ottenere una pensione unica chiedendo la rifusione [27]: in pratica, si deve rinunciare alla vecchia pensione e si devono restituire le rate di trattamento ricevute durante il nuovo servizio; questa soluzione è molto onerosa e non sempre è praticapH3ӣU pH3ӣU հӣU З0ӣU ؈3ӣU H3ӣU @ H3ӣU i dipendenti pubblici, risulta dunque difficilissimo, al contrario di quanto avviene per la generalità dei dipendenti, che possono contare sulla pensione supplementare o sul supplemento di pensione: proprio per combattere questa discriminazione, sono recentemente state intraprese delle cause. Pensioni 2019: nuovo calcolo, importi più bassi
Calcolo contributivo della pensione ancora più povero dal 1° gennaio 2019: a partire da questa data, infatti, dovranno essere utilizzati i nuovi coefficienti di trasformazione, che servono a “trasformare” in pensione il montante contributivo, cioè la somma dei contributi. Per diminuire l’impatto dell’aumento dei requisiti per la pensione sui coefficienti di trasformazione, che diventano più alti al crescere dell’età pensionabile, questi coefficienti sono stati abbassati da un nuovo decreto del ministero del lavoro [26]. Chi può già andare in pensione, dunque, è bene che lo faccia nel 2018, per non perdere l’applicazione dei coefficienti più vantaggiosi. L’impatto sarà maggiore per chi è soggetto al calcolo integralmente contributivo della pensione, moderato per chi ha diritto al calcolo misto e più leggero per chi ha diritto al calcolo retributivo sino al 2011. Per approfondire: Nuovi coefficienti di trasformazione 2019.
Pensione anticipata quota 100 e 41: ricalcolo contributivo
Pensione anticipata quota 100 e quota 41 con penalità, ma non per tutti: secondo una nuova proposta della Lega, difatti, chi sceglierà di collocarsi a riposo con questo nuovo tipo di pensione, in cambio dell’uscita anticipata dal lavoro dovrà accettare il ricalcolo contributivo della pensione a partire dal 1996. Non cambierà nulla, dunque, per i contribuenti cosiddetti misti, che possiedono meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, e naturalmente anche per coloro che non possiedono contributi alla stessa data, i cosiddetti contributivi puri. La penalizzazione sulla pensione si farà sentire, invece, per chi possiede dai 18 anni di contributi in su al 31 dicembre 1995, ed avrebbe diritto al calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011.
Blocco della pensione per debiti col fisco
In base a quanto spiegato dall’Inps con un recente messaggio [25], ogni volta in cui la Pubblica Amministrazione deve effettuare, in favore di un contribuente ed a qualsiasi titolo, un pagamento di almeno 5mila euro (questo limite, prima pari a 10mila euro, è stato ridotto alla metà dalla legge di bilancio 2018), deve sospendere l’accredito e interrogare l’Agente della Riscossione per verificare se il beneficiario è debitore di somme per non aver pagato una o più cartelle. L’esattore, nella maggior parte dei casi Agenzia Entrate Riscossione, ha 5 giorni di tempo per rispondere. Se sono pendenti debiti, l’agente per la riscossione ha 60 giorni di tempo per attivare la procedura di riscossione, notificando al debitore l’ordine di versamento delle somme dovute.
Se risultano debiti, dunque, il pagamento è sospeso per un massimo di 60 giorni. Lo stesso è previsto anche in caso di pensioni d’importo pari o superiore a 5mila euro.
Rei reddito d’inclusione per tutti, nuovo modello di domanda
L’Inps ha appena pubblicato un nuovo modello di domanda del Rei, il reddito d’inclusione. Dal 1° giugno 2018, difatti, la misura è estesa a tutte le famiglie, comprese quelle senza figli minori o inabili, disoccupati over 55 e donne in gravidanza. Sono stati poi aumentati gli importi del Rei. Per saperne di più: Come si calcola il Rei.
Pensione anticipata quota 100 e quota 41
Secondo il programma del Governo Lega- Movimento 5 stelle, dovrebbero essere introdotte a breve due nuove pensioni anticipate, dette quota 100 e quota 41.
La cosiddetta pensione quota 100 offrirebbe ai lavoratori la possibilità di uscire dal lavoro quando la quota, cioè la somma dell’età e degli anni di contributi del lavoratore, risulta almeno pari a 100.
Secondo alcune proposte, per pensionarsi con la quota 100 sarebbe comunque necessaria un’età minima e un numero minimo di anni di contributi: si parla di un minimo di 64 anni o di 61 anni di età, e di un minimo di 35 o 36 anni di contributi.
La quota 100 risulterebbe in ogni caso più vantaggiosa dell’attuale pensione anticipata, che ad oggi, come abbiamo osservato, si può ottenere con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (dal 2019, saranno necessari, rispettivamente, 42 anni e 3 mesi di contributi e 43 anni e 3 mesi): ad esempio, se il lavoratore ha 64 anni di età, con la quota 100 potrebbe pensionarsi con soli 36 anni di contributi.
La seconda nuova proposta è la pensione quota 41: questa consentirebbe di pensionarsi con 41 anni di contributi, a prescindere dall’età (il termine quota in questo caso è usato impropriamente, perché 41 sono i soli anni di contributi necessari per ottenere il trattamento, non la somma di contributi ed età).
Ad oggi questa possibilità esiste già ma, come abbiamo visto, soltanto per i lavoratori precoci, cioè per coloro che possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del 19° anno di età.
La nuova pensione quota 41 sarebbe comunque soggetta agli adeguamenti legati alla speranza di vita: dal 2019, pertanto, sarebbe possibile pensionarsi con 41 anni e 5 mesi di contributi, dal 2021 con 41 anni e 8 mesi, dal 2023 con 41 anni e 11 mesi, e così via, con aumenti di 3 mesi ogni biennio.
Si parla, infine, di prorogare l’opzione Donna, una pensione di anzianità che consentirebbe alle donne di uscire dal lavoro a 57 o 58 anni, con un minimo di 35 anni di contributi, in cambio del ricalcolo contributivo dell’assegno.
Pensione in regime di cumulo per i professionisti: liquidazione dei trattamenti in arrivo
Sono vicine al pagamento le prime pensioni in regime di cumulo per i liberi professionisti:
l’Inps, con un nuovo comunicato stampa [24], ha difatti appena informato che sono diventati operativi gli accordi sul cumulo con:
Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e Odontoiatri);
Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti);
Enpapi (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica);
Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti);
Enpav (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari);
Enpap (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi);
Eppi (Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati);
Cipag (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri);
Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani);
Cassa Forense;
Cnpr (Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali).
La sottoscrizione delle convenzioni ha permesso di procedere alla lavorazione delle prime 500 domande di pensione in regime di cumulo pervenute.
È stata inoltre completata l’attività di formazione che permette alle Casse di previdenza dei professionisti, che hanno sottoscritto l’accordo, di utilizzare gli applicativi informatici necessari per la definizione delle singole posizioni pensionistiche.
È dunque possibile, per gli iscritti alle casse professionali elencate, fare domanda di pensione in regime di cumulo, se si possiedono i requisiti necessari. È consigliabile inviare la domanda anche per coloro la cui gestione previdenziale non ha ancora sottoscritto la convenzione con l’Inps, per ottenere almeno la priorità nella lavorazione della pratica, una volta che la situazione dovesse sbloccarsi.
Sospensione dei contributi per i lavoratori autonomi in malattia
L’Inps, con una nuova circolare [22], ha spiegato come usufruire delle possibilità offerte dal Jobs Act dei lavoratori autonomi [23]: la nuova normativa riconosce una tutela più ampia alla maternità e alla malattia degli imprenditori e dei liberi professionisti.
In particolare, il Jobs Act autonomi introduce la possibilità, in caso di malattia o infortunio di durata superiore ai 60 giorni, di sospendere il versamento dei contributi.
La sospensione del versamento dei contributi opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni.
Al termine della sospensione, il lavoratore deve versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione, ma può dilazionarli in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.
Queste disposizioni interessano sia i titolari di partita Iva, sia i collaboratori coordinati e continuativi .
Come noto, è obbligato a versare i contributi:
- il professionista, se titolare di partita Iva o associato;
- il committente, se il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa; 1/3 dei contributi è a carico del lavoratore.
