Boeri.

    Successivamente, il ministero del Lavoro ha proposto una nuova convenzione nella quale la tassa Boeri è stata, di fatto, cancellata, e gli oneri legati alla gestione delle pratiche di pensione sono ripartiti, con modalità ancora da definire, tra l’Inps e le casse professionali. L’Inps, con un comunicato stampa [15], ha confermato la possibilità di aderire alla nuova convenzione: la parola passa ora alle casse dei liberi professionisti, che si ritiene risponderanno positivamente alla tassa Boeri cancellata per sbloccare i pagamenti.

    Nel caso in cui le casse professionali aderiscano, le domande di pensione in regime di cumulo potranno essere finalmente sbloccate e le pensioni liquidate.

    Pensioni bloccate dall’Inps per la tassa Boeri

    Fumata nera sulle pensioni in regime di cumulo per i liberi professionisti: nonostante tutte le casse professionali, difatti, abbiano ratificato la convenzione con l’Inps, l’ente ha disconosciuto l’accordo, pretendendo il pagamento di una nuova tassa da 65 euro per ogni pensione, ribattezzata tassa Boeri.

    Allo stato dei fatti, dunque, nonostante il via libera di tutte le gestioni previdenziali, la pensione, per i liberi professionisti che possiedono contributi in casse diverse e hanno deciso di fruire del cumulo, non può essere ancora pagata. Non si sa se e quando la diatriba potrà essere risolta: le casse stanno valutando l’avvio di un contenzioso contro l’Inps.

    Iscrizione Inps degli artigiani irregolari

    L’Inps, con un nuovo messaggio [14], ha ricordato che, in base all’attuale normativa, il lavoratore privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana, e quindi per l’iscrizione alla gestione artigiani, non può essere esonerato dall’adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell’attività, quindi dal versamento dei contributi Inps alla gestione speciale artigiani.

    La previsione normativa si basa sul presupposto logico che l’attività artigiana non autorizzata, una volta evidenziata la palese irregolarità di esercizio, deve essere cessata, con conseguente cessazione dell’obbligo contributivo.

    Pertanto, il  lavoratore resta iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente) che ne decreta la cancellazione o la non iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane, trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge.

    Nessun contributo Inps da pagare per la definizione agevolata

    Se il contribuente, sottoposto ad accertamento fiscale, si avvale della definizione agevolatadelle liti pendenti, non è tenuto a pagare all’Inps i contributi sul maggior reddito imponibileaccertato. Lo ha chiarito il tribunale di Siracusa [12]. La scelta della definizione agevolata non ha, difatti, valore di accettazione o riconoscimento della base imponibile accertata in via induttiva dall’agenzia delle Entrate,  perchè non si tratta di un’ipotesi assimilabile all’accertamento con adesione e manca una prova puntuale da parte dell’Inps di corrispondenza al vero del reddito accertato.

    La pensione dell’avvocato non aumenta a seguito di accertamento fiscale

    L’accertamento con adesione non dà luogo al ricalcolo della pensione liquidata dalla Cassa Forense. Lo ha stabilito la Cassazione [13], basandosi sul fatto che il regolamento della cassa calcola la pensione di vecchiaia sui redditi professionali dell’iscritto, senza considerare possibili variazioni operate da successivi accertamenti di natura fiscale.

    Questo, nonostante la normativa sull’accertamento con adesione stabilisca che l’accertamento sia rilevante ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile sia riconducibile a quella delle imposte dei redditi. Si tratta infatti di una norma di natura tributaria, che non disciplina i riflessi previdenziali, che devono invece essere regolamentati dall’ordinamento delle singole gestioni.

    Pensione in regime di cumulo, ricalcolo contributivo

    Il cumulo dei contributi, per chi è iscritto a una cassa professionale (come Cassa Forense e Inarcassa) somiglia sempre di più alla totalizzazione, che prevede il ricalcolo della pensione col sistema contributivo, salvo il diritto ad autonomo trattamento presso una delle casse coinvolte. Quasi tutte le gestioni previdenziali dei liberi professionisti, difatti, hanno deciso di applicare il ricalcolo contributivo del trattamento, normalmente penalizzante, agli iscritti che ottengono la pensione attraverso il cumulo della contribuzione (che, lo ricordiamo, consente di sommare i contributi presenti presso fondi diversi per il diritto alla pensione; per determinare la misura della pensione ogni cassa calcola la propria quota secondo il proprio regolamento previdenziale).

    Inarcassa, ad esempio, ossia la cassa degli ingegneri e degli architetti, non applica il ricalcolo contributivo soltanto a chi possiede l’anzianità contributiva minima utile alla pensione di vecchiaia unificata (pari a 32 anni e 6 mesi di contributi nel 2018). Tutti gli altri utilizzatori del cumulo subiscono il ricalcolo della pensione sulla base della contribuzione posseduta, senza considerare i redditi migliori, quindi vengono, di fatto, penalizzati dalla scelta di pensionarsi sommando i contributi posseduti in casse diverse.

    Lo stesso succede, ad esempio, agli avvocati, che ottengono la pensione calcolata col sistema reddituale solo se raggiungono almeno 33 anni di contributi (34 dal 2019); i ragionieri non subiscono il ricalcolo contributivo soltanto se richiedono la pensione di vecchiaia in cumulo, mentre se richiedono la pensione anticipata sono sempre assoggettati a questo tipo di calcolo.

    Insomma, la pensione in regime di cumulo dei contributi non ha grandi differenze con la totalizzazione, a causa delle regole applicate dalle casse professionali; l’unico lato positivo resta la mancata applicazione del ricalcolo contributivo alle quote di pensione erogate dalle gestioni Inps [4].

    Quanto stabilito dalle casse professionali è comunque legittimo, perché garantisce la sostenibilità a lungo termine. Le prime pensioni in regime di cumulo, per i professionisti, saranno liquidate a breve: in questi giorni le casse stanno infatti ratificando la convenzione tra Inps e Adepp (l’associazione delle gestioni previdenziali dei liberi professionisti). Ratificata la convenzione, arriverà il via libera operativo alla liquidazione delle domande di pensione in cumulo.

    Pensione anticipata, Ape sociale e blocco età pensionabile, ok ai nuovi lavori gravosi

    Ok definitivo all’ampliamento dei lavori gravosi: è stato difatti appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto [11] che estende a 15 le categorie degli addetti ai lavori particolarmente faticosi e rischiosi, che possono godere di importanti benefici pensionistici.

    In particolare, da ora in poi possono usufruire dell’Ape sociale, della pensione anticipata precoci e del blocco dell’età pensionabile gli operai agricoli, gli operai siderurgici ed i lavoratori del vetro fuori dal perimetro dei lavori usuranti, i lavoratori marittimi imbarcati ed i pescatori.

