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Con la predetta nota il MIUR, modificando i criteri previsti in precedenza, aveva subordinato il riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Spagna alla richiesta dell’ulteriore requisito del superamento del concorso pubblico per l’insegnamento in Spagna, o almeno di una parte dello stesso, o in alternativa richiedeva l’iscrizione nelle graduatorie straordinarie di professori supplenti delle Comunità autonome spagnole.
Secondo i predetti docenti abilitati in Spagna e difesi dall’Avv. Naso, tale nota ministeriale risultava palesemente illegittima perché frutto di un’erronea traduzione della documentazione inviata dal Ministero spagnolo, ove la laurea, unitamente al master, tuttora abilitano all’insegnamento nella scuola secondaria.
Tale interpretazione del MIUR aveva dunque determinato un blocco alle domande di riconoscimento del titolo per i docenti abilitati in Spagna.
Il Consiglio di Stato, accogliendo integralmente le argomentazioni proposte dallo Studio legale Naso, ha così ingiunto al MIUR di “utilizzare le modalità di riconoscimento delle quali ha fatto applicazione fino alla predetta nota del 20-03-2017”.