Di conseguenza, in caso di malattia o infortunio grave il committente deve procedere nel seguente modo: - inviare il flusso UniEmens del lavoratore interessato indicando il codice di sospensione S1;
- sospendere il versamento dei contributi (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente);
- effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione, e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.
Analogamente, nel caso di malattia o infortunio grave il professionista deve procedere nel seguente modo: - indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa;
- sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);
presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata – Comunicazione bidirezionale; - effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.
Domanda di accompagnamento semplificata per anziani
L’Inps, con un nuovo messaggio [21], ha reso noto che è possibile, per gli anziani, usufruire di una modalità semplificata di invio della domanda di assegno di accompagnamento.
In particolare, chi ha già raggiunto l’età per accedere all’assegno sociale, cioè chi ha almeno 66 anni e 7 mesi, può ottenere l’indennità di accompagnamento molto più facilmente: in un primo momento, la domanda semplificata sarà accessibile solo per chi richiede l’accompagnamento tramite patronato, per poi essere estesa a chi presenterà la domanda online di riconoscimento dei requisiti per l’indennità.
La nuova domanda semplificata è suddivisa in due sezioni:
- la prima è relativa all’inserimento dei dati obbligatori e comprende i dati anagrafici, i recapiti, gli eventuali dati del coniuge, del rappresentante legale e la sezione relativa all’accertamento richiesto;
- la seconda sezione consente di acquisire i seguenti dati:
- l’eventuale ricovero;
- l’eventuale delega alla riscossione di un terzo e in favore delle associazioni;
- la modalità di pagamento.
In buona sostanza, la seconda sezione corrisponde al modello AP70, e serve alla verifica dei dati socio-economici per il diritto all’accompagnamento: questa seconda sezione è comunque facoltativa, perché il beneficiario dell’accompagnamento può scegliere di inviare il modello AP70 per conto proprio, una volta ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari per l’indennità.
Nella domanda semplificata è prevista, infine, una sezione “Allegati” per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla tipologia di richiesta.
Inps, avvisi bonari in arrivo per artigiani e commercianti
Gli iscritti alle gestioni Inps degli artigiani e dei commercianti che non hanno pagato la scadenza di febbraio 2018 hanno ancora la possibilità di mettersi in regola. Con un nuovo messaggio [20], difatti, l’Inps ha comunicato l’inizio delle elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2018 .
Gli avvisi bonari sono a disposizione dei contribuenti all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, all’interno del portale web dell’Inps, al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.
Come di consueto, è stata predisposta anche la relativa comunpH3ӣU pH3ӣU հӣU З0ӣU ؈3ӣU H3ӣU @ H3ӣU > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari generalizzati”.
Contestualmente è inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito tramite il Cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.
Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Sezione Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.
In caso di mancato pagamento l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Pensione avvocati, ok al cumulo
Finalmente operativo il cumulo dei contributi per gli avvocati: la Cassa Forense ha infatti aderito alla convenzione Inps- Adepp (l’associazione che riunisce le gestioni previdenziali dei liberi professionisti) in materia di cumulo, in quanto sono stati superati i problemi relativi ai costi d’istruttoria.
Di conseguenza, le domande di pensione in regime di cumulo già presentate inizieranno ad essere evase da maggio 2018: una buona notizia per tutti quegli avvocati che possiedono contributi in gestioni diverse, come Inps dipendenti, ex Inpdap o gestione Separata, oltreché nella Cassa Forense, e che grazie al cumulo potranno pensionarsi prima, riunendo i contributi.
Ape, pagamento della liquidazione per gli statali
L’Ape volontario, a differenza dell’Ape sociale, non fa slittare i termini di pagamento del Tfr o del Tfs (trattamento di fine rapporto e trattamento di fine servizio). La liquidazione, difatti, viene corrisposta alle scadenze ordinariamente previste.
In particolare, se il servizio cessa per dimissioni, richieste a seguito dell’anticipo pensionistico volontario, la prima rata del Tfr o del Tfs decorre dopo 24 mesi e 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; negli altri casi il termine di pagamento della prima rata della liquidazione risulta pari a 12 mesi e 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Solo nel caso in cui il rapporto termini per inabilità o decesso del lavoratore, il pagamento avviene in 105 giorni (15 più 90 giorni) dalla cessazione dal servizio.
Se la liquidazione maturata supera i 50mila euro lordi, l’importo è corrisposto in più rate, la prima rata pari a 50mila euro lordi, la seconda pari all’eccedenza compresa tra i 50 e i 100 mila euro del Tfr o Tfs lordo maturato, l’eventuale terza rata pari alla parte eccedente la somma di 100mila euro lordi. La seconda e la terza rata vengono poste in pagamento a distanza rispettivamente di dodici e ventiquattro mesi dalla corresponsione della prima rata.
La liquidazione ricevuta può essere utile per estinguere anticipatamente l’intera o parte del prestito pensionistico- Ape volontario prima che sia liquidata la pensione, evitando così le penalizzazioni.
Ape sociale e pensione anticipata, possibile integrare le domande
L’Inps, con un nuovo messaggio [19], ha reso noto che potranno essere integrate sia le domande di Ape sociale, che quelle di pensione anticipata per i lavoratori precoci, entro il 20 aprile 2018, senza che questo comporti la modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.
L’integrazione dovrà però riguardare esclusivamente l’allegazione del nuovo modello AP116, aggiornato in considerazione delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda.
Dal 20 aprile 2018 pagamento delle pensioni in regime di cumulo per i liberi professionisti
L’Inps inizierà a pagare le prime pensioni in regime di cumulo per i professionisti a partire dal 20 aprile 2018. Stanno infatti giungendo al termine le adesioni alla convenzione per il pagamento delle pensioni tra l’Inps e l’Adepp, l’associazione delle gestioni previdenziali di categoria. La convenzione, in particolare, è già stata firmata dall’Enpam, la cassa dei medici e degli odontoiatri, da Inarcassa, la cassa degli ingegneri e degli architetti, dall’Enpav (veterinari), da Enpapi (infermieri), Eppi (periti industriali), Cipag (geometri), Enpaf (farmacisti) e Enpap(psicologi). Nei prossimi giorni l’adesione dovrebbe essere perfezionata anche da Cassa Forense, la gestione previdenziale degli avvocati, dalla cassa dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dalla cassa ragionieri (Cnpr) e dalla cassa dei consulenti del lavoro (Enpacl). Una volta ratificata la convenzione, l’Inps potrà iniziare a liquidare i primi assegni dei professionisti che hanno fatto domanda di cumulo e possiedono tutti i requisiti richiesti: i primi pagamenti partiranno dal prossimo 20 Aprile.
Nuovi requisiti per la pensione confermati dall’Inps
In pensione 5 mesi più tardi: la conferma arriva dall’Inps, che con una nuova circolare [18]ha illustrato i nuovi requisiti per l’uscita dal lavoro relativi al biennio 2019-2020, più severi a causa degli adeguamenti alla speranza di vita.
L’Inps ha anche spiegato che, a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022 sarà pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell’anno 2016. A decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita relativa a ciascun biennio di riferimento sarà pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio stesso e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente. Ad esempio, per il biennio 2023-2024 la variazione della speranza di vita corrisponderà alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019-2020 e la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018. In ogni caso, a decorrere dal 2021 gli adeguamenti biennali non potranno superare i tre mesi: l’eventuale parte eccedente andrà dunque a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando che anche questi non potranno superare i tre mesi.
In buona sostanza, considerando che dal 2019 l’età per la pensione di vecchiaia ordinaria è pari a 67 anni, nel 2021 l’età pensionabile non potrà essere superiore a 67 anni e 3 mesi; lo stesso vale per la pensione anticipata, per la quale dal 2019 sono richiesti 43 anni e 3 mesi di contributi (42 anni e 3 mesi per le donne); nel 2021 il requisito non potrà superare i 43 anni e 6 mesi (42 e 6 mesi per le donne9.
Nel caso di diminuzione della speranza di vita l’adeguamento non viene effettuato; il decremento viene considerato nei conteggi dei successivi adeguamenti, fermo restando il limite di tre mesi.
Per approfondire: Nuovi requisiti per la pensione 2019.