    Ecco, nel dettaglio, chi sono i nuovi addetti ai lavori gravosi:

    • operai agricoli specializzati: si tratta di coloro che pianificano ed eseguono tutte le operazioni necessarie a coltivare prodotti agricoli destinati al consumo alimentare e non, rendendo produttive colture in pieno campo, coltivazioni legnose, vivai, serre ed orti stabili;
    • operai specializzati della zootecnica: si tratta di coloro che si occupano della cura, della alimentazione e della custodia di animali da allevamento, per produrre carne o altri prodotti destinati al consumo alimentare, o alla trasformazione e produzione industriale
    • operai agricoli non specializzati: si tratta di coloro che curano e mettono a produzione in modo non specialistico o univoco una o più tipologie di coltura e di allevamento;
    • operai non qualificati nell’agricoltura e nella manutenzione del verde;
    • operai non qualificati addetti alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia;
    • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
    • siderurgici di prima e seconda fusione: fonditori, operatori di altoforno, convertitori e di forni di raffinazione, operatori di forni di seconda fusione, colatori di metalli e leghe e operatori di laminatoi, operatori di impianti per il trattamento termico dei metalli, conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro (lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti), della ceramica e di materiali assimilati;
    • marittimi imbarcati a bordo: marinai di coperta e operai assimilati (coloro che conducono macchine e motori navali, barche e battelli, o che supportano le operazioni di trasporto marittimo);
    • personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

    Decorrenza pensione anticipata lavoratori precoci

    La pensione anticipata precoci decorre, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda, come chiarito dall’Inps con una nuova circolare [9].

    Per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

    Se la pensione anticipata precoci è ottenuta attraverso il cumulo dei contributi, la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

    Per le nuove categorie di beneficiari della pensione anticipata precoci (caregiver che assistono parenti o affini sino al 2° grado, nuove categorie di addetti ai lavori usuranti, nuove categorie di disoccupati), che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 1 marzo 2018,  la pensione anticipata avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018,  dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.

    Questo, perché coloro che rientrano nelle citate categorie non hanno potuto, in precedenza, presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso all’agevolazione completa di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria.

    Domanda Ape sociale

    Il tempo stringe per i lavoratori appartenenti alle categorie tutelate che vogliono fruire della possibilità di pensionarsi con 3 anni e 7 mesi di anticipo: l’Inps, con una recente circolare, ha difatti ricordato che il termine per presentare le domande di Ape sociale scade il 31 marzo 2018 [10]. Sarà comunque possibile, dopo questa data, presentare la domanda entro il 15 luglio 2018, oppure, tardivamente, entro il 30 novembre 2018 ma, in quest’ultimo caso, potrà essere accolta solo se vi sono risorse residue.

    Per poter presentare la domanda nel 2018, ad ogni modo, è necessario che il requisito contributivo (30 anni o 36 anni di contributi, a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le donne), assiepH3ӣU pH3ӣU  հӣU З0ӣU ؈3ӣU H3ӣU @ H3ӣU strong>, siano maturati entro il 31 dicembre 2018. Chi matura i requisiti nel 2019 deve invece attendere l’emanazione di un successivo intervento legislativo.

    Decorrenza Ape sociale

    Per le nuove categorie di beneficiari dell’Ape sociale (caregiver che assistono parenti o affini di 2° grado, nuove categorie di addetti ai lavori usuranti, nuove categorie di disoccupati), che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018,  l’anticipo pensionistico avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.

    Questo, perché coloro che rientrano nelle citate categorie non hanno potuto, in precedenza, presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso all’agevolazione completa di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria.

    Aumento età pensionabile

    Per ottenere la pensione di vecchiaia ordinaria è necessario possedere, nel 2018, almeno 66 anni e 7 mesi di età, assieme ad almeno 20 anni di contributi (15 anni per chi rientra nella Deroga Amato o nell’Opzione Contributiva Dini); l’assegno di pensione, inoltre, non deve risultare inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale (cioè a circa 673 euro) se il trattamento è calcolato col sistema interamente contributivo.

    Dal 2019, a causa dell’incremento della speranza di vita media riscontrato dall’Istat, il requisito di età è aumentato di a 5 mesi: si potrà dunque ottenere la pensione di vecchiaia a 67 anni.

    Gli incrementi, successivamente, saranno pari a 3 mesi ogni biennio, salvo variazioni nel caso in cui si rilevino incrementi o decrementi della speranza di vita diversi da quelli previsti originariamente.

    Blocco età pensionabile per addetti ai lavori gravosi

    L’età pensionabile aumenta per tutti, uomini e donne, dal 2019, a 67 anni, e aumentano di 5 mesi tutti i requisiti per le pensioni soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita.

    L’età pensionabile resta però ferma a 66 anni e 7 mesi per gli addetti ai lavori gravosi: ricordiamo che gli addetti ai lavori gravosi sono coloro che rientrano in 15 categorie di addetti a mansioni particolarmente faticose e rischiose, e che possono beneficiare dell’Ape socialecon 36 anni di contributi (35 anni per le donne con un figlio, 34 anni per le donne che hanno da 2 figli in su).

    Perché gli interessati possano essere riconosciuti come addetti ai lavori gravosi ai fini delle agevolazioni pensionistiche, è necessario che abbiano svolto le attività faticose e rischiose previste dalla legge per almeno 7 anni nell’ultimo decennio prima del pensionamento, oppure per 6 anni nell’ultimo settennio.

    Ad ogni modo, l’età pensionabile resterà inalterata solo se in possesso di almeno 30 anni di contributi.

    Aumento età per la pensione di vecchiaia contributiva

    Chi ha diritto al calcolo interamente contributivo del trattamento, ha diritto alla pensione di vecchiaia con soli 5 anni di contributi e senza soglie di accesso, ma con 70 anni e 7 mesi di età. Dal 2019, a causa degli incrementi della speranza di vita media, l’età per la pensione di vecchiaia contributiva aumenterà a 71 anni.

    Aumento età per la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità

    La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, che può essere ottenuta da chi possiede un’invalidità pensionabile minima dell’80% con almeno 55 anni e 7 mesi di età per le donne e 60 anni e 7 mesi per gli uomini, più 20 anni di contributi (15 in alcuni casi), subisce dal 2019 un aumento del requisito di età. In particolare sarà possibile pensionarsi con un’età minima di 56 anni per le donne e di 61 anni per gli uomini. La finestra di attesa, dalla maturazione dell’ultimo requisito alla data della pensione, è pari a 12 mesi.

    Aumento requisiti pensione anticipata

    La pensione anticipata, introdotta a partire dal 2012 dalla legge Fornero [1] al posto della pensione di anzianità, è un trattamento che può essere raggiunto con un determinato numero di anni di contributi, a prescindere dall’età. Un limite di età esiste per la sola pensione anticipata contributiva (alla quale può accedere a 63 anni e 7 mesi di età solo chi è assoggettato al calcolo contributivo della pensione).

    Il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata ordinaria è più basso per i lavoratori precoci (cioè che possiedono almeno 12 mesi di contributi da lavoro accreditati prima del 19° anno di età) che appartengono a determinate categorie tutelate (le stesse categorie destinatarie dell’Ape sociale): questi lavoratori possono pensionarsi con 41 anni di contributi.

    I requisiti previsti per fruire dell’ordinaria pensione anticipata, sino al 31 dicembre 2018, sono:

    • 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne;
    • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini.

