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Contravvenzioni stradali: come contestare la multa quando la foto manca o quando è poco visibile o appaiono altre automobili.
Nel momento in cui si vuol contestare la multa fatta dall’autovelox si tenta spesso di mettere in discussione il funzionamento dell’apparecchio, l’esistenza del certificato di collaudo, l’omessa taratura periodica, il posizionamento della segnaletica di avviso e della pattuglia; si dimentica però che il cuore della contravvenzione per eccesso di velocità sta nella prova, ossia nella fotografia. Senza fotografia, l’autovelox non potrebbe dimostrare un bel nulla e le contravvenzioni sarebbero illegittime. Ecco perché, tra i motivi di contestazione dell’autovelox bisogna anche aggiungere la mancata produzione in giudizio dello scatto che dimostra la presenza dell’auto sulla strada e la targa della stessa. Proprio per ciò, in questo articolo cercheremo di rispondere alle domande più frequenti in materia di fotografia dell’autovelox.
Foto autovelox: arriva a casa?
Per tutelare la privacy dell’automobilista, la foto fatta dall’autovelox non può essere spedita a casa del soggetto multato insieme alla contravvenzione ma rimane presso l’autorità che ha elevato il verbale e lì resta consultabile dall’interessato o da soggetto munito di delega da quest’ultimo.
Foto autovelox: come averla
La foto dell’automobile scattata con l’autovelox non è inviata al trasgressore con la multa. Questi può averla recandosi al comando di polizia che ha elevato la contravvenzione o con un’istanza inviata tramite Pec (posta elettronica certificata). Ciò è stato disposto per tutelare la privacy dei cittadini. Per la stessa finalità, l’immagine scattata dall’apparecchio di controllo elettronico della velocità non può inquadrare i volti degli eventuali passeggeri all’interno del veicolo ma tutt’al più il conducente. Se la foto dovesse far vedere anche altre persone, si potrebbero configurare gli estremi di una violazione della privacy, ma ciò difficilmente porterebbe all’annullamento della multa la quale viaggia su un diverso binario.
Foto autovelox: come deve essere
Abbiamo già detto che la foto dell’autovelox non deve inquadrare eventuali trasportati. In ogni caso, deve essere in evidenza la targa del veicolo multato. Gli estremi devono essere facilmente leggibili, senza possibilità di dubbi. L’errore sulla targa riportato nel verbale spedito all’automobilista non è motivo di nullità se si tratta di una semplice svista quando invece dalla foto le cifre e i numeri sono facilmente intuibili.
Foto autovelox con due auto
La presenza nella stessa foto di un’altra auto rende annullabile la multa. In realtà, in tutti questi casi, sono gli agenti stessi ad annullare la multa una volta visionate le immagini in ufficio.
È altresì impugnabile la multa nel caso di sorpasso quando, nella foto, l’auto sorpassata copre l’auto che sorpassa. L’immagine scattata dall’autovelox infatti non è dotata di quel margine di certezza necessario a garantire l’univocità tra la rilevazione della velocità e la targa dell’automobilista multato.
Foto autovelox mancante
Se l’automobilista fa ricorso contro la multa, la polizia deve produrre obbligatoriamente la foto scattata dall’autovelox. In caso contrario il verbale è privo di prova e sarà annullato dal giudice. La legge [1] stabilisce infatti che il giudice deve accogliere l’opposizione «quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente». E come nel penale «può essere assoggettato una sanzione amministrativa solo colui di cui sia pienamente provata la responsabilità per la violazione sanzionata». Dunque se il Comune o l’autorità che ha accertato l’infrazione non si costituisce in giudizio oppure, anche se costituita, omette di depositare tanto l’immagine con cui è accertato l’eccesso di velocità quanto le foto della segnaletica che avvisa i conducenti del rilevamento elettronico in corso, la contravvenzione è annullabile.
Chi cura la raccolta delle fotografie dell’autovelox?
La gestione, raccolta e archiviazione delle foto dell’autovelox o di qualsiasi altra multa non può essere curata da società private ma solo dall’organo accentratore per il rispetto della privacy degli automobilisti.
FONTE
[1] D.lgs. n. 150/11 art. 7 co. 10