Pensione addetti ai lavori usuranti e turni notturni: scadenza domande
Scade il 1° maggio 2018 il termine per inviare la domanda di certificazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità con le quote (la quota è la somma dell’età pensionabile e degli anni di contributi accreditati), per i lavoratori addetti a mansioni usuranti ed ai turni notturni. In particolare, deve presentare la domanda entro il 1° maggio 2018 chi matura i requisiti per la pensione anticipata con le quote dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
Ricordiamo che il requisito minimo per accedere alla pensione di anzianità è la quota 97,6, con un minimo di 61 anni e 7 anni di età e di 35 anni di contributi. I requisiti sono più elevati per chi possiede contributi da lavoro autonomo e per gli addetti ai turni notturni che hanno lavorato per meno di 78 notti l’anno. Da quest’anno, però, chi ha lavorato in turni avvicendati da 12 ore (di cui 6 collocate in periodi notturni) ha diritto a una maggiorazione del servizio notturno pari al 50%.
Per approfondire: Domanda di pensione anticipata lavori usuranti e notturni.
Maggiorazione per lavoro notturno con turni di 12 ore
I lavoratori che sono impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore hanno diritto a una maggiorazione per il calcolo delle notti svolte, ai fini della pensione anticipata per lavoro notturno. Devono però aver svolto l’attività lavorativa per almeno 6 ore nel periodo notturno, inteso come l’intervallo che va dalla mezzanotte alle 5 del mattino. Inoltre, i turni avvicendati devono essere organizzati sulla base di un accordo collettivo sottoscritto entro il 31 dicembre 2016,
Considerata la gravosità di questi turni, la legge di Bilancio 2018, come chiarito da una nuova circolare Inps [17], riconosce la moltiplicazione delle giornate lavorative di turno per 1,5: in questo modo, è più semplice raggiungere il requisito delle 64, 72 o 78 notti.
Pagamenti in arrivo per le pensioni dei professionisti in regime di cumulo
In dirittura d’arrivo le pensioni dei liberi professionisti in regime di cumulo dei contributi: dopo il blocco delle domande di pensione, difatti, causato dalla tassa Boeri, ossia da un importo pari a 65 euro da pagare all’Inps per la gestione delle pratiche relative al cumulo, la situazione è stata ora chiarita.
In particolare, l’assemblea dei presidenti delle casse previdenziali dei liberi professionisti (Adepp) ha approvato all’unanimità il nuovo schema di convenzione con l’Inps sulle pensioni in cumulo, schema in cui è stabilito che gli oneri sulla gestione delle pratiche di pensione sarà proporzionalmente diviso tra Inps e casse professionali.
Pagamenti in arrivo, dunque, per le pensioni in cumulo dei professionisti che, a migliaia, hanno presentato le relative domande ormai da parecchi mesi; si pone, a questo punto, la questione degli arretrati che dovranno essere corrisposti ai professionisti che hanno maturato i requisiti del trattamento da tempo. Gli arretrati non sono, comunque, l’unica questione alla base di probabili futuri contenziosi: fanno discutere, ad esempio, l’applicazione del ricalcolo contributivo del trattamento da parte di parecchie casse professionali, assieme al fatto che i contributi versati presso le casse stesse prima del 1995 non sono validi per il passaggio dal calcolo della pensione misto a quello retributivo. Queste problematiche rendono il cumulo dei contributi assai simile alla totalizzazione.
In ogni caso, i pagamenti delle pensioni in cumulo dei professionisti potranno essere effettuati solo una volta che la convenzione tra Inps e Adepp sarà effettivamente sottoscritta, e collaudata la piattaforma informatica grazie alla quale Inps e Casse dialogheranno per gestire le pensioni.
Rei: reddito d’inclusione esteso, aumenti sino a 540 euro
In attesa del reddito di cittadinanza o del reddito di avviamento al lavoro, cambia e si rafforza il reddito d’inclusione Rei, divenuto operativo di recente: si tratta, lo ricordiamo, di un assegno mensile, che può spettare sino a un massimo di 18 mesi, destinato alle famiglie con figli minori o inabili, donne in gravidanza o disoccupati over 55. Dal 1° luglio 2018, il Rei spetterà a tutte le famiglie aventi i requisiti economici, a prescindere dalla composizione del nucleo familiare, e passerà dalla soglia massima di 485 euro all’importo massimo mensile di circa 540 euro. Lo ha chiarito l’Inps, con una circolare appena pubblicata [16].
Domande Ape sociale 2018 in scadenza
Il tempo stringe per i lavoratori appartenenti alle categorie tutelate che vogliono beneficiare dell’Ape sociale, cioè della possibilità di uscire dal lavoro con 3 anni e 7 mesi di anticipograzie a un assegno pagato dallo Stato: l’Inps, con una recente circolare, ha difatti ricordato che il termine per presentare le domande di certificazione dei requisiti per l’Ape sociale scade il 31 marzo 2018 [1].
Sarà comunque possibile, dopo questa data, presentare altre domande di certificazione dei requisiti entro il 15 luglio 2018, oppure, tardivamente, entro il 30 novembre 2018 ma, in quest’ultimo pH3ӣU pH3ӣU հӣU З0ӣU ؈3ӣU H3ӣU @ H3ӣU e.
Per poter presentare la domanda nel 2018, ad ogni modo, è necessario che il requisito contributivo (30 anni o 36 anni di contributi, a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le donne), assieme agli altri requisiti richiesti per le specifiche categorie di beneficiari dell’Ape sociale siano maturati entro il 31 dicembre 2018.
Non si sa ancora, invece, se l’Ape social sarà prorogata al 2019: si attende, a questo proposito, l’emanazione di un apposito intervento legislativo.
Pensioni, tassa Boeri cancellata per sbloccare i pagamenti
Ancora bloccate le pensioni dei professionisti che hanno presentato la domanda di cumulo dei contributi presenti in casse diverse: nonostante le casse dei liberi professionisti, difatti, abbiamo tutte firmato la convenzione con l’Inps In materia di pensioni in regime di cumulo, l’Inps ha disconosciuto la convenzione stessa, chiedendo il pagamento di una nuova tassa, ribattezzata tassa Boeri (il nome deriva dal presidente dell’istituto, sostenitore di questa nuova tassa), finalizzata a sostenere gli oneri delle pratiche pensionistiche. Ne abbiamo parlato nell’articolo Pensioni bloccate dalla tassa Boeri.
Successivamente, il ministero del Lavoro ha proposto una nuova convenzione nella quale la tassa Boeri è stata, di fatto, cancellata, e gli oneri legati alla gestione delle pratiche di pensione sono ripartiti, con modalità ancora da definire, tra l’Inps e le casse professionali. L’Inps, con un comunicato stampa [15], ha confermato la possibilità di aderire alla nuova convenzione: la parola passa ora alle casse dei liberi professionisti, che si ritiene risponderanno positivamente alla tassa Boeri cancellata per sbloccare i pagamenti.
Nel caso in cui le casse professionali aderiscano, le domande di pensione in regime di cumulo potranno essere finalmente sbloccate e le pensioni liquidate.
Pensioni bloccate dall’Inps per la tassa Boeri
Fumata nera sulle pensioni in regime di cumulo per i liberi professionisti: nonostante tutte le casse professionali, difatti, abbiano ratificato la convenzione con l’Inps, l’ente ha disconosciuto l’accordo, pretendendo il pagamento di una nuova tassa da 65 euro per ogni pensione, ribattezzata tassa Boeri.
Allo stato dei fatti, dunque, nonostante il via libera di tutte le gestioni previdenziali, la pensione, per i liberi professionisti che possiedono contributi in casse diverse e hanno deciso di fruire del cumulo, non può essere ancora pagata. Non si sa se e quando la diatriba potrà essere risolta: le casse stanno valutando l’avvio di un contenzioso contro l’Inps.
Iscrizione Inps degli artigiani irregolari
L’Inps, con un nuovo messaggio [14], ha ricordato che, in base all’attuale normativa, il lavoratore privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana, e quindi per l’iscrizione alla gestione artigiani, non può essere esonerato dall’adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell’attività, quindi dal versamento dei contributi Inps alla gestione speciale artigiani.
La previsione normativa si basa sul presupposto logico che l’attività artigiana non autorizzata, una volta evidenziata la palese irregolarità di esercizio, deve essere cessata, con conseguente cessazione dell’obbligo contributivo.
