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Il divorzio congiunto, o consensuale, è lo scioglimento del vincolo coniugale a cui i coniugi arrivano di comune accordo.
“E vissero tutti felici e contenti!”. Tutte le favole che leggevamo sin da bambini/e e le grandi storie d’amore che tutt’ora vediamo nei film romantici si concludono con un gran finale che prospetta l’eterna felicità, come se quell’unione a cui i protagonisti sono giunti dopo tante peripezie possa durare per sempre. Ed è certo questo l’auspicio a cui aspira una coppia che decide di legarsi in matrimonio: dar vita ad un legame indissolubile capace di affrontare la più ardua delle difficoltà, il più vivace dei litigi, il travaglio più controverso, assicurando un’esclusiva e totale dedizione alla felicità dell’altro/a e mantenendo sempre accesa la fiamma della passione. Chi non desidera un amore romantico e travolgente? Purtroppo non sempre la vita di coppia è tutta rose e fiori. Spesso occorre far fronte alle difficoltà quotidiane e trovare un compromesso che possa soddisfare le esigenze di entrambi non è poi così semplice. Magari dopo il matrimonio emergono lati del suo o del tuo carattere che durante il fidanzamento non si erano manifestati o non avevano avuto ragione di manifestarsi. Può capitare che il coniuge inizi a darti per scontato/a, trascurando anche il più semplice gesto o non pronunciando più quelle parole che un tempo ti facevano sentire speciale. Può succedere che il coniuge commetta atti che possano far venir meno la fiducia che avevi riposto in lui/lei. A volte, ci si può innamorare di un’altra persona o, più semplicemente, l’amore può finire e la colpa non è di nessuno dei due. Ecco, se dopo vari tentativi di riappacificazione ti rendi conto che quell’unione non può essere salvata in alcun modo e la promessa matrimoniale d’amore che vi eravate impegnati a mantenere non ha più ragione di esistere, allora occorrerà procedere allo scioglimento del vincolo coniugale. La scelta può avvenire di comune accordo. Non sempre ricorrono quelle circostanze in cui la “guerra tra i coniugi” si porta nelle aule di tribunale. Pertanto, tu ed il tuo coniuge avete due possibilità per porre fine al vostro matrimonio: la separazione consensuale o la separazione giudiziale. La separazione rappresenta il primo passo per arrivare al momento dell’addio: il divorzio. In questo articolo potrai trovare tutte le informazioni necessarie sull’argomento divorzio congiunto: come si fa?
Per saperne di più, abbiamo intervistato l’avvocato Walter Buscema, esperto in diritto di famiglia e presidente dell’associazione Nessuno Tocchi Papà.
Cos’è il divorzio congiunto?
Il divorzio si configura come lo scioglimento del vincolo coniugale. Il divorzio si definisce congiunto quando i coniugi arrivano ad un accordo relativamente agli aspetti economici e alle modalità di affidamento dei figli, ove ve ne siano. La domanda di divorzio può essere presentata dai coniugi decorsi sei mesi dall’udienza presidenziale nei casi di separazione consensuale o dodici mesi nei casi in cui la separazione sia stata giudiziale. La legge prevede che per poter ottenere il divorzio dal momento della separazione legale non ci sia stato un ricongiungimento sentimentale e materiale tra i coniugi.
Qual è la differenza tra divorzio congiunto e divorzio giudiziale?
Il divorzio congiunto rappresenta un vero e proprio accordo con cui le parti andranno a disciplinare tutti gli aspetti relativi alla cessazione del loro matrimonio. Il divorzio congiunto presenta la scelta più funzionale a velocizzare i tempi del divorzio che si otterrà con una sola udienza, abbattendo i costi del giudizio e limitando al massimo la conflittualità tra ex coniugi. Il divorzio giudiziale, contrariamente a quanto avviene per il divorzio consensuale, è un procedimento di natura contenziosa con tempistiche di definizione più lunghe e con dei costi più onerosi per le parti.
Divorzio congiunto: sono consentiti ripensamenti?
Come già evidenziato, il divorzio congiunto ha come fondamento l’accordo dei coniugi. Può capitare che, nel lasso di tempo intercorrente tra la presentazione del ricorso congiunto e la prima udienza di divorzio, le parti cambino idea sugli accordi raggiunti. In tal caso, alla prima udienza di comparizione delle parti, il coniuge che abbia avuto un ripensamento circa le condizioni di divorzio può chiedere il mutamento del rito trasformando il divorzio in giudiziale.
Quali documenti occorrono per il divorzio congiunto?
Per il divorzio congiunto occorrono:
- copia autentica del verbale e dell’omologa della separazione ove consensuale oppure della sentenza di separazione giudiziale con attestazione di passato in giudicato;
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune dov’è stato celebrato il matrimonio;
- certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi.
A quale giudice presentare la domanda di divorzio congiunto?
