È legale filmare persone sconosciute?

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Filmare ciò che avviene intorno a noi è divenuto oramai semplicissimo: basta estrarre dalla tasca il fedele smartphone e premere il tasto giusto. Il video finisce immediatamente in rete e circola sui social network. Ma è legale filmare persone sconosciute? Lo è sempre o soltanto in alcuni casi? Vediamo cosa dice la legge.

Filmare persone sconosciute: il codice penale

Il codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita che si svolge nei luoghi di privata dimora. La stessa pena è applicata a chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati [1]. La norma è chiaramente posta a tutela della privacy ed intende proteggere solamente la vita privata all’interno delle abitazioni, cioè tra le mura di casa. Possiamo dire che si tratta di una tutela allargata del domicilio. Quindi, chi riprende di nascosto una persona che si trova nella propria abitazione, convinta di essere lontana da sguardi indiscreti, commette reato.

Filmare persone sconosciute e tutela del domicilio

Dalla disposizione appena riportata si capisce immediatamente che fotografie e videoriprese effettuate alla proprietà del vicino, quando non superino le mura esterne, cioè quando non invadano la vita privata della persona, sono assolutamente legali. In altre parole, il divieto riguarda solo ciò che è nascosto alla vista. Anche secondo la Corte di Cassazione  non ricorre il reato di interferenze illecite nella vita privata quando il vicino abbia protetto la propria dimora da occhi indiscreti come, per esempio, con delle tende. Insomma: quel che è pubblico (come la facciata dell’abitazione) può essere oggetto di riprese fotografiche e filmati. La tutela della proprietà è pertanto limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. Il titolare del domicilio non può recriminare nulla se le sue azioni, pur svolgendosi all’interno della privata dimora, possono essere liberamente osservate dall’esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti [2]: emblematico è l’esempio di chi si spogli mettendosi in bella mostra davanti alla finestra spalancata. In questo caso, non c’è ragione di tutelare la riservatezza se l’interessato si è volontariamente esposto alla vista della collettività.

Filmare persone per tutelare un proprio diritto o per denunciare un illecito

Un’ipotesi particolare è quella di chi filma persone per tutelare un proprio diritto oppure per dimostrarne un illecito. La Suprema Corte ha stabilito che non viola la privacy chi effettua riprese fotografiche o filmati dell’attività edificatoria in corso nella proprietà del vicino: la fattispecie concreta era quella della costruzione di un manufatto in prossimità del confine tra due abitazioni che sembrava non rispettare le prescrizioni urbanistiche e civilistiche [3]. Se, infatti, non c’è interferenza illecita nella vita privata riguardo alle riprese pure e semplici dell’altrui abitazione, tanto più ciò vale se l’occhio della telecamera è diretto a riprendere possibili illeciti come, appunto, un abuso edilizio.

Allo stesso modo, in ambito condominiale, la Suprema Corte ha detto che, se scopo del comportamento non è quello di arrecare disturbo alle persone filmate bensì di acquisire prove delle violazioni del regolamento di condominio, agendo per la tutela dei propri diritti, non sussiste alcun reato. È però necessario non attivare un sistema di videosorveglianza continuo e prolungato sulla proprietà altrui, nel qual caso infatti si passerebbe dalla ragione al torto. La condotta di filmare e fotografare il vicino, infatti, non deve essere abituale [4].

La Corte di Cassazione [5] ha stabilito la liceità della condotta di chi filma persone sconosciute, purché non diffonda le immagini per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui. In pratica, registrare o filmare, di nascosto, una conversazione tra privati, utilizzando un cellulare o un altro apparecchio è lecito anche senza il consenso dell’interlocutore. Tuttavia, non si ha diritto di diffondere o pubblicare il materiale su un social network né si può inviare via mail il file audio contenente le voci delle persone spiate.

Filmare persone sconosciute in pubblico

Veniamo al caso più classico: quello delle riprese effettuate in luogo pubblico. È una condotta legale e, soprattutto, è possibile diffondere il materiale? In effetti, chi decide di frequentare un luogo pubblico (una piazza, ad esempio) accetta il rischio di essere visto e, eventualmente, ripreso.

La legge vieta la diffusione di immagini che non sia autorizzata dal diretto interessato [6]; pertanto, se si effettua un filmato di persone sconosciute, anche se si trovano in luogo pubblico, non potrà essere pubblicato o distribuito senza l’espressa liberatoriadella persona ripresa. Da tanto si evince che il filmato realizzato per uso esclusivamente personale è perfettamente legale, senza che occorra alcun permesso.

Ricapitolando, anche quando le persone, presenziando ad un evento pubblico (politico, sportivo, ecc.), rinunciano in parte al loro diritto alla privacy, per filmarle e diffondere il video sarebbe comunque necessario il loro consenso scritto. Questo ostacolo, tuttavia, può essere facilmente superato facendo solo rapide panoramiche sulla folla, senza soffermarsi sui primi piani (altrimenti occorrerebbe la liberatoria della persona singolarmente inquadrata); oppure, editando l’immagine e rendendo non riconoscibili le persone (ad esempio, oscurando i volti).

Filmare persone famose

Sono invece esenti dalla tutela per la privacy le persone famose: filmare un politico a un comizio e poi condividere il video sui social network non necessita di alcuna liberatoria. La legge sul punto è chiara: «Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico» [7]; lo stesso articolo, però, afferma anche che «Il ritratto non può essere esposto o messo in commercio quando l’esposizione rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta». Ciò significa, quindi, che è fatto divieto diffondere immagini che possano danneggiare la fama e la considerazione che il pubblico ha di quella persona: si pensi ad esempio ad una nota star ripresa mentre è ubriaca. Lo stesso vale per la sua sfera privata o intima: anche quest’ultima non potrà essere oggetto di riprese, poiché in quel momento la persona famosa non intende esser vista da altri.

Quanto detto vale per quasi tutte le celebrities, fatta eccezione per alcuni casi in cui il consenso è comunque richiesto. Si tratta delle manifestazioni nelle quali è fatto divieto di riprese: si pensi ai concerti dei cantanti che proibiscono di filmare l’evento.

note

[1] Art. 615-bis cod. pen.

[2] Cass., sent. n. 18035/2012 del 11.05.2012.

[3] Cass., sent. n. 25453/2011 del 24.06.2011.

[4] Cass., sent. n. 18539/2017.

[5] Cass., sent. n. 18908, del 13.05.2011.

[6] Art. 96, legge n. 633/1941.

[7] Art. 97, l. n. 633/1941.

Autore immagine: Pixabay.com

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