Pertanto, il lavoratore resta iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente) che ne decreta la cancellazione o la non iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane, trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge.
Nessun contributo Inps da pagare per la definizione agevolata
Se il contribuente, sottoposto ad accertamento fiscale, si avvale della definizione agevolatadelle liti pendenti, non è tenuto a pagare all’Inps i contributi sul maggior reddito imponibileaccertato. Lo ha chiarito il tribunale di Siracusa [12]. La scelta della definizione agevolata non ha, difatti, valore di accettazione o riconoscimento della base imponibile accertata in via induttiva dall’agenzia delle Entrate, perchè non si tratta di un’ipotesi assimilabile all’accertamento con adesione e manca una prova puntuale da parte dell’Inps di corrispondenza al vero del reddito accertato.
La pensione dell’avvocato non aumenta a seguito di accertamento fiscale
L’accertamento con adesione non dà luogo al ricalcolo della pensione liquidata dalla Cassa Forense. Lo ha stabilito la Cassazione [13], basandosi sul fatto che il regolamento della cassa calcola la pensione di vecchiaia sui redditi professionali dell’iscritto, senza considerare possibili variazioni operate da successivi accertamenti di natura fiscale.
Questo, nonostante la normativa sull’accertamento con adesione stabilisca che l’accertamento sia rilevante ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile sia riconducibile a quella delle imposte dei redditi. Si tratta infatti di una norma di natura tributaria, che non disciplina i riflessi previdenziali, che devono invece essere regolamentati dall’ordinamento delle singole gestioni.
Pensione in regime di cumulo, ricalcolo contributivo
Il cumulo dei contributi, per chi è iscritto a una cassa professionale (come Cassa Forense e Inarcassa) somiglia sempre di più alla totalizzazione, che prevede il ricalcolo della pensione col sistema contributivo, salvo il diritto ad autonomo trattamento presso una delle casse coinvolte. Quasi tutte le gestioni previdenziali dei liberi professionisti, difatti, hanno deciso di applicare il ricalcolo contributivo del trattamento, normalmente penalizzante, agli iscritti che ottengono la pensione attraverso il cumulo della contribuzione (che, lo ricordiamo, consente di sommare i contributi presenti presso fondi diversi per il diritto alla pensione; per determinare la misura della pensione ogni cassa calcola la propria quota secondo il proprio regolamento previdenziale).
Inarcassa, ad esempio, ossia la cassa degli ingegneri e degli architetti, non applica il ricalcolo contributivo soltanto a chi possiede l’anzianità contributiva minima utile alla pensione di vecchiaia unificata (pari a 32 anni e 6 mesi di contributi nel 2018). Tutti gli altri utilizzatori del cumulo subiscono il ricalcolo della pensione sulla base della contribuzione posseduta, senza considerare i redditi migliori, quindi vengono, di fatto, penalizzati dalla scelta di pensionarsi sommando i contributi posseduti in casse diverse.
Lo stesso succede, ad esempio, agli avvocati, che ottengono la pensione calcolata col sistema reddituale solo se raggiungono almeno 33 anni di contributi (34 dal 2019); i ragionieri non subiscono il ricalcolo contributivo soltanto se richiedono la pensione di vecchiaia in cumulo, mentre se richiedono la pensione anticipata sono sempre assoggettati a questo tipo di calcolo.
Insomma, la pensione in regime di cumulo dei contributi non ha grandi differenze con la totalizzazione, a causa delle regole applicate dalle casse professionali; l’unico lato positivo resta la mancata applicazione del ricalcolo contributivo alle quote di pensione erogate dalle gestioni Inps [4].
Quanto stabilito dalle casse professionali è comunque legittimo, perché garantisce la sostenibilità a lungo termine. Le prime pensioni in regime di cumulo, per i professionisti, saranno liquidate a breve: in questi giorni le casse stanno infatti ratificando la convenzione tra Inps e Adepp (l’associazione delle gestioni previdenziali dei liberi professionisti). Ratificata la convenzione, arriverà il via libera operativo alla liquidazione delle domande di pensione in cumulo.
Pensione anticipata, Ape sociale e blocco età pensionabile, ok ai nuovi lavori gravosi
Ok definitivo all’ampliamento dei lavori gravosi: è stato difatti appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto [11] che estende a 15 le categorie degli addetti ai lavori particolarmente faticosi e rischiosi, che possono godere di importanti benefici pensionistici.
In particolare, da ora in poi possono usufruire dell’Ape sociale, della pensione anticipata precoci e del blocco dell’età pensionabile gli operai agricoli, gli operai siderurgici ed i lavoratori del vetro fuori dal perimetro dei lavori usuranti, i lavoratori marittimi imbarcati ed i pescatori.
Ecco, nel dettaglio, chi sono i nuovi addetti ai lavori gravosi:
- operai agricoli specializzati: si tratta di coloro che pianificano ed eseguono tutte le operazioni necessarie a coltivare prodotti agricoli destinati al consumo alimentare e non, rendendo produttive colture in pieno campo, coltivazioni legnose, vivai, serre ed orti stabili;
- operai specializzati della zootecnica: si tratta di coloro che si occupano della cura, della alimentazione e della custodia di animali da allevamento, per produrre carne o altri prodotti destinati al consumo alimentare, o alla trasformazione e produzione industriale
- operai agricoli non specializzati: si tratta di coloro che curano e mettono a produzione in modo non specialistico o univoco una o più tipologie di coltura e di allevamento;
- operai non qualificati nell’agricoltura e nella manutenzione del verde;
- operai non qualificati addetti alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- siderurgici di prima e seconda fusione: fonditori, operatori di altoforno, convertitori e di forni di raffinazione, operatori di forni di seconda fusione, colatori di metalli e leghe e operatori di laminatoi, operatori di impianti per il trattamento termico dei metalli, conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro (lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti), della ceramica e di materiali assimilati;
- marittimi imbarcati a bordo: marinai di coperta e operai assimilati (coloro che conducono macchine e motori navali, barche e battelli, o che supportano le operazioni di trasporto marittimo);
- personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.
Decorrenza pensione anticipata lavoratori precoci
La pensione anticipata precoci decorre, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda, come chiarito dall’Inps con una nuova circolare [9].
Per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Se la pensione anticipata precoci è ottenuta attraverso il cumulo dei contributi, la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Per le nuove categorie di beneficiari della pensione anticipata precoci (caregiver che assistono parenti o affini sino al 2° grado, nuove categorie di addetti ai lavori usuranti, nuove categorie di disoccupati), che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 1 marzo 2018, la pensione anticipata avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.
Questo, perché coloro che rientrano nelle citate categorie non hanno potuto, in precedenza, presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso all’agevolazione completa di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria.
Domanda Ape sociale
Il tempo stringe per i lavoratori appartenenti alle categorie tutelate che vogliono fruire della possibilità di pensionarsi con 3 anni e 7 mesi di anticipo: l’Inps, con una recente circolare, ha difatti ricordato che il termine per presentare le domande di Ape sociale scade il 31 marzo 2018 [10]. Sarà comunque possibile, dopo questa data, presentare la domanda entro il 15 luglio 2018, oppure, tardivamente, entro il 30 novembre 2018 ma, in quest’ultimo caso, potrà essere accolta solo se vi sono risorse residue.
Per poter presentare la domanda nel 2018, ad ogni modo, è necessario che il requisito contributivo (30 anni o 36 anni di contributi, a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le donne), assiepH3ӣU pH3ӣU հӣU З0ӣU ؈3ӣU H3ӣU @ H3ӣU strong>, siano maturati entro il 31 dicembre 2018. Chi matura i requisiti nel 2019 deve invece attendere l’emanazione di un successivo intervento legislativo.
Decorrenza Ape sociale
Per le nuove categorie di beneficiari dell’Ape sociale (caregiver che assistono parenti o affini di 2° grado, nuove categorie di addetti ai lavori usuranti, nuove categorie di disoccupati), che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, l’anticipo pensionistico avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.
Questo, perché coloro che rientrano nelle citate categorie non hanno potuto, in precedenza, presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso all’agevolazione completa di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria.
