Assegno ordinario di invalidità e assegno di invalidità civile

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 Nell’approfondimento che segue ci soffermeremo su due forme assistenziali in grado di garantire alcuni fondamentali diritti dei cittadini  che spesso vertono in condizioni svantaggiate: Assegno mensile di invalidità civile e Assegno ordinario di invalidità.

Prima di esaminare tali fattispecie, offriremo brevi cenni introduttivi relativi all’art. 38 della nostra Costituzione che rappresenta, senza alcun dubbio, il principio ispiratore dell’argomento trattato.

  Cenni di introduzione

L’articolo 38 della Costituzione Italiana ha riconosciuto ad “ogni cittadino inabile e sprovvisto dei mezzi necessari” il “diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. Una  garanzia che si spinge, nel secondo comma,  a stabilire nei confronti dei lavoratori il “diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.

Con il primo comma viene evidenziato come lo Stato si fa carico in prima persona dell’assistenza sociale, cioè di quelle misure che servono a garantire un adeguato tenore di vita anche a chi è titolare di un reddito inferiore ad una certa soglia e non può procurarsi altre entrate, ad esempio perché invalido di guerra o inabile al lavoro per malattia.

Queste misure si sostanziano, tra le altre, in corresponsione di pensioni di invalidità e guerra o in agevolazioni per la fruizione di servizi.

Il secondo comma, del suindicato articolo costituzionale, si occupa, invece,  della previdenza sociale che, a differenza dell’assistenza, concerne i soli lavoratori.

Essa si sostanzia in prestazioni economiche e sanitarie per tutelare il lavoratore, oltre che dai rischi lavorativi di infortuni, invalidità anche da eventi naturali quali la vecchiaia: si tratta quindi di una previdenza sociale obbligatoria, che grava in parte sullo Stato ed in parte sui datori di lavoro, salvo che i lavoratori scelgano di integrare queste misure con forme private di tutela.

Pertanto, lo scopo della previdenza sociale è teso a riconoscere o meglio consentire al soggetto una vita dignitosa.

Nel tempo si sono susseguite numerose disposizioni di legge volte a limitare o condizionare il diritto a queste forme di tutela e tali interventi sono stati ritenuti legittimi per la necessità di contemperare questo diritto con le risorse finanziarie disponibili.

Un’ ulteriore  considerazione risulta necessaria al fine di evidenziare come il principio che ispira l’art.38 della nostra Costi­tuzione non discrimini i soggetti in base alla loro na­zionalità o provenienza, ma, al contrario, comprenda nel concetto di “cittadino inabile” l’individuo presente sul territorio dello Stato senza distinzioni di razza o nazionalità, pur se in ogni caso in presenza di determinati requisiti.

Sul piano concreto tali forme di assistenza hanno as­sunto, nel corso degli anni e per effetto di normative che si sono via via adeguate alle circostanze, natura e agevolazioni sia di tipo economico che di tipo non economico. Alle prime fanno riferimento, per esem­pio, le prestazioni di invalidità civile e quelle di inabi­lità. Alle seconde appartengono tutte quelle agevo­lazioni di tipo fiscale o altre forme di sostegno come l’assistenza sanitaria, i permessi ex L. n.104/92, le quali, seppur non monetizzate per il cittadino, rap­presentano pur sempre un costo per lo Stato.

In particolare, tra le prestazioni di tipo economico figurano l’Asse­gno mensile di invalidità civile e l’Assegno ordinario di invalidità (AOI).

La sostanziale distinzione fra que­sti due tipi di assegno consiste nel fatto che il pri­mo è un assegno slegato dal requisito contributivo o assicurativo e concesso a fronte del solo requisito sanitario ai soggetti che si trovano in uno stato di bi­sogno e, pertanto, con redditi personali al di sotto di determinati limiti, mentre il secondo (AOI) è una prestazione che lega al requisito sanitario anche la sussistenza del requisito contributivo, con un’eviden­te e conseguente differenza di importo e di natura.

Assegno mensile di invalidità civile

L’Assegno mensile di invalidità civile è una prestazio­ne concessa a tutti i cittadini, sia italiani che stranieri, che non hanno o non possono far valere periodi con­tributivi o assicurativi sufficienti ad accedere ad altri tipi di prestazione.

L’art.13, co.1, L. n.118/71, e successive modifiche, ha stabilito che: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciot­tesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui con­fronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è conces­so, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 279,471 per tredici men­silità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’arti­colo 12″.

Si tratta, pertanto, di una prestazione di tipo assi­stenziale, non reversibile, concessa in presenza es­senzialmente di due requisiti ossia la parziale riduzione della capacità lavorativa e lo stato di bisogno economico rappresentato dal possesso di redditi assoggettabili all’Irpef inferio­ri a una determinata soglia stabilita annualmente per legge, il cui limite per il corrente anno 2016 è fissato in € 4.800,38.

Altri requisiti necessari per l’ottenimento della pre­stazione sono il requisito anagrafico, che da gennaio di quest’anno deve essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni e sette mesi, oltre alla cittadinanza italiana.

