Bolletta acqua: ogni quanto deve arrivare?

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Il gestore dei servizi idrici deve inviare al consumatore un numero minimo di bollettenell’anno, non potendo omettere la fatturazione e inviare un unico conguaglio a distanza di mesi o addirittura anni. Il consumatore ha infatti diritto di conoscere i propri consumi periodici, anche al fine di gestire al meglio l’utenza e i pagamenti.

L’Autorità del settore dei servizi idrici (Arera) ha deliberato un’apposita regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato o di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono [1]. In questa delibera sono previsti, tra gli standard qualitativi, i termini e i modi di fatturazione che devono essere rispettati dal gestore del servizio idrico. Vediamo ogni quanto deve arrivare la bolletta dell’acqua.

IBollette acqua: come avviene la fatturazione?

La fatturazione avviene sulla base dei consumi, relativi al periodo di riferimento, rilevati attraverso la lettura, oppure  un’autolettura dell’utente finale opportunamente validata dal gestore, oppure sulla base di consumi stimati.

Nell’utilizzo dei dati relativi ai consumi dell’utente finale, il gestore è tenuto al rispetto del seguente ordine di priorità:

  1. dati di lettura;
  2. in assenza di dati di lettura, i dati di autolettura;
  3. in assenza di dati di cui sopra, dati di consumo stimati.

Ciascun gestore è tenuto ad esplicitare chiaramente in un documento, reso noto all’utente finale, le modalità di calcolo dei consumi stimati per la fatturazione in acconto.

Le modalità di fatturazione devono essere tali da minimizzare, nel corso dell’anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati.

Bolletta acqua: tempo di emissione

Il tempo per l’emissione della fattura è il tempo intercorrente tra l’ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione della medesima da parte del gestore.

Il periodo di riferimento della fattura è il tempo intercorrente tra il primo e l’ultimo giorno cui è riferita la fattura. Tale periodo deve essere coerente con la periodicità di fatturazione prestabilita dal gestore.

Bolletta acqua: ogni quanto deve arrivare?

Il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell’anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità.

Il numero di fatturazioni nell’anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:

  • 2 bollette all’anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
  • 3 bollette all’anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
  • 4 bollette all’anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
  • 6 bollette all’anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

Ai fini dell’individuazione della relativa fascia di consumo, i consumi medi annui delle utenze condominiali devono essere determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti.

Nelle more della definizione della regolazione della misura, qualora non dovessero essere disponibili i dati relativi ai consumi medi annui delle ultime tre annualità, al fine di individuare la fascia di consumo dell’utente finale, il gestore:

a) utilizza quelli a disposizione, purché relativi ad un periodo non inferiore a 12 mesi consecutivi ricompreso nelle ultime tre annualità;

b) procede ad una stima dei consumi nel caso in cui i dati a disposizione non superino i 12 mesi.

Con cadenza biennale il gestore procede alla revisione della periodicità di fatturazione associata a ciascuna utenza sulla base dei consumi medi.

Bolletta acqua in caso di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di chiusura del rapporto contrattuale in seguito a voltura o disattivazione, il gestore provvede ad emettere la fattura di chiusura.

Con la fattura di chiusura il gestore provvede a conguagliare i consumi e alla restituzione del deposito cauzionale versato dall’utente finale, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito.

Qualora l’importo dovuto dall’utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro 45 giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.

Bolletta acqua: termini pagamento

Il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione. Il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal gestore, libera l’utente finale dai propri obblighi.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, o nella ricezione della comunicazione dell’avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all’utente finale.

note

[1] Delibera 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr.

fonte

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