Bonus assunzione giovani 2020

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Arriva lo sgravio contributivo per l’assunzione di under 35 valido per il 2019 e il 2020: requisiti, importo dell’agevolazione.

Il cosiddetto bonus assunzione under 35, ossia lo sgravio contributivo finalizzato ad incentivare le assunzioni dei giovani sino a 34 anni, inizialmente previsto dalla legge di Bilancio 2018, era stato, di fatto, prorogato con modifiche dal decreto Dignità. In concreto, però, il nuovo bonus assunzione under 35 previsto dal decreto Dignità non è mai diventato operativo, in quanto necessitava di un successivo decreto attuativo, mai emanato. Peraltro, si trattava di una misura differente rispetto al bonus assunzione previsto per il 2018.

Fortunatamente, a mettere ordine sulla questione è intervenuto il disegno di legge di bilancio 2020, che prevede un nuovo bonus assunzione per i giovani sino a 34 anni di età, valido sia per il 2019 che per il 2020.

In altre parole, il bonus assunzione giovani 2020 offrirà la possibilità di fruire dello sgravio contributivo anche per le assunzioni avvenute nel 2019, teoricamente agevolate dal decreto Dignità, ma in concreto non incentivabili per mancanza del decreto attuativo.

Il disegno di legge di Bilancio 2020 mette dunque la parola “fine” alla confusione generata dal decreto Dignità, che aveva creato sovrapposizioni ed incertezze applicative tra le agevolazioni.

Ma come funziona il nuovo sgravio, quali saranno le assunzioni incentivabili, quali condizioni devono essere soddisfatte? Proviamo a fare chiarezza, partendo dal primo bonus assunzione under 35.

Bonus assunzione under 35

Il bonus assunzione under 35, previsto per la prima volta dalla legge di bilancio 2018, prevede per imprese e professionisti la possibilità di fruire di uno sgravio pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti per ogni nuovo assunto sino a 34 anni di età compiuti. L’agevolazione, chiamata incentivo per l’occupazione giovanile stabile [1], ammonta a un tetto massimo di 3.000 euro annuali ed è destinata ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018:

  • assumono lavoratori under 35 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (o con condizioni di miglior favore per il lavoratore);
  • convertono un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (a condizione che i lavoratori non abbiano compiuto 35 anni, alla data della conversione del rapporto).

Per queste assunzioni è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, sino a 3.000 euro su base annua, da riproporzionare su base mensile.

L’incentivo è strutturale, cioè stabile, per gli under 30,mentre era valido per gli under 35 solo relativamente al 2018.

Bonus assunzione under 30

In particolare, per quanto riguarda il bonus assunzione under 30, l’incentivo (esonero del 50% dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) spetta, anche per il 2019, il 2020 e per gli anni a venire,  a patto che il lavoratore assunto:

  • non abbia compiuto i 30 anni di età;
  • non sia stato occupato a tempo indeterminato con lo stesso o con un altro datore di lavoro nell’arco dell’intera vita lavorativa (non sono considerati gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore non convertiti in rapporto a tempo indeterminato).

L’esonero si applica, per un periodo massimo di 12 mesi e sino al tetto massimo di 3mila euro su base annua, anche in caso di conversione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto 30 anni, alla data della conversione del rapporto.

Bonus assunzione under 35 decreto Dignità

Il decreto Dignità [2] ha successivamente creato sovrapposizioni e dubbi interpretativi sul bonus assunzione giovani.

In particolare, il decreto riconosce, per le assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti di lavoratori under 35 avvenute nel 2019 e nel 2020, un esonero del 50% dal versamento dei contributi previdenziali, sino a un tetto massimo di 3mila euro annui, per un periodo massimo di 36 mesi.

Il lavoratore assunto:

  • non deve aver compiuto i 35 anni di età;
  • non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con lo stesso o con un altro datore di lavoro nell’arco dell’intera vita lavorativa (non sono considerati gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore non convertiti in rapporto a tempo indeterminato).

Lo sgravio non è mai stato tuttavia operativo, in quanto non è mai stato emanato il decreto attuativo previsto dal decreto Dignità.

Il bonus assunzione under 35 del decreto Dignità, pur contenendo disposizioni analoghe rispetto al bonus assunzione under 35 previsto dalla legge di Bilancio 2018, non consiste nella proroga della precedente misura, in quanto:

  • non prevede espressamente la possibilità di fruizione dello sgravio contributivo solo in parte;
  • non prevede la revoca retroattiva dell’esonero per il datore di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbia licenziato nella stessa unità produttiva lavoratori per giustificato motivo oggettivo o abbia effettuato licenziamenti collettivi.

Bonus assunzione under 35 2020

Il disegno di legge di Bilancio 2020 ripristina espressamente, per gli anni 2019 e 2020, l’esonero contributivo under 35 previsto per il 2018 e cancella l’esonero contributivo decreto Dignità.

Pertanto, il bonus assunzione under 35 della legge di bilancio 2020, che consiste nella proroga del bonus assunzione under 35 del 2018:

  • può essere fruito dai datori di lavoro privati che, negli anni 2019 e 2020:
    • assumono lavoratori under 35 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (o con condizioni di miglior favore per il lavoratore);
    • convertono un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (a condizione che i lavoratori non abbiano compiuto 35 anni, alla data della conversione del rapporto);
  • riconosce, per un periodo massimo di 36 mesi dall’inizio del rapporto lavorativo, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro;
  • ammonta a un tetto massimo di 3.000 euro su base annua, da riproporzionare su base mensile.

L’esonero sarà immediatamente operativo, non è più necessaria l’emanazione di un decreto attuativo, come previsto dal decreto Dignità.

note

[1] Art.1, Co. 100-107, L. 205/2017.

[2] Art. 1 bis, Dl. 87/2018.

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