Aumento età pensionabile
Per ottenere la pensione di vecchiaia ordinaria è necessario possedere, nel 2018, almeno 66 anni e 7 mesi di età, assieme ad almeno 20 anni di contributi (15 anni per chi rientra nella Deroga Amato o nell’Opzione Contributiva Dini); l’assegno di pensione, inoltre, non deve risultare inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale (cioè a circa 673 euro) se il trattamento è calcolato col sistema interamente contributivo.
Dal 2019, a causa dell’incremento della speranza di vita media riscontrato dall’Istat, il requisito di età è aumentato di a 5 mesi: si potrà dunque ottenere la pensione di vecchiaia a 67 anni.
Gli incrementi, successivamente, saranno pari a 3 mesi ogni biennio, salvo variazioni nel caso in cui si rilevino incrementi o decrementi della speranza di vita diversi da quelli previsti originariamente.
Blocco età pensionabile per addetti ai lavori gravosi
L’età pensionabile aumenta per tutti, uomini e donne, dal 2019, a 67 anni, e aumentano di 5 mesi tutti i requisiti per le pensioni soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita.
L’età pensionabile resta però ferma a 66 anni e 7 mesi per gli addetti ai lavori gravosi: ricordiamo che gli addetti ai lavori gravosi sono coloro che rientrano in 15 categorie di addetti a mansioni particolarmente faticose e rischiose, e che possono beneficiare dell’Ape socialecon 36 anni di contributi (35 anni per le donne con un figlio, 34 anni per le donne che hanno da 2 figli in su).
Perché gli interessati possano essere riconosciuti come addetti ai lavori gravosi ai fini delle agevolazioni pensionistiche, è necessario che abbiano svolto le attività faticose e rischiose previste dalla legge per almeno 7 anni nell’ultimo decennio prima del pensionamento, oppure per 6 anni nell’ultimo settennio.
Ad ogni modo, l’età pensionabile resterà inalterata solo se in possesso di almeno 30 anni di contributi.
Aumento età per la pensione di vecchiaia contributiva
Chi ha diritto al calcolo interamente contributivo del trattamento, ha diritto alla pensione di vecchiaia con soli 5 anni di contributi e senza soglie di accesso, ma con 70 anni e 7 mesi di età. Dal 2019, a causa degli incrementi della speranza di vita media, l’età per la pensione di vecchiaia contributiva aumenterà a 71 anni.
Aumento età per la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità
La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, che può essere ottenuta da chi possiede un’invalidità pensionabile minima dell’80% con almeno 55 anni e 7 mesi di età per le donne e 60 anni e 7 mesi per gli uomini, più 20 anni di contributi (15 in alcuni casi), subisce dal 2019 un aumento del requisito di età. In particolare sarà possibile pensionarsi con un’età minima di 56 anni per le donne e di 61 anni per gli uomini. La finestra di attesa, dalla maturazione dell’ultimo requisito alla data della pensione, è pari a 12 mesi.
Aumento requisiti pensione anticipata
La pensione anticipata, introdotta a partire dal 2012 dalla legge Fornero [1] al posto della pensione di anzianità, è un trattamento che può essere raggiunto con un determinato numero di anni di contributi, a prescindere dall’età. Un limite di età esiste per la sola pensione anticipata contributiva (alla quale può accedere a 63 anni e 7 mesi di età solo chi è assoggettato al calcolo contributivo della pensione).
Il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata ordinaria è più basso per i lavoratori precoci (cioè che possiedono almeno 12 mesi di contributi da lavoro accreditati prima del 19° anno di età) che appartengono a determinate categorie tutelate (le stesse categorie destinatarie dell’Ape sociale): questi lavoratori possono pensionarsi con 41 anni di contributi.
I requisiti previsti per fruire dell’ordinaria pensione anticipata, sino al 31 dicembre 2018, sono:
- 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne;
- 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini.
Il requisito successivamente aumenterà di 5 mesi nel 2019, cioè a 43 anni e 3 mesi per gli uomini ed a 42 anni e 3 mesi per le donne. Gli incrementi, successivamente, saranno pari a 3 mesi ogni biennio, salvo variazioni nel caso in cui si rilevino incrementi o decrementi della speranza di vita diversi da quelli previsti originariamente.
Dal 2019 aumenta di 5 mesi anche il requisito per la pensione anticipata dei lavoratori precoci, che sale così a 41 anni e 5 mesi.
Per la pensione anticipata contributiva gli attuali requisiti sono:
- 63 anni e 7 mesi di età;
- 20 anni di contributi;
- un assegno pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale (ossia, per il 2018, a 1.268,40 euro mensili, poiché l’assegno sociale è pari a 453 euro).
Dal 2019 il requisito di età aumenterà a 64 anni.
Domanda di pensione lavoratori precoci
l’Inps, con una recente circolare, ha ricordato che il termine per presentare le domande per la cosiddetta pensione anticipata quota 41 scade il 1° marzo 2018 [1]. Sarà comunque possibile, dopo questa data, presentare la domanda tardivamente ma, in questo caso, potrà essere accolta solo se vi sono risorse residue.
Per poter presentare la domanda nel 2018, ad ogni modo, è necessario che i 41 anni di contributi, assieme agli altri requisiti richiesti per le specifiche categorie di beneficiari della pensione anticipata precoci, siano maturati entro il 31 dicembre 2018. Chi matura i requisiti nel 2019 deve inviare la domanda per il beneficio precoci, invece, entro il 1° marzo 2019, oppure può inviare l’istanza tardivamente entro il 30 novembre 2019: la pensione anticipata con 41 anni di contributi (che dal 2019 si potrà ottenere con 41 anni e 5 mesi di contributi, per effetto degli incrementi legati alla speranza di vita media), difatti, è una misura permanente, che non ha scadenza.
Ricordiamo che la pensione anticipata per i lavoratori precoci può essere ottenuta, innanzitutto, soltanto coloro che possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del compimento del 19º anno di età, se iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 1996 ed appartenenti a particolari categorie tutelate: disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi dal 74% in su e addetti ai lavori gravosi.
Modifica del meccanismo di calcolo dell’aspettativa di vita
A partire dal 2021, l’aspettativa di vita sarà calcolata considerando la media del biennio immediatamente precedente, confrontata con la media del biennio ancora anteriore; per il 2021, ad esempio, l’aspettativa di vita dovrebbe essere calcolata sulla base della media del biennio 2018-2019, confrontata con la media del biennio 2016-2017: l’eventuale aumento determinerebbe un incremento dei requisiti per la pensione legati all’aspettativa di vita sul biennio 2021-2022.
Nel caso invece in cui si riscontri una diminuzione della speranza di vita media, il decremento sarà scomputato nella verifica per il biennio successivo: non ci sarà quindi un calo dell’età pensionabile, ma solo un congelamento dei requisiti. L’adeguamento dell’età di pensionamento alla speranza di vita, in ogni caso, continuerà a essere verificato ogni due anni.
Qual è, invece, la situazione attuale? Ad oggi si applica ancora quanto disposto dalla riforma delle pensioni 2010 [2], poi confermato dalla legge Fornero [1]: la normativa prevede, in particolare, degli adeguamenti periodici alla speranza di vita, biennali dal 2019. Gli adeguamenti previsti nelle apposite tabelle possono essere però disattesi, sia nel caso in cui la speranza di vita media riscontrata sia maggiore rispetto alle proiezioni, sia nel caso in cui invece si registrino decrementi nell’aspettativa di vita media: in quest’ultima ipotesi, però, i requisiti previsti per la pensione non possono mai diminuire, ma vengono soltanto bloccati per un biennio.
Aumento età pensionabile lavoratori marittimi
Per i lavoratori marittimi addetti al pilotaggio, sia uomini che donne, nel 2018 l’età per la pensione di vecchiaia anticipata aumenta a 61 anni e 7 mesi.
Per i lavoratori marittimi adibiti al servizio di macchina o stazione radiotelegrafica a bordo, aumenta invece a 58 anni e 7 mesi, unitamente ad almeno 20 anni di contributi (1040 settimane), di cui 520 al servizio di macchine o di stazioni radiotelegrafiche di bordo.
