Bollette telefono 28 giorni: come avviene il rimborso

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L’Autorità Garante delle Comunicazioni ha precisato come devono essere “rimborsati” i clienti per il ritardato adeguamento alla fatturazione mensile da parte degli operatori.

La decorrenza delle fatture emesse dopo il ripristino della cadenza mensile dovrà essere posticipata di un numero di giorni corrispondente a quelli indebitamente erosi a causa del passaggio alla fatturazione a 28 giorni, a partire dal 23 giugno 2017, o dalla data successiva di sottoscrizione del contratto. In questo modo si attua una sorta di compensazione, in cui il cliente, invece di ricevere un rimborso vero e proprio, recupera i giorni indebitamente fatturati.

Viene riportato qualche esempio per comprendere quando decorre la fattura e come avviene il rimborso.

Fatturazione 28 giorni: come funziona il rimborso

Come noto, a partire dal 23 giugno 2017, gli operatori avrebbero dovuto adeguarsi alla fatturazione a ciclo mensile. Dunque, una fattura decorrente dal 23 giugno avrebbe dovuto coprire il periodo fino al 22 luglio successivo; invece, applicando il calcolo a 28 giorni (4 settimane), il periodo fatturato si sarebbe fermato al 20 luglio, con una erosione pari a 2 giorni.

Il successivo periodo di decorrenza avrebbe dovuto essere quello dal 23 luglio al 22 agosto; invece, sempre in base al calcolo a 28 giorni, la decorrenza avrebbe riguardato il periodo dal 21 luglio al 17 agosto, con una erosione di 3 giorni sul singolo ciclo di fatturazione e di 5 sul totale dei due cicli di fatturazione. E così via.

Il medesimo calcolo può essere effettuato con riferimento a ciascun ciclo di fatturazione e in base a tutte le date di decorrenza delle fatture successive a quella del 23 giugno 2017: prendendo ad esempio una fattura con decorrenza dal 1° luglio 2017, il periodo fatturato su base quadrisettimanale si sarebbe concluso il 28 luglio invece che il 31 luglio, con una erosione di 3 giorni; il successivo periodo di fatturazione, conseguentemente, avrebbe interessato il periodo dal 29 luglio al 25 agosto, con una erosione di 3 giorni sul ciclo mensile e di 6 rispetto al totale.

Risulta, quindi, agevolmente quantificabile per l’operatore il monte giorni eroso per ciascun cliente, sulla base della data di decorrenza della prima fattura successiva al 23 giugno 2017 e della data di ripristino della fatturazione con periodicità mensile.

Diffide agli operatori telefonici

L’Agcom ha dunque diffidato Tim, Wind TreVodafone e Fastweb a differire la decorrenza della prima fattura emessa secondo la periodicità su base mensile o di multipli del mese di un numero di giorni pari a quelli erosi, calcolati in base al criterio sopra illustrato.

Per esempio, nel caso di una fattura emessa ad aprile con decorrenza dal 1° aprile al 30 aprile e in presenza di una erosione pari a 15 giorni, la decorrenza della fattura dovrà essere posticipata al 16 aprile e conseguentemente il periodo fatturato dovrà risultare quello intercorrente dal 16 aprile al 15 maggio.

Questo meccanismo garantisce il diritto degli utenti di ottenere un immediato ristorodel disagio sofferto senza dover ricorrere a procedure contenziose e rimanendo liberi di poter cambiare operatore, una volta ottenuta la compensazione.

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