Il divorzio congiunto può essere presentato alternativamente nel tribunale di residenza di uno dei coniugi, a differenza del divorzio giudiziale che invece deve essere presentato neltribunale di residenza del convenuto.
La coppia può essere rappresentata da un unico avvocato?
La coppia in sede di divorzio congiunto può essere rappresentata da un unico avvocato. Bisogna precisare che nel caso in cui le parti trasformino il divorzio da congiunto a giudiziale, l’avvocato nominato da entrambe le parti non potrà più rappresentare nessuno dei due coniugi, in quanto l’avvocato in ossequio alle norme contenute nel codice deontologico forense non può accettare incarichi contro ex clienti.
Chi ha diritto al gratuito patrocinio?
Il gratuito patrocinio è un istituto che dà la possibilità a coloro che hanno determinati limiti di reddito di essere assistiti da un avvocato che successivamente verrà pagato dallo Stato. È ammesso al gratuito patrocinio il soggetto che ha un reddito personale di € 11.493,82. Nel caso di convivenza con altre persone fa fede il reddito complessivo dell’intero nucleo familiare, tranne nelle ipotesi in cui la causa non sia rivolta proprio contro uno dei familiari, come può avvenire nei procedimenti di separazione.
E’ sempre necessaria la presenza dell’avvocato?
Nel caso si debba procedere al divorzio, in assenza di figli minori o portatori di handicap; sempre nel caso in cui figli maggiorenni siano economicamente autosufficienti, e non vi siano accordi che prevedano il trasferimento della proprietà di immobili da uno all’altro coniuge, è possibile procedere al divorzio senza avvocati presentando la richiesta non in tribunale, ma all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro oppure presso il comune dove è stato celebrato il matrimonio.
Come si calcola l’assegno divorzile?
Dopo le modifiche introdotte nel 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio [1], cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’adeguatezza dei mezzi di sussistenza o comunque l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Assieme a questo per l’attribuzione e determinazione dell’assegno, deve tenersi conto dei criteri di cui alla prima parte della suindicata norma, ed in particolare, la valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.
Se un coniuge non avanza subito la richiesta di assegno divorzile, può farlo in un secondo momento?
L’assegno divorzile deve essere richiesto in sede di divorzio. Qualora non venga riconosciuto l’assegno di divorzio può essere richiesto solo al mutare delle condizioni della parte richiedente.
A chi spetta la casa coniugale?
L’assegnazione della casa coniugale è quel provvedimento del giudice volto a preservare l’habitat familiare, soprattutto nell’interesse dei figli della coppia. Solitamente la casa coniugale viene “assegnata” al genitore presso cui vengono collocati prevalentemente i figli, ovvero nel 90% dei casi, la casa coniugale viene assegnata alla moglie.
Divorzio congiunto: tempi e costi
Il divorzio congiunto ha dei tempi molto rapidi proprio perché è basato sull’accordo tra i coniugi. Le tempistiche variano a seconda delle città, ma mediamente nel giro di sei mesi dal deposito del ricorso congiunto si può ottenere la sentenza di divorzio. Inoltre, è possibile giungere al divorzio anche attraverso il mezzo della negoziazione assistita con cui le parti senza giungere dinanzi al giudice, ma sempre coadiuvati da avvocati, possono sottoscrivere un accordo che verrà poi trascritto nei registri comunali. Tale procedura non può essere seguita in presenza di figli minori o con handicap. In merito ai costi, il divorzio congiunto è meno costoso di un divorzio giudiziale, ma l’ammontare della parcella dipenderà molto anche dal reddito delle parti, dalla presenza dei figli e dall’asset patrimonale della coppia. Mediamente il costo di un divorzio congiunto potrebbe oscillare dai 1500 euro ai 4000 euro, ma le variabili che potrebbero incidere sul costo sono molteplici.
Quali sono i tempi per risposarsi?
Dopo il divorzio l’uomo potrà contrarre immediatamente nuove nozze. Al contrario per la donna [2] si prevede il cosiddetto periodo di lutto vedovile, ovvero tra la sentenza di divorzio e il nuovo matrimonio devono decorrere almeno 300 giorni. Tale norma è posta a tutela di eventuali gravidanze e per fugare dubbi circa eventuali gravidanze della donna relativamente alla paternità del nascituro.
Come procedere in caso di assenza dei coniugi?
La legge [3] prevede che entrambi i coniugi devono comparire personalmente all’udienza presidenziale e che in caso di mancata comparizione del ricorrente all’udienza presidenziale, o dei ricorrenti se si procede con un divorzio congiunto, il procedimento di divorzio si intende abbandonato con conseguente cancellazione della causa dal ruolo. Nel caso in cui in un divorzio giudiziale non si presenti il coniuge convenuto, il presidente può fissare una nuova udienza di comparizione, ordinando la rinnovazione della notifica con l’ordinanza di fissazione della nuova udienza.