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Essere sposati non comporta il diritto a ricevere maggiorazioni sull’assegno sociale, ma il fatto di essere sposati, al contrario, può diminuire l’importo della pensione o dell’assegno sociale, a seconda del reddito del coniuge. Questo accade perché, sia per calcolare l’importo base dell’assegno, che per calcolare le maggiorazioni eventualmente spettanti, si deve tener conto di un doppio limite, relativo al reddito personale ed alla somma del reddito proprio e del coniuge.
In pratica, vi sono delle soglie di reddito differenti, una relativa al reddito personale e l’altra ai redditi di entrambi i coniugi: per calcolare l’importo dell’assegno sociale bisogna sottrarre il reddito personale dalla prima soglia di reddito, poi sottrarre il reddito proprio e del coniuge dalla seconda soglia di reddito e confrontare i risultati delle due differenze; l’importo più basso corrisponde all’assegno sociale spettante. Pertanto, l’assegno sociale spetta in misura piena solo se il reddito proprio e quello del coniuge sono pari a zero.
Ma procediamo per ordine e vediamo come calcolare l’assegno sociale 2018 per chi è sposato.
Calcolo maggiorazioni assegno sociale per chi è sposato
Per quanto riguarda il calcolo delle maggiorazioni sull’assegno sociale, bisogna sapere che, attualmente, è possibile ottenere i seguenti incrementi:
- una maggiorazione pari a 12,92 euro mensili, che spetta, dal 2001, a tutti coloro che hanno un’età superiore ai 65 anni, ed un reddito inferiore a 6.056,96 euro, se non sposati, o inferiore a 12.653,42 euro, se coniugati; in particolare, questa maggiorazione spetta:
- in rapporto al reddito personale, in misura piena se il reddito annuo è tra zero e 5.889 euro, in misura ridotta se tra 5.889 euro e 6.056,96 euro;
- in rapporto al reddito proprio e del coniuge, in misura piena se il reddito coniugale annuo è compreso tra zero e 12.485,86 euro, in misura ridotta se compreso tra 12.485,86 euro e 12.653,42 euro.
- una maggiorazione pari a 190,86 euro, che spetta, dal 2002, ai pensionati con almeno 70 anni di età e con reddito sino a 8.370,18 euro, se non sposati, o sino a 14.259,18 euro, se coniugati; questa maggiorazione può competere anche ai minori di 70 anni che hanno versato un determinato ammontare di contributi: in particolare, la riduzione di età si calcola in ragione di 1 anno ogni 5 anni di contributi versati; nel dettaglio, questa maggiorazione spetta:
- in rapporto al reddito personale, in misura piena se il reddito annuo è tra zero e 5.889 euro, in misura ridotta se tra 5.889 euro e 8.370,18 euro;
- in rapporto al reddito proprio e del coniuge, in misura piena se il reddito coniugale annuo è compreso tra zero e 11.788 euro, in misura ridotta se compreso tra 11.788 euro e 14.259,18 euro.
Per aver diritto alle maggiorazioni si deve quindi tener conto, come anticipato, sia del limite di reddito personale che di quello coniugale: questo fatto può danneggiare chi non ha reddito ma si sposa con una persona avente un proprio reddito, perché la misura della maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della somma dei redditi del pensionato e del coniuge.
Calcolo assegno sociale per chi è sposato
Gli stessi passaggi devono essere effettuati anche per calcolare l’assegno sociale 2018 per chi è sposato, considerando che l’importo base dell’assegno sociale è pari a 453 euro, per il 2018.
In particolare:
- l’assegno sociale spetta in misura intera, in rapporto al reddito personale, solo se questo è pari a zero, mentre spetta in misura ridotta sino a 5.889 euro annui;
- l’assegno sociale spetta in misura intera, in rapporto al reddito proprio e del coniuge, solo se questo è pari a zero, mentre spetta in misura ridotta sino a 11.788 euro annui;
In base a quanto esposto, è chiaro che, anche se il pensionato non ha redditi, ma si sposa con una persona avente un reddito proprio, subisce una diminuzione dell’importo base dell’assegno sociale, oppure può addirittura perdere la pensione, a seconda del reddito del coniuge.
Ai fini del diritto all’assegno sociale rilevano i redditi, propri e del coniuge, di qualsiasi natura, al netto delle imposte e dei contributi, compresi i redditi esenti da imposte, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva, nonché agli assegni alimentari corrisposti secondo le norme del codice civile e le pensioni di guerra.
Non rilevano, invece:
il Tfr e gli altri trattamenti di fine rapporto comunque denominati, con le relative anticipazioni;
- gli arretrati soggetti a tassazione separata;
- il valore dello stesso assegno sociale;
- il reddito della casa di abitazione;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- gli assegni per l’assistenza personale e continuativa pagati dall’Inps ai pensionati per inabilità;
- gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’Inail nei casi di invalidità permanente assoluta;
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- le pensioni calcolate con il sistema integralmente contributivo (non liquidate da fondi di previdenza complementari), limitatamente ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo del valore dell’assegno sociale.