    Il requisito successivamente aumenterà di 5 mesi nel 2019, cioè a 43 anni e 3 mesi per gli uomini ed a 42 anni e 3 mesi per le donne. Gli incrementi, successivamente, saranno pari a 3 mesi ogni biennio, salvo variazioni nel caso in cui si rilevino incrementi o decrementi della speranza di vita diversi da quelli previsti originariamente.

    Dal 2019 aumenta di 5 mesi anche il requisito per la pensione anticipata dei lavoratori precoci, che sale così a 41 anni e 5 mesi.

    Per la pensione anticipata contributiva gli attuali requisiti sono:

    • 63 anni e 7 mesi di età;
    • 20 anni di contributi;
    • un assegno pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale (ossia, per il 2018, a 1.268,40 euro mensili, poiché l’assegno sociale è pari a 453 euro).

    Dal 2019 il requisito di età aumenterà a 64 anni.

    Domanda di pensione lavoratori precoci

    l’Inps, con una recente circolare, ha  ricordato che il termine per presentare le domande per la cosiddetta pensione anticipata quota 41 scade il 1° marzo 2018 [1]. Sarà comunque possibile, dopo questa data, presentare la domanda tardivamente ma, in questo caso, potrà essere accolta solo se vi sono risorse residue.

    Per poter presentare la domanda nel 2018, ad ogni modo, è necessario che i 41 anni di contributi, assieme agli altri requisiti richiesti per le specifiche categorie di beneficiari della pensione anticipata precoci, siano maturati entro il 31 dicembre 2018. Chi matura i requisiti nel 2019 deve inviare la domanda per il beneficio precoci, invece, entro il 1° marzo 2019, oppure può inviare l’istanza tardivamente entro il 30 novembre 2019: la pensione anticipata con 41 anni di contributi (che dal 2019 si potrà ottenere con 41 anni e 5 mesi di contributi, per effetto degli incrementi legati alla speranza di vita media), difatti, è una misura permanente, che non ha scadenza.

    Ricordiamo che la pensione anticipata per i lavoratori precoci può essere ottenuta, innanzitutto, soltanto coloro che possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del compimento del 19º anno di età, se iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 1996 ed appartenenti a particolari categorie tutelate: disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi dal 74% in su e addetti ai lavori gravosi.

    Modifica del meccanismo di calcolo dell’aspettativa di vita

    A partire dal 2021, l’aspettativa di vita sarà calcolata considerando la media del biennio immediatamente precedente, confrontata con la media del biennio ancora anteriore; per il 2021, ad esempio, l’aspettativa di vita dovrebbe essere calcolata sulla base della media del biennio 2018-2019, confrontata con la media del biennio 2016-2017: l’eventuale aumento determinerebbe un incremento dei requisiti per la pensione legati all’aspettativa di vita sul biennio 2021-2022.

    Nel caso invece in cui si riscontri una diminuzione della speranza di vita media, il decremento sarà scomputato nella verifica per il biennio successivo: non ci sarà quindi un calo dell’età pensionabile, ma solo un congelamento dei requisiti. L’adeguamento dell’età di pensionamento alla speranza di vita, in ogni caso, continuerà a essere verificato ogni due anni.

    Qual è, invece, la situazione attuale? Ad oggi si applica ancora quanto disposto dalla riforma delle pensioni 2010 [2], poi confermato dalla legge Fornero [1]: la normativa prevede, in particolare, degli adeguamenti periodici alla speranza di vita, biennali dal 2019. Gli adeguamenti previsti nelle apposite tabelle possono essere però disattesi, sia nel caso in cui la speranza di vita media riscontrata sia maggiore rispetto alle proiezioni, sia nel caso in cui invece si registrino decrementi nell’aspettativa di vita media: in quest’ultima ipotesi, però, i requisiti previsti per la pensione non possono mai diminuire, ma vengono soltanto bloccati per un biennio.

    Aumento età pensionabile lavoratori marittimi

    Per i lavoratori marittimi addetti al pilotaggio, sia uomini che donne, nel 2018 l’età per la pensione di vecchiaia anticipata aumenta a 61 anni e 7 mesi.

    Per i lavoratori marittimi adibiti al servizio di macchina o stazione radiotelegrafica a bordo, aumenta invece a 58 anni e 7 mesi, unitamente ad almeno 20 anni di contributi (1040 settimane), di cui 520 al servizio di macchine o di stazioni radiotelegrafiche di bordo.

    Aumento età pensionabile poligrafici

    Per i dipendenti di aziende poligrafiche in crisi aumentano i requisiti per il prepensionamento: non si tratta di requisiti di età, ma contributivi. Per l’uscita dal lavoro, in particolare, sono richiesti 37 anni e 7 mesi di contributi. Nei loro confronti, tuttavia, la legge di Bilancio 2018 ha previsto una salvaguardia della vecchia normativa (ossia della normativa vigente sino al 31 dicembre 2013) per tutelare coloro che avevano siglato accordi di Cigs (cassa integrazione straordinaria) entro il maggio 2015.

    Aumento età pensionabile personale viaggiante

    Per il personale viaggiante addetto ai servizi pubblici di linea, appartenenti all’ex Fondo Trasporti, l’età per la pensione di vecchiaia anticipata aumenta a 61 anni e 7 mesi, sia per gli uomini che per le donne. Per questi lavoratori, difatti, la normativa sull’armonizzazione dei requisiti ha stabilito che l’età per l’uscita dal lavoro può essere può essere anticipata sino a un massimo di 5 anni rispetto a quella previsto per la generalità degli iscritti all’Inps.

    Aumento età pensionabile lavoratori dello spettacolo

    Per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo iscritti all’ex Enpals (oggi, a seguito dell’assorbimento da parte dell’Inps, al Fondo lavoratori dello Spettacolo) aumentano i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata.

    In particolare:

    • per i lavoratori del gruppo ballo l’età per la pensione di vecchiaia anticipata sale a 46 anni e 7 mesi;
    • per i lavoratori del gruppo cantanti, artisti lirici e orchestrali, l’età per la pensione di vecchiaia anticipata sale a 61 anni e 7 mesi per gli uomini ed a 59 anni e 7 mesi per le donne; .la prestazione si acquisisce a condizione che si possano vantare almeno 20 anni di contributi e di anzianità assicurativa presso il fondo (con la particolarità che i due requisiti possono non maturarsi contemporaneamente, dato che un anno di contributi si acquista con un numero minimo di giornate convenzionali, generalmente 120), e che si possieda almeno un contributo versato prima del 31 dicembre 1995;
    • per gli appartenenti al gruppo attori, conduttori, maestri d’orchestra e figurazione e moda, i requisiti di età per la pensione di vecchiaia anticipata salgono a 64 anni e 7 mesi per gli uomini ed a 62 anni e 7 mesi per le donne; anche per questi soggetti, la prestazione si acquisisce a condizione che si possano vantare almeno 20 anni di contributi e di anzianità assicurativa presso il fondo e che si possieda almeno un contributo versato prima del 31 dicembre 1995;
    • per gli altri lavoratori iscritti al fondo dello spettacolo l’età per la pensione di vecchiaia ordinaria, nel 2018, è pari a quella prevista per la generalità dei lavoratori, ossia a 66 anni e 7 mesi, in quanto non godono di alcun’agevolazione previdenziale rispetto alla generalità degli iscritti all’Inps.