Al compimento del 65° anno di età e sette mesi, l’As­segno di invalidità civile si trasforma in Assegno so­ciale. Possono accedere alla prestazione e alle stes­se condizioni economiche e sanitarie dei cittadini italiani anche i cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza, ai sensi del D.L. n.30/07, e i cittadini extracomunitari legalmente sog­giornanti nel territorio dello Stato italiano, titolari del permesso di soggiorno di almeno un anno, anche se privi del permesso di soggiorno CE di lungo periodo.

Tuttavia, considerato che si tratta di una pre­stazione di tipo assistenziale non derivante da dirit­ti contributivi, risulta obbligatoria per tutti la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale e l’assenza di svolgi­mento di attività lavorativa.

Ai fini dell’accertamento della condizione di as­senza di svolgimento di attività lavorativa, non è più necessaria l’iscrizione nelle liste speciali di collocamento, essendo sufficiente che l’interes­sato produca annualmente all’Inps una dichiarazione sostitutiva che attesti lo svolgimen­to o meno di prestazioni lavorative. Ciò è previsto dall’articolo 46 e se­guenti del testo unico di cui al decreto del Presi­dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora tale con­dizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS.

È equiparato al mancato svolgimento di attività la­vorativa anche l’impiego presso cooperative sociali ai sensi della L. n.68/99, successivamente modificata dall’art.1, co.37, L. n.247/07, che regola l’inserimen­to lavorativo temporaneo con finalità formative non­ché la trasformazione, ai sensi del D.L. n.276/03, del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale relativamente ai lavoratori affetti da patologie on­cologiche e, infine, anche lo svolgimento di attività lavorativa, purché produca un reddito non superiore alla soglia di reddito individuale annualmente stabi­lita dalla legge, menzionata prima.

Va specificato che il requisito sanitario deve essere accer­tato dall’apposita commissione medica istituita presso il Centro medico legale dell’Inps territorialmente  competente.

La concessione dell’Assegno mensile di invalidità civi­le si genera obbligatoriamente dal rilascio del certifi­cato medico introduttivo prodotto dal proprio medi­co di base. Una volta ottenuto questo, successivamente, va presentata la domanda esclusivamente on-line e, indipendentemente dal momento in cui il requisito sanitario viene accertato, la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, posto che ovviamente siano soddi­sfatti anche i requisiti amministrativi.

Tuttavia, bisogna precisare che,  se nel corso dell’iter di concessione mutano le condizioni di salute, anche a fronte di un peggioramento, non è possibile presen­tare una nuova domanda finché non si sia comple­tato il corso della prima istanza. A tale vincolo non soggiace la domanda di aggravamento presentata da paziente oncologico.

Nel caso di impugnazione di eventuale diniego da­vanti al giudice ordinario, unica strada possibile di opposizione al mancato riconoscimento da esercita­re entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione di reiezione della domanda, l’ipotetica nuova domanda deve attendere che si sia concluso l’iter giudiziario e la sentenza sia passata in giudicato.

Altro aspetto fondamentale sul quale risulta necessario o meglio doveroso soffermarsi riguarda l’incompatibilità dell’assegno mensile di invalidità civile con qualsiasi pensione diretta di invalidità erogata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) delle gestioni sosti­tutive, esonerative ed esclusive, delle gestioni dei lavoratori autonomi, e delle altre Casse e Fondi di previdenza, compresi quelli dei liberi professioni­sti. Tale incompatibilità si estende, ai sensi della L. 412/1991, anche a tutte le prestazioni pensio­nistiche di invalidità contratte per cause di guer­ra, di lavoro o di servizio e, pertanto, anche con le rendite Inail.

In questo caso il titolare di rendita Inail può esercitare la facoltà di opzione se l’Assegno è più conveniente, senza perderne il diritto, opzione che quindi può esse­re rivista in qualunque momento. L’onere della comu­nicazione all’Inps di eventuale incompatibilità spetta al titolare invalido, anche se tale circostanza si verifica successivamente alla concessione dell’assegno.

Assegno ordinario di invalidità

L’Assegno ordinario di invalidità (AOI), istituito con la L. n.222/84, si basa su presupposti totalmente diversi dall’assegno mensile di invalidità civile, essendo una pre­stazione legata al principio della riduzione della ca­pacità lavorativa superiore ai 2/3 e alla presenza di un certo numero di contributi previdenziali, almeno cinque anni nell’intero arco lavorativo, di cui almeno tre nei cinque anni che precedono la presentazione della domanda. Anche in questo caso si tratta di una prestazione non reversibile, e cioè non trasferibile ai familiari superstiti, sebbene nel caso di decesso del titolare sia possibile per loro richiedere una pensio­ne indiretta.

Quindi possiamo confermare che l’AOI è una prestazio­ne che si rivolge ai lavoratori dipendenti, ai lavo­ratori autonomi e ai lavoratori parasubordinati. Non è prevista, invece, per i dipendenti del pub­blico impiego, per i quali sono state istituite altre forme di assistenza.