Aumento età pensionabile poligrafici
Per i dipendenti di aziende poligrafiche in crisi aumentano i requisiti per il prepensionamento: non si tratta di requisiti di età, ma contributivi. Per l’uscita dal lavoro, in particolare, sono richiesti 37 anni e 7 mesi di contributi. Nei loro confronti, tuttavia, la legge di Bilancio 2018 ha previsto una salvaguardia della vecchia normativa (ossia della normativa vigente sino al 31 dicembre 2013) per tutelare coloro che avevano siglato accordi di Cigs (cassa integrazione straordinaria) entro il maggio 2015.
Aumento età pensionabile personale viaggiante
Per il personale viaggiante addetto ai servizi pubblici di linea, appartenenti all’ex Fondo Trasporti, l’età per la pensione di vecchiaia anticipata aumenta a 61 anni e 7 mesi, sia per gli uomini che per le donne. Per questi lavoratori, difatti, la normativa sull’armonizzazione dei requisiti ha stabilito che l’età per l’uscita dal lavoro può essere può essere anticipata sino a un massimo di 5 anni rispetto a quella previsto per la generalità degli iscritti all’Inps.
Aumento età pensionabile lavoratori dello spettacolo
Per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo iscritti all’ex Enpals (oggi, a seguito dell’assorbimento da parte dell’Inps, al Fondo lavoratori dello Spettacolo) aumentano i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata.
In particolare:
- per i lavoratori del gruppo ballo l’età per la pensione di vecchiaia anticipata sale a 46 anni e 7 mesi;
- per i lavoratori del gruppo cantanti, artisti lirici e orchestrali, l’età per la pensione di vecchiaia anticipata sale a 61 anni e 7 mesi per gli uomini ed a 59 anni e 7 mesi per le donne; .la prestazione si acquisisce a condizione che si possano vantare almeno 20 anni di contributi e di anzianità assicurativa presso il fondo (con la particolarità che i due requisiti possono non maturarsi contemporaneamente, dato che un anno di contributi si acquista con un numero minimo di giornate convenzionali, generalmente 120), e che si possieda almeno un contributo versato prima del 31 dicembre 1995;
- per gli appartenenti al gruppo attori, conduttori, maestri d’orchestra e figurazione e moda, i requisiti di età per la pensione di vecchiaia anticipata salgono a 64 anni e 7 mesi per gli uomini ed a 62 anni e 7 mesi per le donne; anche per questi soggetti, la prestazione si acquisisce a condizione che si possano vantare almeno 20 anni di contributi e di anzianità assicurativa presso il fondo e che si possieda almeno un contributo versato prima del 31 dicembre 1995;
- per gli altri lavoratori iscritti al fondo dello spettacolo l’età per la pensione di vecchiaia ordinaria, nel 2018, è pari a quella prevista per la generalità dei lavoratori, ossia a 66 anni e 7 mesi, in quanto non godono di alcun’agevolazione previdenziale rispetto alla generalità degli iscritti all’Inps.
Aumento età pensionabile sportivi professionisti
pH3ӣU pH3ӣU հӣU З0ӣU ؈3ӣU H3ӣU @ H3ӣU iscritti all’ex Enpals, oggi al fondo di previdenza degli sportivi professionisti.
Nel dettaglio, per coloro che sono in possesso di almeno un contributo versato al 31 dicembre 1995, l’età pensionabile sale a 53 anni e 7 mesi per gli uomini ed a 51 anni e 7 mesi per le donne, a condizione che possiedano almeno 20 anni anzianità assicurativa e di contributi con la qualifica di sportivo professionista.
Semplificazione accesso alla pensione per gli addetti ai lavori usuranti
Gli adempimenti per la domanda di pensione degli addetti ai lavori usuranti sono stati recentemente semplificati. La legge di Bilancio 2018 ha inoltre introdotto un bonus per chi svolge lavoro notturno per meno di 78 giorni all’anno ed è impiegato in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore (sulla base di accordi collettivi sottoscritti entro il 31 dicembre 2016). In questi casi, i giorni lavorativi effettivamente svolti devono essere moltiplicati per il coefficiente 1,5: questo dovrebbe comportare il perfezionamento dei requisiti pensionistici anticipatamente.
Restano, invece, invariati sino al 2026 i requisiti contributivi, di età e le quote per l’accesso alla pensione.
La domanda di pensione, per gli addetti ai lavori usuranti, deve essere presentata all’Inps entro il 1° maggio 2018, se si maturano i requisiti per la pensione di anzianità con le quote nel 2019. Per chi matura i requisiti nel 2018, invece, la data di presentazione dell’apposita domanda di certificazione dei requisiti all’Inps è già passata: la scadenza era difatti fissata al 1° maggio 2017. Si ha comunque diritto alla liquidazione della pensione, ma posticipata, a seconda del ritardo nella presentazione dell’istanza.
Per sapere, con precisione, chi appartiene alle categorie degli addetti ai lavori usuranti, e quali sono i requisiti per la pensione, si veda: Elenco lavori usuranti.
Ape prorogata al 2019
È stato prorogato sino al 31 dicembre 2019 l’Ape volontario, cioè l’anticipo pensionistico che può essere ottenuto attraverso un prestito bancario e consente di uscire dal lavoro sino a 3 anni e 7 mesi prima della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Proroga in vista anche per l’Ape sociale, ossia per l’anticipo pensionistico a carico dello Stato, che può essere richiesto, come l’Ape volontario, a partire dai 63 anni di età e che sostiene il lavoratore fino al perfezionamento del requisito d’età per la pensione di vecchiaia (dal 2018 pari a 66 anni e 7 mesi per tutti), per un massimo di 3 anni e 7 mesi. L’assegno è uguale alla futura pensione, ma non può superare 1.500 euro mensili.
Possono accedere all’Ape sociale, nello specifico, i lavoratori che, al momento della domanda, abbiano già compiuto 63 anni di età, e che siano, o siano stati, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago, che comprende gli iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi), alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla gestione Separata Inps, purché cessino l’attività lavorativa e non siano già titolari di pensione diretta.
I beneficiari dell’Ape sociale devono possedere almeno 30 anni di contributi (contando tutti i periodi non coincidenti maturati presso le gestioni Inps; è previsto lo sconto di un anno nel requisito contributivo per le donne con un figlio, di 2 anni per le donne che hanno dai 2 figli in su) se appartengono alle categorie dei disoccupati, dei caregiver e degli invalidi dal 74%, almeno 36 anni di contributi (salvo la riduzione appena esposta per le donne con figli) se appartengono alle 15 categorie di addetti ai lavori gravosi.
L’età minima per l’accesso all’Ape sociale, per chi raggiunge l’età pensionabile dal 2019, è spostata a 63 anni e 5 mesi a causa degli incrementi legati alla speranza di vita.
Per la proroga dell’Ape sociale al 2019, la cui possibilità è prevista nella legge di Bilancio 2018, si attende, ad ogni modo, un successivo intervento legislativo.
Ape sociale per addetti ai lavori gravosi
Nella legge di Bilancio 2018 è stato poi previsto l’ampliamento dell’Ape social a 4 nuove categorie di addetti ai lavori gravosi, che potranno beneficiare anche del blocco dell’età pensionabile.
Si tratta di:
- operai siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature fuori dal perimetro dei lavori usuranti;
- operai dell’agricoltura, della zootecnia e pesca;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative.
È stato inoltre abolito, per gli addetti ai lavori gravosi, il vincolo di una tariffa Inail pari almeno al 17 per mille ed è previsto che le attività gravose possano essere svolte:
- per almeno 6 anni nell’ultimo settennio antecedente il pensionamento;
- per almeno 7 anni nell’ultimo decennio antecedente il pensionamento.
Questi lavoratori potranno poi avere accesso, così come tutte le categorie di destinatari dell’Ape sociale, alla pensione anticipata precoci con 41 anni di contributi, se possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del compimento del 19° anno di età.
Ape sociale disoccupati
Per quanto riguarda la categoria dei disoccupati, anch’essi destinatari dell’Ape sociale, la misura è stata estesa anche a coloro il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito di un contratto a termine, se hanno alle spalle almeno 18 mesi di contratti negli ultimi 3 anni.
Inoltre potranno accedere all’Ape sociale anche coloro che sono stati rioccupati con un contratto di lavoro subordinato, con i voucher o col contratto di prestazione occasionale o il libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivamente [3].
Ape sociale caregiver
Per quanto riguarda i caregiver, un’altra categoria di beneficiari dell’Ape sociale, potranno accedere alla misura coloro che assistono un disabile portatore di handicap grave convivente, anche se familiare entro il 2° grado, qualora i suoi genitori o il coniuge abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.