    Aumento età pensionabile sportivi professionisti

    pH3ӣU pH3ӣU  հӣU З0ӣU ؈3ӣU H3ӣU @ H3ӣU iscritti all’ex Enpals, oggi al fondo di previdenza degli sportivi professionisti.

    Nel dettaglio, per coloro che sono in possesso di almeno un contributo versato al 31 dicembre 1995, l’età pensionabile sale a 53 anni e 7 mesi per gli uomini ed a 51 anni e 7 mesi per le donne, a condizione che possiedano almeno 20 anni anzianità assicurativa e di contributi con la qualifica di sportivo professionista.

    Semplificazione accesso alla pensione per gli addetti ai lavori usuranti

    Gli adempimenti per la domanda di pensione degli addetti ai lavori usuranti sono stati recentemente semplificati. La legge di Bilancio 2018 ha inoltre introdotto un bonus per chi svolge lavoro notturno per meno di 78 giorni all’anno ed è impiegato in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore (sulla base di accordi collettivi sottoscritti entro il 31 dicembre 2016). In questi casi, i giorni lavorativi effettivamente svolti devono essere moltiplicati per il coefficiente 1,5: questo dovrebbe comportare il perfezionamento dei requisiti pensionistici anticipatamente.

    Restano, invece, invariati sino al 2026 i requisiti contributivi, di età e le quote per l’accesso alla pensione.

    La domanda di pensione, per gli addetti ai lavori usuranti, deve essere presentata all’Inps entro il 1° maggio 2018, se si maturano i requisiti per la pensione di anzianità con le quote nel 2019. Per chi matura i requisiti nel 2018, invece, la data di presentazione dell’apposita domanda di certificazione dei requisiti all’Inps è già passata: la scadenza era difatti fissata al 1° maggio 2017. Si ha comunque diritto alla liquidazione della pensione, ma posticipata, a seconda del ritardo nella presentazione dell’istanza.

    Per sapere, con precisione, chi appartiene alle categorie degli addetti ai lavori usuranti, e quali sono i requisiti per la pensione, si veda: Elenco lavori usuranti.

    Ape prorogata al 2019

    È stato prorogato sino al 31 dicembre 2019 l’Ape volontario, cioè l’anticipo pensionistico che può essere ottenuto attraverso un prestito bancario e consente di uscire dal lavoro sino a 3 anni e 7 mesi prima della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

    Proroga in vista anche per l’Ape sociale, ossia per l’anticipo pensionistico a carico dello Stato, che può essere richiesto, come l’Ape volontario,  a partire dai 63 anni di età e che sostiene il lavoratore fino al perfezionamento del requisito d’età per la pensione di vecchiaia (dal 2018 pari a 66 anni e 7 mesi per tutti), per un massimo di 3 anni e 7 mesi. L’assegno è uguale alla futura pensione, ma non può superare 1.500 euro mensili.

    Possono accedere all’Ape sociale, nello specifico, i lavoratori che, al momento della domanda, abbiano già compiuto 63 anni di età, e che siano, o siano stati, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago, che comprende gli iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi), alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla gestione Separata Inps, purché cessino l’attività lavorativa e non siano già titolari di pensione diretta.

    I beneficiari dell’Ape sociale devono possedere almeno 30 anni di contributi (contando tutti i periodi non coincidenti maturati presso le gestioni Inps; è previsto lo sconto di un anno nel requisito contributivo per le donne con un figlio, di 2 anni per le donne che hanno dai 2 figli in su) se appartengono alle categorie dei disoccupati, dei caregiver e degli invalidi dal 74%, almeno 36 anni di contributi (salvo la riduzione appena esposta per le donne con figli) se appartengono alle 15 categorie di addetti ai lavori gravosi.

    L’età minima per l’accesso all’Ape sociale, per chi raggiunge l’età pensionabile dal 2019, è spostata a 63 anni e 5 mesi a causa degli incrementi legati alla speranza di vita.

    Per la proroga dell’Ape sociale al 2019, la cui possibilità è prevista nella legge di Bilancio 2018, si attende, ad ogni modo, un successivo intervento legislativo.

    Ape sociale per addetti ai lavori gravosi

    Nella legge di Bilancio 2018 è stato poi previsto l’ampliamento dell’Ape social a 4 nuove categorie di addetti ai lavori gravosi, che potranno beneficiare anche del blocco dell’età pensionabile.

    Si tratta di:

    • operai siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature fuori dal perimetro dei lavori usuranti;
    • operai dell’agricoltura, della zootecnia e pesca;
    • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne;
    • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative.

    È stato inoltre abolito, per gli addetti ai lavori gravosi, il vincolo di una tariffa Inail pari almeno al 17 per mille ed è previsto che le attività gravose possano essere svolte:

    • per almeno 6 anni nell’ultimo settennio antecedente il pensionamento;
    • per almeno 7 anni nell’ultimo decennio antecedente il pensionamento.

    Questi lavoratori potranno poi avere accesso, così come tutte le categorie di destinatari dell’Ape sociale, alla pensione anticipata precoci con 41 anni di contributi, se possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del compimento del 19° anno di età.

    Ape sociale disoccupati

    Per quanto riguarda la categoria dei disoccupati, anch’essi destinatari dell’Ape sociale, la misura è stata estesa anche a coloro il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito di un contratto a termine, se hanno alle spalle almeno 18 mesi di contratti negli ultimi 3 anni.

    Inoltre potranno accedere all’Ape sociale anche coloro che sono stati rioccupati con un contratto di lavoro subordinato, con i voucher o col contratto di prestazione occasionale o il libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivamente [3].

    Ape sociale caregiver

    Per quanto riguarda i caregiver, un’altra categoria di beneficiari dell’Ape sociale, potranno accedere alla misura coloro che assistono un disabile portatore di handicap grave convivente, anche se familiare entro il 2° grado, qualora i suoi genitori o il coniuge abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.

    Ape rosa

    In merito ai requisiti contributivi previsti per l’Ape sociale, la legge di Bilancio 2018 ha riconosciuto una riduzione degli anni di contributi richiesti per le lavoratrici con figli: questa misura è conosciuta col nome di Ape Rosa.

    Lo sconto contributivo previsto, in particolare, è pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2 anni di riduzione del requisito contributivo richiesto.

    In questo modo, le donne con almeno due figli appartenenti alla categoria degli invalidi, dei caregiver o dei disoccupati, possono richiedere l’Ape sociale con un minimo di 28 anni di contributi, mentre le appartenenti alla categoria degli addetti ai lavori gravosi possono richiedere la misura con un minimo di 34 anni di contributi.

    Proroga Ape volontario

    La legge di Bilancio 2018, oltre alla proroga dell’Ape sociale, come abbiamo detto, ha anche previsto la proroga dell’Ape volontario per coloro che maturano i requisiti previsti per le misure entro il 31 dicembre 2019. In particolare, nella manovra è stato previsto un apposito fondo in cui dovranno confluire le risorse utili alla proroga delle misure.

