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Sei stato multato perché il vigile ti ha trovato al volante della tua auto mentre, con una mano, reggevi il cellulare. Hai provato a difenderti facendo presente che, in realtà, lo smartphone era in modalità vivavoce e che, pertanto, non stavi guidando col telefonino all’orecchio. Ma il verbalizzante non ne ha voluto sapere: a suo parere il codice della strada vieta qualsiasi uso del cellulare mentre si circola sulle strade. Ed eccoti qui, a cercare su internet se la multa col vivavoce è legittima, per sapere se puoi fare ricorso o se ti conviene invece pagare (magari nei primi 5 giorni con lo sconto del 30%). In questo articolo cercheremo di aiutarti a risolvere il tuo piccolo problema legale. Perché, diciamoci la verità, a nessuno piace pagare una multa – per quanto di basso importo – e ben ci si sottrarrebbe all’obbligo se solo ci fosse un appiglio per farlo. C’è però da dire – e questo lo specificheremo a breve – che, prima di intraprendere una causa al giudice di pace, è necessario fare una valutazione costi-benefici: a volte infatti il ricorso può essere più costoso della sanzione e, se anche l’automobilista ha margini per spuntarla in tribunale, non è detto che la via del ricorso convenga. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capire se la multa col viva voce può essere contestata o, invece, è legittima.
Multa col viva voce: che dice il codice della strada?
Il primo punto da cui partire è, come sempre, la norma. Quando infatti hai un problema di ordine legale è necessario individuare cosa dice la legge per poi verificare come questa è interpretata dalla giurisprudenza (ti potrà sembrare strano ma non sempre il significato letterale corrisponde a quello fornito dai giudici). In materia di multa col viva voce la disposizione che corre in soccorso dell’automobilista poco informato è contenuta nel codice della strada [1]. Un articolo vieta al conducente, durante la marcia, di usare «apparecchi radiotelefonici», con ciò riferendosi chiaramente ai cellulari e ai più moderni smartphone. La stessa norma estende il divieto all’uso di cuffie. L’unico caso in cui è concesso parlare al telefonino mentre si guida è quando l’apparecchio è in modalità «viva voce» o è dotato di auricolare, ma a condizione sempre che il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani).
Cerchiamo ora di capire cosa significa, in pratica, tutto ciò. Lo scopo del codice della strada è quello di garantire la sicurezza stradale, cosa che mancherebbe se un conducente avesse una mano impegnata, anche solo per tenere una lattina di Coca Cola. Il legislatore non ce l’ha tanto con l’uso del cellulare in sé o col fatto che si parli mentre si guida (se così fosse non si potrebbe neanche scambiare quattro chiacchiere col passeggero), né col fatto che un orecchio è impegnato ad ascoltare un’altra persona. Il vero problema è impegnare una mano per reggere il cellulare, anche se questo è in modalità viva voce. Invece entrambe le mani devono stare sullo sterzo. Tanto è vero che un altro articolo del codice della strada [2] stabilisce che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
La multa col cellulare in mano è legittima
A ben vedere, da quanto abbiamo appena detto, non dobbiamo concentrarsi tanto sul discorso se è legittimo o meno «parlare col cellulare durante la guida», ma piuttosto se è consentito «tenere il cellulare in mano durante la guida». E qui la risposta non può che essere negativa. Tanto che lo smartphone venga utilizzato per leggere un messaggio (o, peggio, per scriverlo), per consultare la mappa, per registrare un whatsapp vocale, la multa non può essere contestata. Ecco perché è invece lecito usare il telefono collegato col bluetooth ed è anche lecito – se non si ha un impianto bluetooth – predisporre il cellulare in modalità viva voce purché non stia in mano ma, ad esempio, sia postato sul sedile del passeggero o agganciato a un apposito supporto sulla plancia comandi.
Come contestare la multa per guida col cellulare
Se hai già ricevuto la multa starai certamente pensando a un modo per contestarla. Sappi che la vecchia scusa di andare in ospedale e farti rilasciare un certificato medico – magari per fibrillazioni o per colica renale – è stato così tanto sfruttato che ormai nessun giudice ci crede più. Anche perché il giudice potrebbe chiederti come mai non hai fatto presente questo episodio alla polizia quando ti ha fermato e non è stato verbalizzato. Peraltro, se la telefonata è in ingresso e non in uscita la scusa risulterà ancora meno credibile.
Conviene contestare?
La multa per l’uso del cellulare è di circa 160 euro. Se la paghi nei primi 5 giorni è di circa 48 euro. Tanti te ne servono se vuoi fare ricorso al giudice, sempre ammesso che tu non debba anche pagare l’avvocato. Mi dirai «Sì, ma se vinco il Comune mi dovrà restituire i soldi spesi». Non è così facile come credi. Di solito gli enti locali sono sempre in difficoltà economiche ed ammesso – e non concesso – che ti paghino dovrai aspettare molto tempo e sudare sette camicie.
Insomma, accetta di aver sbagliato e paga. Questo è il consiglio di un avvocato amico.
Termini per impugnare la multa
Se proprio non volessi tenere conto del nostro consiglio, ecco i tempi che devi rispettare per fare ricorso:
- 30 giorni dalla contestazione della multa se intendi far ricorso al giudice di pace
- 60 giorni dalla contestazione della multa se intendi inviare il ricorso al Prefetto.
Il termine decorre da quando il vigile ti ha fermato. Se invece la multa non ti è stata contestata subito, il termine decorre da quando hai ricevuto la raccomandata a casa.
note
[1] Art. 173 codice strada:
«Art. 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
1.-Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.
2.-È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani).
3.-Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 323.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 a euro 646. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un?ulteriore violazione nel corso di un biennio».
[2] Art. 141 cod. strada