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Bollette per conguagli non oltre due anni; possibilità di sospensione del pagamento anche in presenza di un procedimento aperto davanti all’Agcom.
Se ricevi una bolletta della luce, acqua o gas riferita a consumi di oltre due anni fa non devi più pagare. Il debito infatti si è ormai prescritto. E se, ciò nonostante, la società fornitrice insiste nel richiederti somme non dovute – e magari ti minaccia di interrompere l’utenza – hai diritto a esigere la sospensione della bolletta. A cambiare i termini di prescrizione delle bollette della luce, gas e acqua è stata la legge di bilancio del 2018 [1]: la nuova norma contiene una deroga al codice civile [2] che, invece, stabilisce una prescrizione di cinque anni tutti per i debiti da pagarsi con cadenza annuale o frazioni inferiori (ad esempio ogni mese, ogni bimestre, ecc.). Resta quindi di cinque anni la prescrizione delle bollette del telefono e di tutte le altre utenze (ad esempio quelle per pay-tv, abbonamenti alla rete internet, abbonamenti alla televisione in streaming e online come Netflix, ecc.).
Nuova prescrizione per bollette di luce acqua e gas
A partire dal 1° gennaio 2018, le bollette della luce, dell’acqua e del gas si prescrivono in 2 anni. La prescrizione riguarda solo quelle che verranno emesse a partire da questa data e non per quelle precedenti già emesse.
Le disposizioni si applicano alle fatture la cui scadenza e’ successiva:
a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;
b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;
c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.
La riforma dei termini di prescrizione delle bollette di luce, acqua e gas non tocca solo i conguagli, ma anche le bollette per consumi ordinari, quelle cioè che arrivano a casa ogni mese o bimestre.
Inoltre il nuovo termine di due anni riguarda sia i consumatori (le famiglie e gli utenti privati) chee le microimprese, i professionisti e le società [3].
Il governo ha così inteso tutelare gli utenti dalle richieste di pagamento che, spesso, intervengono a molti anni di distanza rispetto all’anno di gestione.
Con il cambiamento della prescrizione per le bollette non pagate di luce, acqua e gasci sono non solo tre anni in meno, rispetto al passato, per il recupero dei crediti(avranno meno da lavorare i call center), ma anche tre anni in meno per i tempi di conservazione delle ricevute di pagamento. Difatti, l’obbligo di archiviare le bollette pagate, per poter dimostrare l’adempimento, permane solo fino a quando il credito non è prescritto; una volta che si è verificata la prescrizione, infatti, il debitore non è più tenuto a dimostrare il versamento degli importi al fornitore, ma può limitarsi a sollevare la contestazione della prescrizione.
La prescrizione della bolletta opera solo se, prima della scadenza del termine (2 anni per le bollette di luce, acqua e gas; 5 anni per le bollette del telefono e di tutte le altre utenze) non si è ricevuto un sollecito di pagamento con raccomandata a/r o con posta elettronica certificata (Pec). Difatti l’invio della diffida comporta l’interruzione della prescrizione e il decorso del termine nuovamente da capo. Attenzione però: fa fede la data di consegna della lettera e non quella di spedizione. Per cui, se la società erogatrice spedisce la diffida prima della scadenza delle prescrizione ma il postino la consegna dopo, il debito è ormai caduto in prescrizione.
Quali sono le conseguenze della nuova prescrizione? Se, ad esempio, non paghi una bolletta della luce, dell’acqua e del gas e, nei due anni successivi, non ricevi alcun sollecito di pagamento (sollecito inviato con raccomandata a/r o posta elettronica certificata), il debito si prescrive e la società della luce, dell’acqua o del gas non può più chiederti nulla. Allo stesso modo, se ricevi una diffida per il pagamento di una bolletta di oltre due anni fa, non devi alcunché.
Prescrizione dei conguagli
La modifica del termine di prescrizione riguarda anche i conguagli: anche queste bollette non potranno più essere pretese dopo più di due anni dall’anno di riferimento, anche se l’accertamento del conguaglio avviene in un momento successivo. .In pratica, le aziende avranno due anni di tempo per “allineare” quanto pagato dall’utente e il consumo effettivo rilevato dal contatore, superando la pratica dei maxi conguagli. In caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori a due anni, l’utente che ha presentato un reclamo ha diritto alla sospensione del pagamento.
Furti di energia
Cambia anche la possibilità per le società della luce e del gas di recuperare gli eventuali furti determinati dal comportamento di chi bypassava il contatore con strumenti tecnici. Fino a ieri veniva recupero il credito stimando il consumo presunto degli ultimi 5 anni. Ora le società potranno agire solo con riferimento agli ultimi 2 anni e dovranno peraltro affrettarsi a contestare le condotte fraudolente per non vedersi prescrivere subito il proprio credito.
La sospensione del pagamento
Una seconda modifica introdotta con la legge di bilancio 2018 riguarda il diritto dell’utente a chiedere la sospensione del pagamento della bolletta in attesa della verifica della legittimità della condotta dell’operatore.
Questa misura è prevista in due casi:
- nel caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni»
- nel caso in cui «l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al d.l. n. 206/2005, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato».
Peraltro, al verificarsi di quest’ultima ipotesi – certamente nota all’operatore siccome destinatario dell’avvio del procedimento – «il venditore ha l’obbligo di comunicare all’utente l’avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti».
Se dunque l’utente ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico «ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore».
Il rimborso degli indebiti conguagli
«È in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio».
Quanto previsto, sia con riferimento alla prescrizione sia con riferimento alla procedura sulla sospensione del pagamento e al rimborso degli indebiti conguagli, non si applica qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente.
Una terza misura, infine, è composta da quel gruppo di disposizioni che prevedono la definizione, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l’autolettura, nonché di norme per l’accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi.
note
[1] Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62).
[2] Art. 2948 cod. civ.
[3] La riforma, infatti, indica che il termine di prescrizione di due anni si applica sia agli utenti domestici e alle microimprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003), sia ai professionisti (come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).
PRESCRIZIONE NEI TERMINI DI RECUPERO DEI FURTI DI ENERGIA
LEGGE DI STABILITÀ 2018 – COMMI DA 4 A 10
4. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalita’ di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato, l’utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del pagamento finche’ non sia stata verificata la legittimita’ della condotta dell’operatore. Il venditore ha l’obbligo di comunicare all’utente l’avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. E’ in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilita’ accertata dell’utente.
6. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
7. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, puo’ definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l’autolettura senza oneri a carico dell’utente.
8. Entro il 1° luglio 2019, il soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, provvede agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l’attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
9. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalita’ tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilita’.
10. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza e’ successiva:
a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;
b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;
c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.