    Ricordiamo che aderendo all’Ape volontario il lavoratore può ricevere un assegno, a partire dai 63 anni di età, se possiede almeno 20 anni di contributi, sino alla data di maturazione della pensione di vecchiaia, con un anticipo massimo possibile pari a 3 anni e 7 mesi.

    Considerando che l’età per la pensione di vecchiaia, attualmente, è pari a 66 anni e 7 mesi, l’anticipo può essere richiesto con un minimo di 63 anni di età; per coloro che matureranno i requisiti per la pensione di vecchiaia dal 2019, però, il requisito slitta a 63 anni e 5 mesi di età, dato che dal 2019 l’età pensionabile sarà elevata a 67 anni. In caso di futuri adeguamenti alla speranza di vita nel 2021, il decreto sull’Ape volontario prevede la concessione dell’Ape supplementare, ossia un allungamento del periodo di percezione dell’anticipo.

    L’Ape volontario è ottenuto grazie a un prestito bancario, che deve essere restituito in 20 anni, una volta perfezionati i requisiti per la pensione e che comporta (assieme all’assicurazione obbligatoria e al contributo per il fondo di solidarietà) una penalizzazione, sulla futura pensione, pari a circa il 5% dell’importo per ogni anno di anticipo. La penalizzazione può essere calcolata in anticipo grazie al nuovo simulatore, disponibile nel sito web dell’Inps.

    L’Ape volontario sarà attivato a breve: per richiederlo si dovrà prima provvedere a farsi rilasciare un’apposita certificazione dall’Inps, poi, scelto il prestito e il soggetto finanziatore, si dovrà inoltrare la domanda di Ape e la domanda di pensione.

    Niente Ape volontario per chi possiede contributi in casse diverse

    Niente anticipo pensionistico per chi possiede contributi in gestioni previdenziali diverse, se nessuna delle casse, da sola, raggiunge 20 anni di accrediti contributivi: lo ha stabilito l’Inps, con una nuova circolare [8Inps Circ. n.28/2018.]. Diversamente da quanto accade per l’Ape sociale, dunque, non è possibile combinare l’anticipo pensionistico con il cumulo della contribuzione. Questo penalizza notevolmente chi ha avuto una carriera frammentaria; risulta penalizzato anche chi, pur raggiungendo 20 anni di contributi in una sola gestione, possiede una contribuzione poco elevata e non può cumulare i contributi posseduti presso altre casse per aumentare l’importo della pensione. L’Ape volontario, difatti, non può essere ottenuto se la futura pensione risulta inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo (ossia se è sotto i 710 euro mensili): potendosi considerare la contribuzione di una cassa sola per il calcolo della futura pensione in rapporto al diritto all’Ape, è chiaro che gli accessi all’anticipo pensionistico saranno notevolmente ristretti.

    È invece ammesso il vecchio cumulo tra i contributi posseduti presso il fondo Inps dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), in quanto si tratta di un cumulo d’ufficio. Chi, poi, vuole raggiungere l’Ape volontario comunque, nonostante possieda contribuzione accreditata presso gestioni diverse, può avvalersi della ricongiunzione dei contributi a titolo oneroso

    Ape aziendale

    L’Ape aziendale consiste nella possibilità, per l’azienda, di incentivare l’esodo dei lavoratori con almeno 63 anni di età, offrendo un contributo che serva ad abbassare i costi dell’Ape volontario.

    Nello specifico, il datore di lavoro può, con il consenso del lavoratore dipendente interessato dall’esodo, incrementare la somma dei contributi accreditati a quest’ultimo, versando un contributo all’Inps in un’unica soluzione al momento della richiesta dell’Ape.

    Il contributo non deve essere inferiore, per ciascun anno o sua frazione di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo della contribuzione volontaria basata sulla retribuzione percepita dal lavoratore prima del pensionamento.

    Il contributo aggiuntivo serve ad incrementare la misura della pensione che il lavoratore riceve una volta terminata la fruizione dell’Ape, abbassando in questo modo l’incidenza sulla prestazione delle rate di restituzione del prestito finanziario.

    Rita, anticipo della pensione integrativa

    La Ritarendita integrativa anticipata, consiste nella possibilità di ottenere in anticipo la pensione complementare, rispetto alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione principale: in questo modo, il costo dell’Ape volontario può essere diminuito o addirittura azzerato, nel caso in cui la rendita anticipata sia consistente.

    Hanno diritto alla pensione integrativa anticipata, o Rita, nel dettaglio, gli iscritti alla previdenza complementare che risultano disoccupati da almeno 24 mesi (non più da almeno 48 mesi), possiedono almeno 20 anni di contributi e maturano entro 5 anni i requisiti per la pensione di vecchiaia.

    Inoltre, la rendita può essere richiesta con un anticipo di 10 anni rispetto alla data di maturazione pH3ӣU pH3ӣU  հӣU З0ӣU ؈3ӣU H3ӣU @ H3ӣU statuto o dal regolamento del fondo di previdenza complementare a cui il lavoratore aderisce.

    Pensione professionisti con cumulo dei contributi

    È stata siglata tra Inps e Adepp (l’associazione delle gestioni previdenziali dei liberi professionisti) una convenzione che disciplina il riconoscimento delle pensioni in totalizzazione e cumulo gratuito, per i professionisti che possiedono contributi accreditati sia presso le casse private che presso le gestioni Inps.

    Nelle prossime settimane, le 18 casse dei liberi professionisti dovranno formalizzare l’adesione alla convenzione, mentre l’Inps, nel frattempo, provvederà a rendere operativa la piattaforma informatica per la raccolta delle domande e l’erogazione delle pensioni in regime di cumulo.

    Pagamento a breve, dunque, per la pensione in cumulo dei professionisti, attesa da oltre un anno: nonostante il via libera al cumulo dei contributi sia arrivato non solo dall’Inps [4], ma dalla maggior parte delle casse dei liberi professionisti (Inarcassa, Enpam, Cipag, CNPR, Cassa Forense…), con apposite circolari [5], senza l’operatività della convenzione Inps Adepp le pensioni non possono essere liquidate.

    Reddito d’inclusione Rei

    Dal 1° luglio 2018 non sarà più richiesto, per ottenere il reddito d’inclusione, che nel nucleo familiare siano presenti figli minori o inabili, donne in gravidanza o disoccupati over 55. In più, per le famiglie da 5 componenti in su la misura massima del Rei sale a 534 euro mensili.

    Prepensionamento con 7 anni di anticipo

    L’isopensione e l’assegno straordinario, due trattamenti meglio conosciuti sotto il nome di prepensionamento scivolo pensionistico, consentiranno agli esuberi l’uscita dal lavoro con 7 anni di anticipo. Per approfondire: Pensione con 7 anni di anticipo, come funziona.

    Pensione d’invalidità civile

    La pensione d’invalidità civile, o assegno di assistenza per gli invalidi civili parziali, è una prestazione dell’Inps che spetta a chi possiede un’invalidità riconosciuta dal 74% al 99%, se è disoccupato e non supera determinati limiti di reddito.

    La pensione mensile d’invalidità, dal 2018, aumenta da 279,47 euro a 282,55 euro. Il limite di reddito personale annuo che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 4.853,29 euro.

