Assegni garantiti ai lavoratori dipendenti dal Fondo di integrazione salariale: chi ne ha diritto, come richiederli, a quanto ammontano.

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Sei un lavoratore dipendente e la tua azienda attraversa un periodo di crisi, ma non rientra tra quelle che possono beneficiare della cassa integrazione? Forse non sai che, dal 2016 [1], tutte le aziende con almeno 5 dipendenti sono obbligate ad aderire a un fondo di solidarietà che possa garantire integrazioni salariali ai lavoratori. Se non aderiscono volontariamente a un fondo, sono comunque obbligate ad aderire al Fis, il Fondo di integrazione salariale dell’Inps: il fondo garantisce le prestazioni di sostegno al reddito dell’ assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario.

Queste prestazioni sono dunque erogate ai dipendenti delle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali.

Chi è tutelato dal Fondo d’integrazione salariale

Il Fondo d’integrazione salariale dell’Inps tutela, come anticipato, le aziende non coperte da cassa integrazione ordinaria e straordinaria: la tutela è estesa ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, garantendo a questi ultimi l’assegno di solidarietà.

Se, invece, il datore di lavoro occupa più di 15 dipendenti, il fondo eroga anche l’assegno ordinario.

Quando si ha diritto all’assegno ordinario

L’assegno ordinario è garantito nel caso in cui l’azienda riduca o sospenda l’attività lavorativa: sono escluse le interruzioni dell’attività causate da intemperie stagionali, e le interruzioni da riorganizzazione aziendale e crisi.

L’assegno ordinario ha una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile: l’importo è pari all’integrazione salariale, cioè all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

L’importo versato è ridotto del 5,84%, ossia dei contributi a carico del lavoratore: la riduzione resta, però, nella disponibilità del Fondo.

Quando si ha diritto all’assegno di solidarietà

L’assegno di solidarietà è una prestazione che può essere riconosciuta solo se è presente un accordo collettivo aziendale che stabilisce una riduzione dell’orario dei lavoratori: la riduzione oraria deve essere finalizzata a evitare o ridurre le eccedenze di personale, sia sotto forma di licenziamento collettivo, che di licenziamenti plurimi individuali.

La riduzione media oraria non può, comunque, essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati, né superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.

Come si presenta la domanda di assegno di solidarietà

Le domande di accesso all’assegno di solidarietà devono essere inviate dall’azienda, entro 7 giorni dalla conclusione dell’accordo collettivo; la riduzione di attività deve avere inizio entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Come si presenta la domanda di assegno ordinario

Le domande di assegno ordinario devono essere presentate non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa.

Se le domande sono presentate in ritardo, l’assegno non può coprire i periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (ossia può partire dal lunedì della settimana precedente).

Procedura per presentare le domande nel sito dell’Inps

La procedura di presentazione delle domande di accesso è unica, sia per l’assegno ordinario, che per quello di solidarietà: l’invio avviene, difatti, in modalità telematica, tramite il sito dell’Inps.

Per inviare correttamente le domande, è necessario:

  • accedere al portale web dell’Inps con le credenziali dell’azienda o dell’intermediario che ha la delega, alla sezione “Servizi per aziende, consulenti e professionisti”;
  • selezionare l’opzione “Cig e Fondi di solidarietà” ed in seguito la voce “Fondi di solidarietà’;
  • compilare il form online di domanda, indicando il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione o riduzione di attività lavorativa;
  • allegare alla domanda: l’accordo collettivo aziendale (in caso di assegno di solidarietà) che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro; la comunicazione dell’azienda, o il verbale di esame congiunto, o l’accordo sindacale (in caso di assegno ordinario); l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica e all’orario contrattuale;
  • completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda è protocollata, ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.

La stima degli importi dovuti ai lavoratori è effettuata dall’Inps in base ai dati indicati dall’azienda.

L’istanza per l’assegno ordinario va inoltrata alla sede Inps competente, in relazione all’unità produttiva, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. I termini sono ordinatori.

Verifiche per la concessione dell’assegno

Per richiedere gli assegni di solidarietà è necessario allegare alla domanda delle specifiche schede [2].

La sede Inps competente deve infatti valutare la concessione delle prestazioni sulla base delle motivazioni indicate dai datori di lavoro nelle schede. Se le informazioni contenute nei moduli sono insufficienti o carenti, l’Inps può chiedere un’istruttoria aggiuntiva.

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[1] D.lgs 148/2015.

[2] Inps Circ. n. 130/2017.

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