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Non hai mai avuto un posto di lavoro, né hai mai lavorato da autonomo. Per la legge sei un inoccupato, ossia una persona che non ha mai percepito alcun reddito in vita sua. Vieni in questo modo distinto dal disoccupato che, invece, è colui che, inizialmente assunto, ha poi perso il lavoro. Non è purtroppo una differenza solo terminologica. Ci sono diversi aspetti che distinguono le due categorie. La prima questione che balza agli occhi è che l’inoccupato non potrà mai avere la cosiddetta Naspi, ossia l’indennità di disoccupazione che spetta a chi perde il lavoro per una causa non dipendente dalla sua volontà (tipico caso è il licenziamento). Di fronte a tale svantaggio, spesso l’inoccupato si chiede: posso avere l’esenzione del ticket? Per lungo tempo la risposta è stata negativa. La legge infatti assegnava il beneficio solo ai disoccupati. Recentemente però una sentenza del Tribunale di Roma [1] ha ovviato a tale discriminazione. Vediamo come e in che termini.
Fino ad oggi, chi è stato inoccupato ha sempre dovuto pagare le medicine, le analisi e le visite. Non ha mai potuto usufruire dell’esenzione del ticket. E ciò perché la legge stabilisce che l’esenzione spetta unicamente ai seguenti soggetti:
- codice di esenzione E01: bambini con meno di 6 anni o anziani con più di 65, purché appartenenti a nucleo familiare con reddito lordo annuo inferire a 151,98 euro;
- codice di esenzione E02: disoccupati e loro famigliari a carico, con reddito annuo inferiore a 8.263,31 euro o reddito annuo del nucleo inferiore a 11.362,05 euro (nucleo di 2 componenti con coniuge a carico); il limite è aumentato di 516,46 euro per ogni figlio a carico;
- codice di esenzione E03: titolari di assegno o pensione sociale ed i loro familiari a carico;
- codice di esenzione E04: titolari di pensioni al minimo over 60 ed i loro familiari a carico, con reddito annuo inferiore a 8.263,31 euro, o reddito annuo del nucleo inferiore a 11.362,05 euro (nucleo di 2 componenti con coniuge a carico); il limite è aumentato di 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Secondo la sentenza in commento, la prima che affronta l’argomento, nel concetto di disoccupati vanno inseriti anche gli inoccupati a cui pure spetta quindi l’esenzione del ticket. E ciò perché con il Job Act si è previsto che «le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione».
L’inoccupato che vuol quindi giovarsi dell’esenzione del ticket potrà far riferimento da oggi a questa sentenza. Ma non solo. C’è anche una circolare del Ministero del Lavoro che condivide questa interpretazione [2]; ciò, di fatto, finisce per eliminare ogni incertezza sul punto.
Il ministero si è trovato a dare la definizione di «condizione di inoccupazione» distinguendola dalla definizione di «stato di disoccupazione»; nella circolare è stato detto che è in condizione di non occupazione chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, oppure chi, pur svolgendo tale attività, ne ricava un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso dalla imposizione fiscale. La legge [3] mira infatti a evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupati di persone che non sono immediatamente disponibili a lavorare e, a tal fine, vincola la frizione di prestazioni di carattere sociale esclusivamente alla condizione di non occupazione. È evidente quindi che, per l’esenzione ticket, le Asl dovranno tenere conto della intervenuta modifica legislativa. Risultato: non conta più se il richiedente ha o meno svolto un lavoro in precedenza; egli infatti ottiene l’esenzione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
note
[1] Trib. Roma, sent. n. 1558/2017.
[2] Min. Lavoro circolare n. 5090/2016 che interpreta l’art. 19 co. 7 d.lgs. n. 150/15.
[3] Art. 19 co. 7 d.lgs. n. 150/15.