    In presenza di determinate condizioni, spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.

    Pensione invalidi civili totali

    La pensione mensile per gli invalidi civili in misura pari al 100%, o pensione di inabilità civile, ha lo stesso importo dell’assegno di assistenza, dunque, per il 2018, è pari a 282,55 euro.

    Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione, però, è più alto ed è pari a 16.664,36 euro annui.

    In presenza di determinate condizioni, anche in questo caso, spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.

    Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 361,31 euro.

    Indennità di frequenza

    L’indennità di frequenza spettante ai minori, dal 2018, aumenta da 279,47 euro a 282,55 euro. Il limite di reddito personale annuo che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 4.853,29 euro.

    In presenza di determinate condizioni, spetta, come per la pensione d’inabilità e invalidità, una maggiorazione pari a 10,33 euro.

    Assegno sociale sostitutivo

    L’assegno sociale sostitutivo, o derivante dall’invalidità civile, dal 2018 è concesso a 66 anni e 7 mesi di età e non più a 65 anni e 7 mesi, proprio come l’assegno sociale ordinario. L’importo dell’assegno sociale sostitutivo, per il 2018, è pari a:

    • 368,91 euro mensili per gli invalidi civili parziali, con un limite di reddito personale pari a 4.853,29 euro annui; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base, pari a 84,09 euro mensili, e la maggiorazione ulteriore, pari a 12,92 euro, dell’assegno sociale; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l’incremento della maggiorazione, pari a 190,86 euro;
    • 368,91 euro mensili per gli invalidi civili totali, con un limite di reddito personale annuo pari a 16.664,36 euro; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base dell’assegno sociale, pari a 84,09 euro mensili; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l’incremento della maggiorazione, pari a 190,86 euro.

    Pensione sociale sostitutiva

    L’importo della pensione sociale sostitutiva, per il 2018, è pari a:

    • 289,24 euro mensili per gli invalidi civili parziali, con un limite di reddito personale pari a 4.853,29 euro annui; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base [3], pari a 84,09 euro mensili, e la maggiorazione ulteriore [4], pari a 12,92 euro, dell’assegno sociale; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l’incremento della maggiorazione, pari a 270,53 euro;
    • 289,24 euro mensili per gli invalidi civili totali, con un limite di reddito personale annuo pari a 16.664,36 euro; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base dell’assegno sociale [3], pari a 84,09 euro mensili; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l’incremento della maggiorazione, pari a 270,53 euro.

    Pensione speciale sordomuti

    La pensione speciale per i sordomuti, per il 2018, è pari a 282,55 euro mensili.

    Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.

    In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.

    Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 361,31 euro.

    Indennità di comunicazione

    L’indennità di comunicazione mensile spettante ai sordomuti per il 2018 è pari a 256,21 euro. Non ci sono limiti di reddito per averne diritto.

    Pensione per ciechi assoluti

    La pensione per ciechi assoluti, per il 2018, è pari a 305,56 euro mensili.

    Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.

    In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.

    Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 338,30 euro.

    Per i ciechi assoluti ultra65enni la pensione mensile, per il 2018, è pari a 305,56 euro.

    Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.

    In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 71,50 euro.

    Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 266,80 euro.

    Pensione per ciechi parziali

    La pensione per i ciechi parziali, per il 2018, è pari a 282,55 euro mensili.

    Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.

    In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.

    Per i ciechi parziali ultra65enni la pensione mensile, per il 2018, è pari a 282,55 euro.

    Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.

    In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 71,50 euro.

    Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, dal 70° anno di età, l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 289,81 euro.

    Assegno per i decimisti

    L’assegno per i decimisti, cioè per chi ha un residuo visivo non superiore in ciascun occhio ad un decimo, con eventuale correzione ottica, per il 2018 è pari a 209,70 euro mensili.

    Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 8.011,78 euro annui.

    In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.

    Indennità per i ventesimisti

    L’indennità mensile spettante ai ventesimisti, cioè a chi ha un residuo visivo in ciascuno degli occhi, con eventuale correzione di lenti, non superiore ad un ventesimo, per il 2018 è pari a 209,51 euro. Non ci sono limiti di reddito per averne diritto.

    Indennità di accompagnamento

    L’indennità di accompagnamento, o accompagno, che spetta agli invalidi al 100% non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore, per il 2018 è pari a 516,35 euro. Non ci sono limiti di reddito per averne diritto.

    Per i ciechi assoluti, l’assegno di accompagnamento è pari a 915,18 euro mensiliAnche in questo caso non sono previsti limiti di reddito per averne diritto.

    Pensione per i talassemici

    Per gli affetti da talassemia major e depranocitosi, l’indennità mensile spettante è pari a 507,42 euro, senza limiti di reddito.

    Assegno sociale

    L’assegno sociale, nel 2018, è pari a 453 euro, ed è erogato, come la pensione, per 13 mensilità: pertanto, la sua misura annuale è pari a 5.889 euro.

    L’assegno sociale può spettare in misura intera o ridotta, a seconda del reddito posseduto. In particolare:

    • ai beneficiari non coniugati privi di reddito, spetta in misura intera;
    • ai beneficiari coniugati con reddito inferiore a 5.889 euro annui, spetta in misura intera;
    • ai non coniugati con reddito sino a 5.889 euro annui, spetta in misura ridotta;
    • ai coniugati con reddito sino a 11.778 euro annui, spetta in misura ridotta.

    L’importo dell’assegno sociale può essere aumentato, grazie a due diverse maggiorazioni:

    • maggiorazione pari a 12,92 euro mensili, spettante, dal 2001 [6], per tutti coloro che hanno un’età superiore ai 65 anni, ed un reddito inferiore a 6.056,96 euro, se non sposati, o inferiore a 12.653,42 euro, se coniugati;
    • maggiorazione pari a 190,86 euro, spettante, dal 2002 [7], per i pensionati con almeno 70 di età, per i pensionati con reddito sino a 8.370,18 euro, se non sposati, o sino a 14.259,18 euro, se coniugati; tale maggiorazione può competere anche ai minori di 70 anni che hanno versato un determinato ammontare di contributi: in particolare, la riduzione di età si calcola in ragione di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione versata (ad esempio, se Tizio possiede 10 anni di contributi, può accedere alla maggiorazione a 68 anni di età).

    La maggiorazione e l’incremento possono essere concessi in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito.

    Calendario pensioni

    Cambia, infine, il calendario del pagamento delle pensioni 2018, che tornano a essere liquidate il primo giorno bancabile.

    note

    [1] DL 201/2011.

    [2] D.L. 78/2010.

    [3] Mess. Inps n.4195/2017.

    [4] Inps Circ. n. 140/2017.

    [5] Vedi, ad esempio, Cassa Forense, Circ. n. 2/2017 o CNPR, Circ. del 12/01/2018.

    [6] Art. 70, Co.1, L. 388/2000.

    [7] Art. 38, L. 448/2001.

    [8] Inps Circ. 28/2018.

    [9] Inps Circ. n. 33/2018.

    [10] Inps Circ. n. 34/2018.

    [11] DM 05/02/2018.