Inoltre, a differenza dell’Assegno di invalidità civile, l’AOI non è legato al requisito dell’età, ma vincolato, come det­to, alla sussistenza del requisito sanitario e ammini­strativo.

Per una maggiore chiarezza sul punto si osserva che, un lavoratore che abbia diritto all’AOI dal 1° giugno 2016 deve aver maturato almeno cinque anni di contributi nell’intera sua car­riera lavorativa, di cui almeno tre nel periodo compreso fra il 1° giugno 2011 e il 1° giugno 2016.

Sul merito del requisito sanitario, va chiarito che il concetto della riduzione della capacità lavorati­va di almeno 2/3 non è sovrapponibile al più ge­nerico concetto di invalidità.

Da ciò deriva che le tabelle di riferimento per la valu­tazione medico legale dell’invalidità civile non sono utili ai fini della concessione dell’AOI, poiché è  ne­cessario che la Commissione medica preposta valuti la riduzione della capacità di lavoro del richiedente in relazione a occupazioni confacenti le attitudini specifiche dell’assicurato. Ne consegue che tale cri­terio è strettamente correlato alla particolare situazione dell’individuo e che il giudizio medico le­gale deve tenere presente, oltre alla condizione pu­ramente sanitaria, anche un complesso di elementi relativi alla personalità e alla storia del lavoratore, come sesso, età, livello raggiunto, adattabilità e, non ultimo, l’usura lavorativa in relazione alle attività possibili e non soltanto in relazione al lavoro effetti­vamente prestato.

Per quanto riguarda invece il requisito contributivo, dal calcolo dei periodi utili vanno esclusi i periodi di congedo parentale, il lavoro subordinato eventual­mente prestato all’estero, se non coperto da assicu­razioni in convenzioni internazionali, il servizio milita­re per il periodo eventualmente eccedente il servizio di leva, la malattia superiore ai dodici mesi e i periodi di iscrizione a forme obbligatorie di previdenza che non producano il diritto a pensione. In presenza di tali circostanze, i periodi interessati sono considerati neutri, con l’effetto di dilatare il quinquennio di rife­rimento per il periodo neutro corrispondente.

Come per l’assegno mensile di invalidità civile, anche per l’AOI la prestazione decorre, indipenden­temente dal momento in cui il requisito sanitario vie­ne accertato, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Va fatto notare che l’AOI ha carattere temporaneo e una durata inizialmente triennale, può essere confer­mato solo su domanda dell’interessato, da presentar­si entro sei mesi dalla scadenza naturale della presta­zione e dopo tre conferme consecutive, compreso il primo riconoscimento, l’AOI diviene definitivo.

Ai sensi dell’art.9, co.1, L. n.222/84, l’Ente erogato­re dell’assegno, in questo caso l’Inps, può disporre però in ogni momento un nuovo accertamento, in­dipendentemente sia prima della scadenza naturale dell’assegno che successivamente all’avvenuta con­ferma definitiva. In ogni caso la revisione sanitaria è d’obbligo qualora il titolare dell’AOI abbia prodotto un reddito da lavoro dipendente, autonomo, pro­fessionale o d’impresa superiore a tre volte il tratta­mento minimo, poco più di € 1.500,00 per il corrente anno 2016, nell’anno precedente all’erogazione del­la prestazione.

L’AOI, come si è appena visto, è compatibile con l’attività lavorati­va, e ciò deriva anche dal fatto che la norma argina il requisito sanitario per la concessione a 2/3 della ca­pacità lavorativa, riconoscendo pertanto un possibi­le spazio residuo per svolgere altra attività retribuita.

Non è invece compatibile con il trattamento di disoccupazione la c.d. NASpI. È tuttavia possibile per il lavoratore esercitare la facoltà di opzione per il trattamento più conveniente.

Vale la pena segnalare, però, che se il lavoratore che ha optato per il trattamento di disoccupazio­ne rinuncia alla NASpI e ottiene il ripristino dell’A­OI, tale scelta ha carattere irreversibile e non è più possibile accedere alla trattamento di disoc­cupazione eventualmente residuo non goduto.

Spunti conclusivi

In riferimento a tali forme assistenziali assistiamo ad una trasformazione della concezione mutualistica dell’assistenza sociale. Infatti, tale forma di assistenza in passato era riservata solo ad una circoscritta  categoria di lavoratori o di soggetti assicurati.

Attualmente, invece, ci troviamo di fronte ad una concezione più inclusiva, basata piuttosto sul principio della solidarietà di tutti nei confronti di quegli individui più svantaggiati, con l’obiettivo di costruire uno stato sociale che tuteli la dignità umana e assicuri a tutti i suoi componenti, indipendentemente  dalla loro condizione contributiva e assicurativa, forme di assistenza tali da garantire un sostegno economico e una reale partecipazione alla vita sociale della comunità.

scritto il 17/06/2016 da Studio Cafasso

http://www.cafassoefigli.it/notizie/2456/assegno-ordinario-di-invalidit-e-assegno-di-invalidit-civile

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