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La legge 104 prevede agevolazioni per l’acquisto e il mantenimento dell’auto da parte del disabile o del familiare che lo assiste
La Legge 104, come noto, prevede numerose agevolazioni per le persone invalide o disabili e per i loro familiari. Tra queste vi è l’esenzione del bollo auto sui veicoli da loro condotti. Prima di procedere ad analizzare l’esenzione del bollo auto facciamo chiarezza su alcuni concetti.
Bollo auto: le tasse sui veicoli
Le tasse sui veicoli immatricolati sono due e cioè la tassa automobilistica (il bollo auto appunto), il cui importo viene determinato in base ai Kw (Kilovatt) del veicolo ed alla regione e l’imposta provinciale di trascrizione (nota come Itp). L’obbligo del pagamento sorge in capo ai soggetti che sono proprietari, usufruttuari o acquirenti con patto di riservato dominio di un veicolo, mentre in caso di leasing e per tutta la durata del contratto l’imposta è dovuta dagli utilizzatori del veicolo. Per ottenere l’esonero dal pagamento è necessario attestare presso il Pra, attraverso idonea documentazione, l’esistenza di una circostanza atta ad escludere l’obbligo di pagamento. Ad esempio: un provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria, un atto o un provvedimento definitivo dell’autorità amministrativa, un atto di vendita o una denuncia di furto, una dichiarazione di rottamazione del veicolo etc.
Bollo auto: esenzione per legge 104
L’esenzione dal bollo auto richiede una espressa istanza da parte della persona che ne ha diritto, da presentare direttamente presso l’ufficio tributi della Regione di residenza unitamente alla certificazione medica che attesta l’invalidità.
Bollo auto e legge 104: chi può beneficiare dell’esenzione?
Come anticipato, l’esenzione dal pagamento del bollo derivante dalle previsioni della Legge 104 del 1992, è limitata ad alcune categorie di persone. In particolare si tratta di soggetti affetti da:
- disabilità che comporta ridotte capacità motorie permanenti;
- disabilità con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabilità mentale o psichica per la quale e stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
- disabilità per cecità o sordità.
L’esenzione del bollo auto può essere applicata ai veicoli, condotti dai disabili o da familiari per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel. L’esenzione può essere concessa per un solo veicolo, a scelta dal disabile stesso qualora ne possieda più di uno. Il veicolo deve essere intestato al disabile o al familiare che ce l’ha a carico. In ordine alla richiesta di esenzione bisogna precisare che se a richiedere l’esenzione bollo auto è il disabile al quale è intestato il veicolo non vi sono requisiti di reddito da rispettare e dunque l’esenzione spetta indipendentemente dal reddito del cittadino. Diversamente, se il richiedente è un familiare, l’esenzione dal pagamento del bollo auto è ottenibile solo al ricorrere di alcune condizioni reddituali. L’esenzione dal pagamento del bollo ha carattere permanente: una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza dover effettuare ulteriori adempimenti. Tuttavia, qualora vengano meno le condizioni dell’agevolazione (per esempio il veicolo viene venduto o radiato oppure viene meno l’invalidità del beneficiario), l’interessato deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente. La stessa comunicazione deve esser compiuta dagli eredi del titolare del beneficio nel caso di morte di quest’ultimo. In caso contrario, l’Agenzia delle entrate provvederà al recupero forzoso del tributo maggiorato di mora e sanzioni.