    [12] Trib. Siracusa, sent. n. 108/2018.

    [13] Cass. Sent. 5380/2018.

    [14] Inps Mess. 1138/2018.

    [15] Inps Comunicato stampa 22/03/2018.

    [16] Inps Circ. n.57/2018.

    [17] Inps Circ. n. 59/2018.

    [18] Inps Circ. n. 62/2018.

    [19] Inps Mess. n. 1609/2018.

    [20] Inps Mess. n.1780/2018.

    [21] Inps Mess. n.1930/2018.

    [22] Inps Circ. n.69/2018.

    [23] D.lgs.81/2017.

    [24] Inps, comunicato stampa del 15/05/2018.

    [25] Inps Mess. n. 1085/2018.

    [26] D.M. 15/05/2018.

    [27] Artt. 117 e 131, Dpr 1092/1973.

    [28] Inps Circ. n. 4/2018.

    [29] Inps Mess. n. 3190/2018.

    [30] Cass. Sent. n. 21901/2018.

    [31] L. 118/1971.

    [32] Reg. CEE 1247/1992.

    [33] C. Cost., sent. n. 232/2018.

    [34] Art. 42. Co.5, D.lgs. n. 151/2001.

    fonte

Geometri: L’Ente di riferimento per la tutela previdenziale dei geometri liberi professionisti è la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (CIPAG)

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CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

La Cassa di previdenza dei geometri liberi professionisti si alimenta con due tipi di contribuzione.

Contributo soggettivo

  • 15,00 % del  reddito professionale  dichiarato l’anno precedente ai fini IRPEF, con un massimale di 152.650 euro e con un contributo minimo di 3.250 euro; 
  • 3,5% della parte di reddito professionale eccedente 152.650,00 euro (contributo di solidarietà).

Fino al  compimento del trentesimo anno di età è  possibile una riduzione del contributo soggettivo così strutturato:

  • contributo minimo: riduzione di 1/4 per i primi 2 anni, riduzione di 1/2 per i successivi 3 anni
  • contributo percentuale: 3,090% per i primi 2 anni;  6,190% per i successivi 3 anni.

Contributo integrativo 

  • 5% dei corrispettivi assoggettati ad Iva, con un minimo di 1.500,00 euro; 
  • quota fissa di 12 euro per il fondo maternità delle professioniste.

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell’evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell’assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

Pensione di vecchiaia
Viene corrisposta al compimento del 70° anno di età, con almeno 35 anni di contribuzione (a regime nel 2019). Nel periodo transitorio i requisiti sono elevati con la seguente progressione:

Sino al 2016 è possibile ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, il cui calcolo viene effettuato con il sistema “retributivo” per l’anzianità acquisita sino al 31 dicembre 2006 e contributivo per l’anzianità acquisita dal 2007 al 2016. Questi i requisiti.

Pensione e anzianità contributiva

Vecchiaia contributiva
All’iscritto che al compimento dei 67 anni di età non abbia raggiunto un minimo di 20 anni di contribuzione, spetta una pensione calcolata con il medesimo sistema contributivo previsto per i lavoratori iscritti all’Inps. Ciò a condizione che l’importo del trattamento non risulti inferiore a 1,5 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale Inps (limite pari a 679,50 euro mensili del 2018). Si prescinde dalla condizione (1,5 volte l’assegno sociale), nel senso che la pensione viene comunque messa in pagamento, all’età di 70 anni.  

Pensione di anzianità
Sono previste due possibilità di accesso:

  • con almeno 35 anni di contribuzione e 58 anni di età.
  • con almeno 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età.

Nel caso in cui la richiesta di pensione venga presentata prima della maturazione dei 40 anni, alla quota di pensione conteggiata con il sistema retributivo si applica la sommatoria dei coefficienti di riduzione correlati all’età anagrafica e all’anzianità contributiva nella misura prevista dalle tabelle che seguono:

Pensione di anzianità e coefficienti di riduzione

La pensione di anzianità è calcolata con il sistema “retributivo” per l’anzianità acquisita sino al 31 dicembre 2006 e contributivo (si veda più avanti) per l’anzianità acquisita dal 2007. 

E’ necessario possedere l’ulteriore requisito di accesso (introdotto dal 1.1.2003) rappresentato dal raggiungimento di un volume di affari professionale minimo rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat (8.950 nel 2018). 

Pensione di inabilità
Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 10 anni di contribuzione (5 in caso di infortunio).
E’ richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%).
Gli anni ai quali va commisurata la pensione di inabilità sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo di 35, salvo che l’iscritto nel triennio precedente disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore ad Euro 29.200 annui.

Pensione di invalidità
Spetta a qualsiasi età con un minimo di 10 anni di contribuzione (5 in caso di infortunio). Richiesto il riconoscimento della perdita di almeno i 2/3 della capacità lavorativa. La misura della pensione è pari al 70% di quella prevista per l’inabilità.

La pensione d’invalidità è ridotta proporzionalmente all’entità dei redditi conseguiti per attività lavorativa: meno 25% per reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (limite pari a 26.386  euro del 2018); meno 50% se il reddito supera 5 volte l’ammontare annuo del minimo (limite pari a 432.983  euro del 2018).

Pensioni ai superstiti
Pensione di reversibilità: spetta in caso di decesso di un pensionato. Pensione indiretta: spetta in caso di decesso di un assicurato con almeno 10 anni di contribuzione.

Aventi diritto
I superstiti beneficiari sono il coniuge ed i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto).

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: un solo superstite: 60%; due superstiti: 80%; tre o più superstiti: 100%.

Decorrenza
La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti. La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del semestre successivo a quello di raggiungimento dei requisiti. Quella di inabilità e invalidità decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

MISURA DELLA PENSIONE

L’anzianità contributiva
E’ data dal totale di tutti i contributi versati nell’arco dell’intera carriera professionale. Ai fini del calcolo della pensione l’anzianità contributiva va suddivisa in 4 quote:

– quota A, costituita dagli anni di contribuzione maturati precedentemente al 31.12.1997
– quota B, costituita dai contributi versati dal 1.1.1998 al 31.12.2002
– quota C, costituita dalle contribuzioni versate dal 1.1.2003 al 31.12.2006
– quota D, costituita dalle contribuzioni versate a partire dal 1° gennaio 2007

La base pensionabile
Per la “Quota A”: media annua dei 10 più elevati redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF, negli ultimi 15 anni.
Per le “Quote B, C e D”: media annua dei 30 più elevati redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF, negli ultimi 35 anni. Per le lavoratrici madri è prevista una agevolazione nel calcolo pensionistico e cioè la riduzione di due annualità per ogni figlio fino al limite di 25 anni sul numero dei più elevati redditi da utilizzare per il calcolo della media reddituale.

I redditi vengono rivalutati sulla base dell’inflazione (indici ISTAT).

L’aliquota di rendimento
L’importo annuo della pensione è calcolato applicando al reddito pensionabile un’aliquota di rendimento, per ogni anno di contribuzione, in modo diverso a seconda che ci si riferisca alla “Quota A”, alla “Quota B”, oppure alle Quote “C” e “D”.

