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Né che Riina vada scarcerato né che le sue condizioni siano incompatibili col carcere
La Corte di Cassazione lunedì 5 giugno ha pubblicato una sentenza sulle condizioni di detenzione di Salvatore “Totò” Riina, boss mafioso che dal 1992 è stato condannato a diversi ergastoli, arrestato nel 1993 dopo una lunga latitanza e in carcere da 24 anni. Totò Riina oggi ha 86 anni ed è malato; il suo avvocato ha presentato un’istanza al tribunale di sorveglianza di Bologna (dal 2013 Riina è detenuto a Parma) in cui chiede la sospensione della pena o almeno gli arresti domiciliari. Il tribunale di Bologna non ha accolto la richiesta. La prima sezione penale della Cassazione, con la sentenza numero 27766, ha risposto invece annullando con rinvio l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bologna: questo non significa che per Riina sia stato deciso un differimento della pena ma che la decisione finale non è ancora stata presa.
Nel maggio del 2016 il tribunale di sorveglianza di Bologna – che decide sulle richieste di pene alternative alla detenzione in carcere presentate dai condannati – aveva escluso il differimento della pena per Totò Riina, dicendo che dalle relazioni sanitarie presentate emergevano sì le sue gravi condizioni di salute, ma non tali da rendere inefficace un intervento in ambiente carcerario. L’ordinanza diceva che il «continuo monitoraggio» di Riina aveva già portato a diversi suoi ricoveri in ospedale. Gli episodi di crisi cardiaca di Riina erano sotto controllo in carcere e «lo stato di detenzione nulla aggiungeva alla sofferenza della patologia, essendo il rischio dell’esito infausto pari e comune a quello di ogni altro cittadino, anche in stato di libertà». Infine, a sostegno del rigetto dell’istanza, i giudici di Bologna avevano presentato motivazioni che avevano a che fare con la notevole pericolosità di Riina e con le conseguenti esigenze di sicurezza e incolumità pubblica.
La Cassazione ha analizzato le motivazioni del tribunale di sorveglianza di Bologna e ha scritto che in alcuni punti sono «carenti» e «contraddittorie». Il solo fatto che il detenuto sia continuamente monitorato a causa della sua patologia cardiaca, che implica un pericolo per la sua vita, non giustifica il rifiuto del differimento della pena e non dimostra la compatibilità delle condizioni di salute di Riina con il regime carcerario: la motivazione del tribunale di sorveglianza è dunque «parziale», si dice, perché nel decidere il differimento della pena va considerato lo stato di salute generale del ricorrente. Nel caso di Riina va dunque tenuto conto della sua età, della duplice neoplasia renale di cui soffre, di una situazione neurologica compromessa, del fatto che non riesca nemmeno a mettersi seduto da solo. La Cassazione ha insomma ricordato che mantenere una persona in carcere nonostante il decadimento fisico può essere contrario al senso di umanità e dignità – prescritti dalla Costituzione senza eccezioni – e potrebbe risolversi in una detenzione inumana, vietata anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
L’ordinanza del tribunale di sorveglianza sarebbe poi contraddittoria, secondo la Cassazione, perché da una parte afferma la compatibilità dello stato di detenzione di Riina con il regime carcerario e dall’altra «evidenzia espressamente le deficienze strutturali della Casa di reclusione di Parma», dove Riina si trova, affermando che queste stesse deficienze sono però irrilevanti. C’è infine, per la Cassazione, un’ultima carenza nella decisione del tribunale di sorveglianza di Bologna: non si spiega «con motivazione adeguata» come la pericolosità di Riina e «il suo indiscusso spessore criminale», che vengono riaffermati, possano e debbano considerarsi attuali «in considerazione della sopravvenuta precarietà delle condizioni di salute e del più generale stato del decadimento dello stesso». La Cassazione conclude che le eccezionali condizioni di pericolosità di Riina debbano essere basate «su precisi argomenti di fatto rapportati all’attuale capacità del soggetto di compiere, nonostante lo stato di decozione in cui versa, azioni idonee in concreto ad interagire il pericolo di recidivanza».
La Cassazione ha dunque annullato l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bologna con rinvio: ha dato cioè un giudizio di legittimità sul caso e non di merito, affermando che il tribunale di Bologna dovrà verificare di nuovo, motivando adeguatamente, l’eventuale compatibilità delle condizioni generali di salute di Riina con la detenzione carceraria. E dovrà farlo tenendo conto, nei confronti di Riina, del rispetto dei criteri ribaditi dalla Suprema Corte e dei principi stabiliti dalla Costituzione.