Prescrizione cartella di pagamento

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Se hai ricevuto, diversi anni fa, una raccomandata contenente una cartella di pagamento che non hai mai versato è molto probabile che, in tutti questi anni, il credito sia caduto in prescrizione e che nulla sia più dovuto all’Agente della riscossione. Per poter essere sicuro di ciò devi però fare un semplice conteggio che ti spiegheremo in questo articolo: il calcolo ti evidenzierà se sussiste la prescrizione delle cartelle di pagamento che ti sono state notificate oppure se queste devono essere ancora pagate. Con una importantissima precisazione: di recente le Sezioni Unite della Cassazione [1]sono intervenute per chiarire un aspetto determinate della questione, aspetto che, in passato, ha creato non pochi problemi interpretativi e che ora, invece, deve ritenersi definitivamente superato (con una interpretazione a favore del contribuente): se la cartella di pagamento non viene impugnata nei termini di legge, e pertanto diventa definitiva, il termine di prescrizione non cambia e resta quello proprio del tributo o della sanzione in essa pretesa. Questo perché, in passato, l’Agente della riscossione ha fatto valere in tribunale – e qualche giudice gli ha anche dato ragione – la seguente interpretazione (ritenuta oggi però non più corretta): se non contestata nei termini, la cartella esattoriale sarebbe equiparabile a una sentenza definitiva e, come quest’ultima, si prescriverebbe sempre in 10 anni. La tesi, dicevamo, è stata bocciata e, pertanto, la prescrizione della cartella di pagamento segue il suo normale corso, che dipende dalla natura del credito (si vedrà a breve che la legge stabilisce una prescrizione diversa per ogni tassa o tributo o sanzione).

Prima di entrare nel vivo del discorso e di parlare della prescrizione della cartella di pagamento, dobbiamo fare due chiarimenti importanti.

Il primo: quando parliamo di Agente della Riscossione ci riferiamo alla società delegata dallo Stato o dagli enti locali al recupero dei propri crediti. Per quanto riguarda lo Stato l’Agente della riscossione è, fino al 1° luglio 2017, Equitalia e, successivamente, Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il secondo: la cartella di pagamento diventa definitiva non sempre negli stessi termini. Anche in questo caso, la disciplina varia a seconda del tipo di credito in essa riportata. In particolare:

  • cartelle di pagamento per tasse e tributi: diventa definitiva dopo 60 giorni dalla sua notifica. Entro questo termine il contribuente può impugnarla alla Commissione Tributaria Provinciale. Se all’arrivo del postino il destinatario non è a casa, la cartella si considera notificata (e il termine inizia a decorrere) dal giorno in cui il destinatario la ritira all’ufficio postale, ma se vi si reca a partire dall’11° giorno successivo al deposito dell’avviso di giacenza, la notifica si considera comunque eseguita il 10° giorno;
  • cartelle di pagamento per multe: diventa definitiva dopo 30 giorni dalla sua notifica (con la medesima precisazione fatta sopra per i casi di temporanea irreperibilità). Quindi, il contribuente può impugnare la cartella entro tale termine al giudice di pace;
  • cartelle di pagamento per contributi Inps e Inail: diventa definitiva dopo 40 giorni. In tale ipotesi, l’impugnazione che serve per contestare la cartella e non renderla definitiva va presentata alla sezione lavoro del tribunale ordinario.

I termini di prescrizione delle cartelle di pagamento

Passiamo ora a vedere qual è la prescrizione delle cartelle di pagamento. Come abbiamo detto in apertura, con il chiarimento delle Sezioni Unite della Cassazione, oggi si ritiene che le cartelle esattoriali non cadono in prescrizione tutte nello stesso termine. Ecco i termini che si applicano alle cartelle esattoriali:

  • crediti Inps e Inail per contributi previdenziali: prescrizione in 5 anni;
  • crediti dell’Agenzia delle Entrate per Irpef, Irap, Iva e altre imposte erariali: prescrizione in 10 anni (con qualche precedente che pala di 5 anni);
  • crediti del Comune per multe stradali: prescrizione in 5 anni;
  • crediti dello Stato per canone Rai: prescrizione in 10 anni;
  • crediti della Regione per bollo auto: prescrizione in 3 anni;
  • crediti del Comune per Imu, Tasi, Tari, Tarsu, Ici: prescrizione in 5 anni.

Come si calcola la prescrizione

Veniamo ora a definire come si calcola la prescrizione delle cartelle di pagamento. È un calcolo molto semplice, che puoi fare anche tu a casa. Tutto ciò che devi fare è prendere la cartella di pagamento e tutti i successivi atti che l’Agente della riscossione ti ha notificato per sollecitarti il pagamento.

Prima verifica

A questo punto, sulla prima delle cartelle che ti è stata spedita devi innanzitutto verificare la data a cui si riferisce il credito. Ad esempio, se ti è stata notificata nel 2000 una cartella che si riferisce al bollo auto, il credito è caduto in prescrizione perché sono passati 3 anni da quando il pagamento doveva essere effettuato.

Se però il termine è stato rispettato puoi passare alla seconda verifica.

Seconda verifica

A questo punto verifica quanto tempo è passato tra la prima cartella che ti è stata notificata e il successivo atto che l’Agente della Riscossione ti ha spedito per “ricordarti” di pagare (sia esso un preavviso di fermo, un preavviso di ipoteca, una cartella riepilogativa, un sollecito di pagamento, un’intimazione di pagamento, ecc.): se è decorso il termine di prescrizione che abbiamo indicato sopra, allora anche in questo caso nulla è dovuto e la cartella non va pagata.

Non è detto che l’Agente della riscossione ti abbia necessariamente inviato un successivo atto e la cartella potrebbe essere stata l’unica comunicazione che hai ricevuto. In questo caso è ancora più chiaro che la prescrizione è indiscutibile.

Riepilogando: se dopo la notifica della cartella di pagamento sono decorsi i termini di prescrizione senza che, nel frattempo, ti sia mai stata consegnata un’altra raccomandata, allora non devi pagare.

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