Ape rosa
In merito ai requisiti contributivi previsti per l’Ape sociale, la legge di Bilancio 2018 ha riconosciuto una riduzione degli anni di contributi richiesti per le lavoratrici con figli: questa misura è conosciuta col nome di Ape Rosa.
Lo sconto contributivo previsto, in particolare, è pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2 anni di riduzione del requisito contributivo richiesto.
In questo modo, le donne con almeno due figli appartenenti alla categoria degli invalidi, dei caregiver o dei disoccupati, possono richiedere l’Ape sociale con un minimo di 28 anni di contributi, mentre le appartenenti alla categoria degli addetti ai lavori gravosi possono richiedere la misura con un minimo di 34 anni di contributi.
Proroga Ape volontario
La legge di Bilancio 2018, oltre alla proroga dell’Ape sociale, come abbiamo detto, ha anche previsto la proroga dell’Ape volontario per coloro che maturano i requisiti previsti per le misure entro il 31 dicembre 2019. In particolare, nella manovra è stato previsto un apposito fondo in cui dovranno confluire le risorse utili alla proroga delle misure.
Ricordiamo che aderendo all’Ape volontario il lavoratore può ricevere un assegno, a partire dai 63 anni di età, se possiede almeno 20 anni di contributi, sino alla data di maturazione della pensione di vecchiaia, con un anticipo massimo possibile pari a 3 anni e 7 mesi.
Considerando che l’età per la pensione di vecchiaia, attualmente, è pari a 66 anni e 7 mesi, l’anticipo può essere richiesto con un minimo di 63 anni di età; per coloro che matureranno i requisiti per la pensione di vecchiaia dal 2019, però, il requisito slitta a 63 anni e 5 mesi di età, dato che dal 2019 l’età pensionabile sarà elevata a 67 anni. In caso di futuri adeguamenti alla speranza di vita nel 2021, il decreto sull’Ape volontario prevede la concessione dell’Ape supplementare, ossia un allungamento del periodo di percezione dell’anticipo.
L’Ape volontario è ottenuto grazie a un prestito bancario, che deve essere restituito in 20 anni, una volta perfezionati i requisiti per la pensione e che comporta (assieme all’assicurazione obbligatoria e al contributo per il fondo di solidarietà) una penalizzazione, sulla futura pensione, pari a circa il 5% dell’importo per ogni anno di anticipo. La penalizzazione può essere calcolata in anticipo grazie al nuovo simulatore, disponibile nel sito web dell’Inps.
L’Ape volontario sarà attivato a breve: per richiederlo si dovrà prima provvedere a farsi rilasciare un’apposita certificazione dall’Inps, poi, scelto il prestito e il soggetto finanziatore, si dovrà inoltrare la domanda di Ape e la domanda di pensione.
Niente Ape volontario per chi possiede contributi in casse diverse
Niente anticipo pensionistico per chi possiede contributi in gestioni previdenziali diverse, se nessuna delle casse, da sola, raggiunge 20 anni di accrediti contributivi: lo ha stabilito l’Inps, con una nuova circolare [8Inps Circ. n.28/2018.]. Diversamente da quanto accade per l’Ape sociale, dunque, non è possibile combinare l’anticipo pensionistico con il cumulo della contribuzione. Questo penalizza notevolmente chi ha avuto una carriera frammentaria; risulta penalizzato anche chi, pur raggiungendo 20 anni di contributi in una sola gestione, possiede una contribuzione poco elevata e non può cumulare i contributi posseduti presso altre casse per aumentare l’importo della pensione. L’Ape volontario, difatti, non può essere ottenuto se la futura pensione risulta inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo (ossia se è sotto i 710 euro mensili): potendosi considerare la contribuzione di una cassa sola per il calcolo della futura pensione in rapporto al diritto all’Ape, è chiaro che gli accessi all’anticipo pensionistico saranno notevolmente ristretti.
È invece ammesso il vecchio cumulo tra i contributi posseduti presso il fondo Inps dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), in quanto si tratta di un cumulo d’ufficio. Chi, poi, vuole raggiungere l’Ape volontario comunque, nonostante possieda contribuzione accreditata presso gestioni diverse, può avvalersi della ricongiunzione dei contributi a titolo oneroso
Ape aziendale
L’Ape aziendale consiste nella possibilità, per l’azienda, di incentivare l’esodo dei lavoratori con almeno 63 anni di età, offrendo un contributo che serva ad abbassare i costi dell’Ape volontario.
Nello specifico, il datore di lavoro può, con il consenso del lavoratore dipendente interessato dall’esodo, incrementare la somma dei contributi accreditati a quest’ultimo, versando un contributo all’Inps in un’unica soluzione al momento della richiesta dell’Ape.
Il contributo non deve essere inferiore, per ciascun anno o sua frazione di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo della contribuzione volontaria basata sulla retribuzione percepita dal lavoratore prima del pensionamento.
Il contributo aggiuntivo serve ad incrementare la misura della pensione che il lavoratore riceve una volta terminata la fruizione dell’Ape, abbassando in questo modo l’incidenza sulla prestazione delle rate di restituzione del prestito finanziario.
Rita, anticipo della pensione integrativa
La Rita, rendita integrativa anticipata, consiste nella possibilità di ottenere in anticipo la pensione complementare, rispetto alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione principale: in questo modo, il costo dell’Ape volontario può essere diminuito o addirittura azzerato, nel caso in cui la rendita anticipata sia consistente.
Hanno diritto alla pensione integrativa anticipata, o Rita, nel dettaglio, gli iscritti alla previdenza complementare che risultano disoccupati da almeno 24 mesi (non più da almeno 48 mesi), possiedono almeno 20 anni di contributi e maturano entro 5 anni i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Inoltre, la rendita può essere richiesta con un anticipo di 10 anni rispetto alla data di maturazione pH3ӣU pH3ӣU հӣU З0ӣU ؈3ӣU H3ӣU @ H3ӣU statuto o dal regolamento del fondo di previdenza complementare a cui il lavoratore aderisce.
Pensione professionisti con cumulo dei contributi
È stata siglata tra Inps e Adepp (l’associazione delle gestioni previdenziali dei liberi professionisti) una convenzione che disciplina il riconoscimento delle pensioni in totalizzazione e cumulo gratuito, per i professionisti che possiedono contributi accreditati sia presso le casse private che presso le gestioni Inps.
Nelle prossime settimane, le 18 casse dei liberi professionisti dovranno formalizzare l’adesione alla convenzione, mentre l’Inps, nel frattempo, provvederà a rendere operativa la piattaforma informatica per la raccolta delle domande e l’erogazione delle pensioni in regime di cumulo.
Pagamento a breve, dunque, per la pensione in cumulo dei professionisti, attesa da oltre un anno: nonostante il via libera al cumulo dei contributi sia arrivato non solo dall’Inps [4], ma dalla maggior parte delle casse dei liberi professionisti (Inarcassa, Enpam, Cipag, CNPR, Cassa Forense…), con apposite circolari [5], senza l’operatività della convenzione Inps Adepp le pensioni non possono essere liquidate.
Reddito d’inclusione Rei
Dal 1° luglio 2018 non sarà più richiesto, per ottenere il reddito d’inclusione, che nel nucleo familiare siano presenti figli minori o inabili, donne in gravidanza o disoccupati over 55. In più, per le famiglie da 5 componenti in su la misura massima del Rei sale a 534 euro mensili.
Prepensionamento con 7 anni di anticipo
L’isopensione e l’assegno straordinario, due trattamenti meglio conosciuti sotto il nome di prepensionamento o scivolo pensionistico, consentiranno agli esuberi l’uscita dal lavoro con 7 anni di anticipo. Per approfondire: Pensione con 7 anni di anticipo, come funziona.
Pensione d’invalidità civile
La pensione d’invalidità civile, o assegno di assistenza per gli invalidi civili parziali, è una prestazione dell’Inps che spetta a chi possiede un’invalidità riconosciuta dal 74% al 99%, se è disoccupato e non supera determinati limiti di reddito.
La pensione mensile d’invalidità, dal 2018, aumenta da 279,47 euro a 282,55 euro. Il limite di reddito personale annuo che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 4.853,29 euro.
