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Tra le tante truffe al bancomat eccone una finita sui banchi della Cassazione. La questione ha avuto un lieto fine per il cliente raggirato ma è anche un monito per quanti sono soliti fare prelievi in modo poco cauto ed insegna come comportarsi in caso di bancomat bloccato nello sportello atm. Ecco come si svolge il raggiro.
Il correntista si ferma al bancomat per il prelievo. Una volta però inserita la carta questa si blocca e non viene restituita. Un passante si avvicina con la scusa di aver avuto lo stesso problema pochi minuti prima, ma di essere riuscito a sbloccare l’apparecchio; così si offre di aiutarlo per recuperare la carta e lo invita a digitare nuovamente il pin. L’ingenuo malcapitato fa come gli viene detto, anche questa volta però senza successo. In realtà il passante è un truffatore che ha precedentemente manomesso lo sportello per impossessarsi della tessera. Cosa che farà non appena il truffato, persa la pazienza, si sarà allontanato dal luogo. Di lì a breve il conto subirà un prevedibile salasso.
La questione si sposta ora su un piano giuridico. La vittima chiede alla propria banca il rimborso delle somme prelevate dal criminale, ma questa gliele nega. La colpa è di chi cade nel raggiro e non certo dell’istituto di credito – sostiene il legale di quest’ultimo – che nessuna parte ha all’interno della (sia pur incresciosa) vicenda.
Chi è allora il vero responsabile della truffa (al di là, ovviamente, del malvivente il quale, con molta probabilità, sarà difficilmente rintracciabile)? La banca o l’incauto correntista che ha digitato il pin in presenza del gentile sconosciuto? Se il bancomat resta bloccato nello sportello atm è lecito attendersi un calo dell’attenzione da parte del proprietario della carta proprio a causa della situazione di emergenza e necessità che si è venuta a creare? La risposta è stata fornita in questi termini dalla Suprema Corte [1].
In generale il correntista ha sempre l’obbligo di custodia del pin del proprio bancomat; se lo perde o lo diffonde a terzi non può poi chiedere alcun rimborso alla banca. Ma ciò non toglie che, anche in caso di comportamenti scorretti da parte del titolare del bancomat e di conseguente truffa, la banca non possa essere dichiarata responsabile. In quanto intermediario del servizio, l’istituto di credito deve sempre agire nel migliore dei modi per garantire la sicurezza del cliente.
Nel caso in questione, la banca avrebbe dovuto vigilare meglio sul funzionamento dello sportello atm, per esempio controllando le videoregistrazioni subito dopo la segnalazione del correntista e fissando un limite di prelievi giornalieri in modo, almeno, da limitare i danni. Se quindi lo sportello era sprovvisto di qualsiasi forma di tutela, se l’istituto di credito non ha avvisato il proprio cliente – magari con un sms – dei prelievi che, prima del blocco della carta, il criminale stava facendo a sua insaputa è tenuta a restituire le somme risucchiate dal truffatore.
Il monito della Cassazione è abbastanza chiaro: a salvare il correntista, nel caso di specie, sono stante le mancanze della sua banca. Ma se quest’ultima si fosse comportata correttamente, la truffa sarebbe rimasta senza tutela e il cliente non avrebbe mai ricevuto il maltolto.
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[1] Cass. sent. n. 806/16 del 19.01.2016.