Quota A:

– 2,00% fino a Euro 48.850,00 di reddito pensionabile
– 1,71% da Euro 48.851,00 a Euro 73.150,00
– 1,43% da Euro 73.151,00 a Euro 85.500,00
– 1,14% da Euro 85.501,00 a Euro 97.550,00 

Quota B:

– 2,00% fino a Euro 21.950,00 di reddito pensionabile
– 1,75% da Euro 21.951,00 a Euro 48.850,00
– 1,50% da Euro 48.751,00 a Euro 73.150,00
– 1,10% da Euro 73.151,00 a Euro 85.500,00
– 0,70% da Euro 85.501,00 a Euro 97.550,00 

Quota C:

– 1,75% fino a Euro 48.850,00 di reddito pensionabile
– 1,50% da Euro 48.851,00 a Euro 731500,00
– 1,10% da Euro 73151,00 a Euro 85.500,00
– 0,70% da Euro 85.501,00 a Euro 97.550,00            

Quota D:

– 1,75% fino a Euro 11.750,00 di reddito pensionabile
– 1,50% da Euro 11.751,00 a Euro 35.250,00
– 1,20% da Euro 35.251,00 a Euro 70.450,00
– 0,90% da Euro 70.451,00 a Euro 93.950,00
– 0,60% da Euro 93.951,00 a Euro 117.450,00
– 0,30% da Euro 117.451,00 a Euro 152.650,00 

Prevista inoltre una pensione minima pari per il 2018 a 8.650 euro. 

Dal 1.1.2009 le annualità eccedenti la quarantesima vengono calcolate con il sistema contributivo.

LE NOVITÀ 2017-2018

Cumulo Gratuito

Dal primo gennaio 2013 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO  – comprese, dal 1° gennaio 2017, le Casse libero-professionali – possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione. Ciò a condizione che:

  • non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni;
  • non posseggano i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del cumulo.
     

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

  • di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
  • anticipata con i requisiti contributivi  previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018, (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti);
  • per inabilità;
  • ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio pro-rata, con le regole in vigore in ciascuna gestione.

A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita a 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità), la pensione (vecchiaia/anzianità) ottenuta grazie all’istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva al 1o febbraio 2013 (successiva al 1° febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

WELFARE

La Cassa (CIPAG), come la maggioranza degli enti di previdenza dei liberi professionisti, da tempo  rivolge la propria funzione verso misure di Welfare attivo, che consentano agli iscritti di avere aiuti nel campo professionale, sanitario e familiare. Al finanziamento si provvede, ogni anno, con l’1% delle entrate derivanti dal contributo integrativo, accertate nell’esercizio precedente. Il Regolamento prevede numerose provvidenze a favore degli iscritti e familiari. 

  • Erogazione di sussidi per eventi con particolare incidenza economica sul bilancio familiare
  • I sussidi spettano per i seguenti eventi:
  • decesso dell’iscritto o del pensionato attivo. La misura della provvidenza è  fissata in un importo di  2.000 euro, incrementato di 500 euro, per ogni altro familiare;
  • grave malattia di familiari a carico dell’iscritto che determini particolare stato di disagio professionale (contributo fisso fino ad un massimo di 5.000 euro);
  • malattia e infortunio  dell’iscritto, che comporti inabilità assoluta con interruzione o sospensione dell’attività professionale per un periodo superiore a 60 giorni. Non sono accettate richieste elative ad eventi traumatici che comportino una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 25% secondo la tabella Inail per i casi di invalidità permanente.

Per gli eventi malattia/infortunio, l’intervento della Cassa è determinato in base all’effettiva interruzione dell’attività professionale nella seguente misura: 

  • da 61 giorni a 90 giorni da 1.322 a 1.950 euro;
  • da 91 giorni a 180 giorni da 1.951 a 3.900 euro; da 181 giorni a 270 giorni da 3.901 a  5.850 euro
  • da 271 giorni a 360 giorni da  5.851 a 7.800 euro.

L’importo è graduato al periodo di effettiva interruzione dell’attività, mentre il periodo di invalidità temporanea (quale, ad esempio, la terapia riabilitativa) viene conteggiato al 50%.

Per una immediata tutela alle famiglie degli iscritti prematuramente scomparsi, il Regolamento prevede  un’indennità una tantum in misura pari al 70% del montante dei contributi soggettivi effettivamente versati dal deceduto, entro un limite massimo di  7.800 euro. L’indennità è concessa soltanto qualora il geometra deceduto risultasse iscritto alla Cassa prima del compimento del 35° anno di età e sia mancato senza aver maturato un’anzianità assicurativa pari o superiore a 10 anni,  ma non inferiore a 3 anni.

I sussidi vengono erogati a condizione che il richiedente e i componenti il nucleo familiare non abbiano conseguito, nell’anno precedente, un reddito imponibile complessivo superiore a 45.000 euro (15 volte il contributo soggettivo minimo a ruolo dell’anno precedente a quello in cui si richiede la provvidenza).

Prestiti
L’ente prevede l’erogazione di prestiti a tassi agevolati (mediante stipula di convenzioni con istituti di credito)  per gli iscritti da almeno 2 anni a titolo, rispettivamente, di sostegno economico per l’avvio della professione per l’avvio dello studio professionale (sino ad un massimo di 30.000 euro) e di anticipazione dei costi da sostenere a fronte della committenza di uno o più incarichi professionali (anticipazione non superiore al 70% del totale dell’incarico, fino a un massimo di 30.000 euro. Per il finanziamento è richiesta la regolarità contributiva e volume d’affari, negli ultimi 2 anni, maggiore di  15.000 euro  per anno e un’età anagrafica non superiore a 70 anni. 

Assicurazione sanitaria integrativa
La polizza base di assistenza sanitaria che la Cassa offre a titolo gratuito agli iscritti di età inferiore a 70 anni prevede la copertura delle seguenti principali prestazioni: grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi. E’ previsto altresì il rimborso di talune spese sostenute nel caso di ricoveri (in istituti di cura pubblici o privati) Long Term Care (LTC) operante per gli stati di non autosufficienza.

Altre garanzie: alcune prestazioni di alta diagnostica, accertamenti e prevenzione; indennità per grave invalidità da infortunio e da malattia; pacchetto maternità; fisioterapia da infortunio; prestazioni a tariffe agevolate.

In luogo della richiesta di rimborso delle spese di ricovero per il grande intervento, l’iscritto ha diritto a richiedere alla compagnia assicurativa un’indennità di 155 euro per ogni giorno di ricovero per un periodo massimo di 90 giorni. In caso di grave invalidità permanente da infortunio, la polizza eroga all’assicurato un indennizzo una tantum di 40.000 euro.

Il piano di copertura facoltativa consente di incrementare la rendita mensile prevista dalla copertura base, scegliendo 3 opzioni i cui premi variano in base all’età dell’assicurato.

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile consultare la sezione “CIPAG per te” (in particolare la delibera del Cda del  5-5-2010) pubblicato sul sito web dell’ente. 

RIFERIMENTI DELL’ENTE

Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (CIPAG) 
Lungotevere Arnaldo da Brescia 4
00196 Roma
www.cassageometri.it