In presenza di determinate condizioni, spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.
Pensione invalidi civili totali
La pensione mensile per gli invalidi civili in misura pari al 100%, o pensione di inabilità civile, ha lo stesso importo dell’assegno di assistenza, dunque, per il 2018, è pari a 282,55 euro.
Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione, però, è più alto ed è pari a 16.664,36 euro annui.
In presenza di determinate condizioni, anche in questo caso, spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.
Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 361,31 euro.
Indennità di frequenza
L’indennità di frequenza spettante ai minori, dal 2018, aumenta da 279,47 euro a 282,55 euro. Il limite di reddito personale annuo che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 4.853,29 euro.
In presenza di determinate condizioni, spetta, come per la pensione d’inabilità e invalidità, una maggiorazione pari a 10,33 euro.
Assegno sociale sostitutivo
L’assegno sociale sostitutivo, o derivante dall’invalidità civile, dal 2018 è concesso a 66 anni e 7 mesi di età e non più a 65 anni e 7 mesi, proprio come l’assegno sociale ordinario. L’importo dell’assegno sociale sostitutivo, per il 2018, è pari a:
- 368,91 euro mensili per gli invalidi civili parziali, con un limite di reddito personale pari a 4.853,29 euro annui; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base, pari a 84,09 euro mensili, e la maggiorazione ulteriore, pari a 12,92 euro, dell’assegno sociale; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l’incremento della maggiorazione, pari a 190,86 euro;
- 368,91 euro mensili per gli invalidi civili totali, con un limite di reddito personale annuo pari a 16.664,36 euro; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base dell’assegno sociale, pari a 84,09 euro mensili; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l’incremento della maggiorazione, pari a 190,86 euro.
Pensione sociale sostitutiva
L’importo della pensione sociale sostitutiva, per il 2018, è pari a:
- 289,24 euro mensili per gli invalidi civili parziali, con un limite di reddito personale pari a 4.853,29 euro annui; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base [3], pari a 84,09 euro mensili, e la maggiorazione ulteriore [4], pari a 12,92 euro, dell’assegno sociale; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l’incremento della maggiorazione, pari a 270,53 euro;
- 289,24 euro mensili per gli invalidi civili totali, con un limite di reddito personale annuo pari a 16.664,36 euro; a determinate condizioni è possibile ottenere la maggiorazione base dell’assegno sociale [3], pari a 84,09 euro mensili; inoltre, a partire dal 70° anno di età, è possibile ottenere l’incremento della maggiorazione, pari a 270,53 euro.
Pensione speciale sordomuti
La pensione speciale per i sordomuti, per il 2018, è pari a 282,55 euro mensili.
Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.
In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.
Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 361,31 euro.
Indennità di comunicazione
L’indennità di comunicazione mensile spettante ai sordomuti per il 2018 è pari a 256,21 euro. Non ci sono limiti di reddito per averne diritto.
Pensione per ciechi assoluti
La pensione per ciechi assoluti, per il 2018, è pari a 305,56 euro mensili.
Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.
In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.
Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 338,30 euro.
Per i ciechi assoluti ultra65enni la pensione mensile, per il 2018, è pari a 305,56 euro.
Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.
In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 71,50 euro.
Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 266,80 euro.
Pensione per ciechi parziali
La pensione per i ciechi parziali, per il 2018, è pari a 282,55 euro mensili.
Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.
In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.
Per i ciechi parziali ultra65enni la pensione mensile, per il 2018, è pari a 282,55 euro.
Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.664,36 euro annui.
In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 71,50 euro.
Inoltre, nei casi in cui spetta il cosiddetto incremento al milione, dal 70° anno di età, l’incremento della maggiorazione è pari, dal 2018, a 289,81 euro.
Assegno per i decimisti
L’assegno per i decimisti, cioè per chi ha un residuo visivo non superiore in ciascun occhio ad un decimo, con eventuale correzione ottica, per il 2018 è pari a 209,70 euro mensili.
Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 8.011,78 euro annui.
In presenza di determinate condizioni spetta una maggiorazione pari a 10,33 euro.
Indennità per i ventesimisti
L’indennità mensile spettante ai ventesimisti, cioè a chi ha un residuo visivo in ciascuno degli occhi, con eventuale correzione di lenti, non superiore ad un ventesimo, per il 2018 è pari a 209,51 euro. Non ci sono limiti di reddito per averne diritto.
Indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento, o accompagno, che spetta agli invalidi al 100% non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore, per il 2018 è pari a 516,35 euro. Non ci sono limiti di reddito per averne diritto.
Per i ciechi assoluti, l’assegno di accompagnamento è pari a 915,18 euro mensili. Anche in questo caso non sono previsti limiti di reddito per averne diritto.
Pensione per i talassemici
Per gli affetti da talassemia major e depranocitosi, l’indennità mensile spettante è pari a 507,42 euro, senza limiti di reddito.
Assegno sociale
L’assegno sociale, nel 2018, è pari a 453 euro, ed è erogato, come la pensione, per 13 mensilità: pertanto, la sua misura annuale è pari a 5.889 euro.
L’assegno sociale può spettare in misura intera o ridotta, a seconda del reddito posseduto. In particolare:
- ai beneficiari non coniugati privi di reddito, spetta in misura intera;
- ai beneficiari coniugati con reddito inferiore a 5.889 euro annui, spetta in misura intera;
- ai non coniugati con reddito sino a 5.889 euro annui, spetta in misura ridotta;
- ai coniugati con reddito sino a 11.778 euro annui, spetta in misura ridotta.
L’importo dell’assegno sociale può essere aumentato, grazie a due diverse maggiorazioni:
- maggiorazione pari a 12,92 euro mensili, spettante, dal 2001 [6], per tutti coloro che hanno un’età superiore ai 65 anni, ed un reddito inferiore a 6.056,96 euro, se non sposati, o inferiore a 12.653,42 euro, se coniugati;
- maggiorazione pari a 190,86 euro, spettante, dal 2002 [7], per i pensionati con almeno 70 di età, per i pensionati con reddito sino a 8.370,18 euro, se non sposati, o sino a 14.259,18 euro, se coniugati; tale maggiorazione può competere anche ai minori di 70 anni che hanno versato un determinato ammontare di contributi: in particolare, la riduzione di età si calcola in ragione di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione versata (ad esempio, se Tizio possiede 10 anni di contributi, può accedere alla maggiorazione a 68 anni di età).
La maggiorazione e l’incremento possono essere concessi in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito.
Calendario pensioni
Cambia, infine, il calendario del pagamento delle pensioni 2018, che tornano a essere liquidate il primo giorno bancabile.
note
[1] DL 201/2011.
[2] D.L. 78/2010.
[3] Mess. Inps n.4195/2017.
[4] Inps Circ. n. 140/2017.
[5] Vedi, ad esempio, Cassa Forense, Circ. n. 2/2017 o CNPR, Circ. del 12/01/2018.
[6] Art. 70, Co.1, L. 388/2000.
[7] Art. 38, L. 448/2001.
[8] Inps Circ. 28/2018.
[9] Inps Circ. n. 33/2018.
[10] Inps Circ. n. 34/2018.
[11] DM 05/02/2018.
[12] Trib. Siracusa, sent. n. 108/2018.
[13] Cass. Sent. 5380/2018.
[14] Inps Mess. 1138/2018.
[15] Inps Comunicato stampa 22/03/2018.
[16] Inps Circ. n.57/2018.
[17] Inps Circ. n. 59/2018.
[18] Inps Circ. n. 62/2018.
[19] Inps Mess. n. 1609/2018.
[20] Inps Mess. n.1780/2018.
[21] Inps Mess. n.1930/2018.
[22] Inps Circ. n.69/2018.
[23] D.lgs.81/2017.
[24] Inps, comunicato stampa del 15/05/2018.
[25] Inps Mess. n. 1085/2018.
[26] D.M. 15/05/2018.
[27] Artt. 117 e 131, Dpr 1092/1973.
[28] Inps Circ. n. 4/2018.
[29] Inps Mess. n. 3190/2018.
[30] Cass. Sent. n. 21901/2018.
[31] L. 118/1971.
[32] Reg. CEE 1247/1992.
[33] C. Cost., sent. n. 232/2018.
[34] Art. 42. Co.5, D.lgs. n. 151/2001.
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