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I casi di esclusione dalla visita fiscale del medico Inps: le gravi patologie e la giusta causa dell’assenza del lavoratore malato durante le fasce di reperibilità.
La legge prevede determinati casi di esclusione della visita fiscale da parte del medico dell’Inps. In tali ipotesi, dunque, il lavoratore in malattia non è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità, durante le quali potrà uscire di casa non subendo alcuna conseguenza né sotto il profilo retributivo che disciplinare. Vediamo, dunque, in quali casi non c’è visita fiscale e, quindi, non bisogna rispettare gli orari della reperibilità.
Obbligo di reperibilità
Prima di stabilire le cause di esclusione dalla reperibilità, ricordiamo quali sono invece le fasce orarie durante le quali il lavoratore in malattia deve farsi trovare a casa dal medico fiscale per consentire il controllo delle sue condizioni di salute. In particolare egli deve farsi trovare presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche e i giorni festivi, nelle fasce orarie giornaliere seguenti:
- lavoratori privati: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di ogni giorno, compresi domeniche e festivi;
- lavoratori pubblici: dalle ore 9 alle13 e 15 alle 18 di ogni giorno compresi domeniche e festivi.
Eventuali diverse (più restrittive o più estensive) disposizioni stabilite dalla contrattazione collettiva sono in contrasto con le previsioni ministeriali e, quindi, inapplicabili.
Chi è escluso dall’obbligo della visita fiscale
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, e quindi dalla visita fiscale, tanto i lavoratori del settore pubblico, quanto quelli del privato, in presenza delle seguenti cause:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
- infortuni sul lavoro;
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa, in misura pari o superiore al 67%;
- ricovero ospedaliero;
- assenza dovuta a giustificato motivo.
Con una recente circolare, l’Inps ha indicato tutte le situazioni patologiche che fanno scattare l’esonero dalla visita fiscale [1]. Queste sono:
- Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
- Emorragie severe/infarti d’organo;
- Coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock-stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
- Insufficienza renale acuta;
- Insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
- Insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
- Cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
- Gravi infezioni sistemiche fra cui AIDS conclamato;
- Intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non INAIL (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, ecc.);
- Ipertensione liquorale endocranica acuta;
- Malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
- Malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in TSO;
- Neoplasie maligne, in: 1) trattamento chirurgico e neoadiuvante; 2) chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze; 3) trattamento radioterapico;
- Sindrome maligna da neurolettici;
- Trapianti di organi vitali;
- Altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ecc.) per il solo periodo convalescenziale;
- Quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).
Cosa si intende per terapie salvavita?
Per «terapie salvavita» si intendono le cure indispensabili a tenere in vita una persona, in certa misura indipendenti dalla qualità intrinseca del farmaco usato ad essere salvavita. Infatti, un farmaco potrebbe essere salvavita nei confronti di una determinata patologia, ma non esserlo più se somministrato in caso di patologia diversa, verso cui ha tuttavia indicazione d’uso e/o con altra posologia: ad esempio, un antibiotico può essere salvavita in un paziente con AIDS, mentre svolge il suo semplice ruolo antimicrobico non salvavita in un soggetto immunocompetente.
Cosa si intende per infortunio sul lavoro?
Per «infortunio sul lavoro» si intende un incidente subito dal lavoratore e durante l’orario di lavoro o durante il tragitto casa-lavoro (cosiddetto infortunio in itinere).
Nell’infortunio sul lavoro occorso al dipendente, rientrano tutti gli incidenti causati da agenti aggressivi esterni tali da provocare danneggiamenti all’integrità psico-fisica del lavoratore come ad esempio sostanze tossiche, sforzi muscolari eccessivi o virus, eventi che possono danneggiare la salute del dipendente.
Cosa si intende per giustificato motivo?
Il giustificato motivo ricorre nelle seguenti ipotesi [2]:
- forza maggiore: può essere costituito anche da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile;
- situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove (ad esempio un parente si trovava in fin di vita e necessitava di trasporto in ospedale);
- concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici se si dimostra che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità.
Come farsi riconoscere l’esclusione dalla reperibilità?
Il dipendente che si trovi in una delle predette condizioni e voglia farsi riconoscere l’esenzione dalla visita fiscale deve inviare tutta la relativa documentazione medica, attestante la patologia, al datore di lavoro e all’Inps.
Assente alla visita fiscale: quale giustificazione?
Secondo la Cassazione [3] il lavoratore deve essere presente alla visita fiscale per consentire il controllo del suo stato di malattia. Sicché egli è passibile di sanzione anche se, assente, dimostri di essere comunque affetto dalla patologia indicata nel certificato medico. Pertanto la sanzione per il lavoratore assente durante le fasce di reperibilità può essere evitata soltanto con la prova, che spetta al lavoratore, di un ragionevole impedimento a rimanere a casa e non anche con quella della effettività della malattia.
note
[1] Circ. INPS 7 giugno 2016 n. 95.
[2] Circ. INPS 8 agosto 1984 n. 183.
[3] Cass. sent. n. 24681/2016.
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