Geometri: L’Ente di riferimento per la tutela previdenziale dei geometri liberi professionisti è la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (CIPAG)

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CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

La Cassa di previdenza dei geometri liberi professionisti si alimenta con due tipi di contribuzione.

Contributo soggettivo

  • 15,00 % del  reddito professionale  dichiarato l’anno precedente ai fini IRPEF, con un massimale di 152.650 euro e con un contributo minimo di 3.250 euro; 
  • 3,5% della parte di reddito professionale eccedente 152.650,00 euro (contributo di solidarietà).

Fino al  compimento del trentesimo anno di età è  possibile una riduzione del contributo soggettivo così strutturato:

  • contributo minimo: riduzione di 1/4 per i primi 2 anni, riduzione di 1/2 per i successivi 3 anni
  • contributo percentuale: 3,090% per i primi 2 anni;  6,190% per i successivi 3 anni.

Contributo integrativo 

  • 5% dei corrispettivi assoggettati ad Iva, con un minimo di 1.500,00 euro; 
  • quota fissa di 12 euro per il fondo maternità delle professioniste.

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell’evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell’assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

Pensione di vecchiaia
Viene corrisposta al compimento del 70° anno di età, con almeno 35 anni di contribuzione (a regime nel 2019). Nel periodo transitorio i requisiti sono elevati con la seguente progressione:

Sino al 2016 è possibile ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, il cui calcolo viene effettuato con il sistema “retributivo” per l’anzianità acquisita sino al 31 dicembre 2006 e contributivo per l’anzianità acquisita dal 2007 al 2016. Questi i requisiti.

Pensione e anzianità contributiva

Vecchiaia contributiva
All’iscritto che al compimento dei 67 anni di età non abbia raggiunto un minimo di 20 anni di contribuzione, spetta una pensione calcolata con il medesimo sistema contributivo previsto per i lavoratori iscritti all’Inps. Ciò a condizione che l’importo del trattamento non risulti inferiore a 1,5 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale Inps (limite pari a 679,50 euro mensili del 2018). Si prescinde dalla condizione (1,5 volte l’assegno sociale), nel senso che la pensione viene comunque messa in pagamento, all’età di 70 anni.  

Pensione di anzianità
Sono previste due possibilità di accesso:

  • con almeno 35 anni di contribuzione e 58 anni di età.
  • con almeno 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età.

Nel caso in cui la richiesta di pensione venga presentata prima della maturazione dei 40 anni, alla quota di pensione conteggiata con il sistema retributivo si applica la sommatoria dei coefficienti di riduzione correlati all’età anagrafica e all’anzianità contributiva nella misura prevista dalle tabelle che seguono:

Pensione di anzianità e coefficienti di riduzione

La pensione di anzianità è calcolata con il sistema “retributivo” per l’anzianità acquisita sino al 31 dicembre 2006 e contributivo (si veda più avanti) per l’anzianità acquisita dal 2007. 

E’ necessario possedere l’ulteriore requisito di accesso (introdotto dal 1.1.2003) rappresentato dal raggiungimento di un volume di affari professionale minimo rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat (8.950 nel 2018). 

Pensione di inabilità
Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 10 anni di contribuzione (5 in caso di infortunio).
E’ richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%).
Gli anni ai quali va commisurata la pensione di inabilità sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo di 35, salvo che l’iscritto nel triennio precedente disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore ad Euro 29.200 annui.

Pensione di invalidità
Spetta a qualsiasi età con un minimo di 10 anni di contribuzione (5 in caso di infortunio). Richiesto il riconoscimento della perdita di almeno i 2/3 della capacità lavorativa. La misura della pensione è pari al 70% di quella prevista per l’inabilità.

La pensione d’invalidità è ridotta proporzionalmente all’entità dei redditi conseguiti per attività lavorativa: meno 25% per reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (limite pari a 26.386  euro del 2018); meno 50% se il reddito supera 5 volte l’ammontare annuo del minimo (limite pari a 432.983  euro del 2018).

Pensioni ai superstiti
Pensione di reversibilità: spetta in caso di decesso di un pensionato. Pensione indiretta: spetta in caso di decesso di un assicurato con almeno 10 anni di contribuzione.

Aventi diritto
I superstiti beneficiari sono il coniuge ed i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto).

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: un solo superstite: 60%; due superstiti: 80%; tre o più superstiti: 100%.

Decorrenza
La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti. La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del semestre successivo a quello di raggiungimento dei requisiti. Quella di inabilità e invalidità decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

MISURA DELLA PENSIONE

L’anzianità contributiva
E’ data dal totale di tutti i contributi versati nell’arco dell’intera carriera professionale. Ai fini del calcolo della pensione l’anzianità contributiva va suddivisa in 4 quote:

– quota A, costituita dagli anni di contribuzione maturati precedentemente al 31.12.1997
– quota B, costituita dai contributi versati dal 1.1.1998 al 31.12.2002
– quota C, costituita dalle contribuzioni versate dal 1.1.2003 al 31.12.2006
– quota D, costituita dalle contribuzioni versate a partire dal 1° gennaio 2007

La base pensionabile
Per la “Quota A”: media annua dei 10 più elevati redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF, negli ultimi 15 anni.
Per le “Quote B, C e D”: media annua dei 30 più elevati redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF, negli ultimi 35 anni. Per le lavoratrici madri è prevista una agevolazione nel calcolo pensionistico e cioè la riduzione di due annualità per ogni figlio fino al limite di 25 anni sul numero dei più elevati redditi da utilizzare per il calcolo della media reddituale.

I redditi vengono rivalutati sulla base dell’inflazione (indici ISTAT).

L’aliquota di rendimento
L’importo annuo della pensione è calcolato applicando al reddito pensionabile un’aliquota di rendimento, per ogni anno di contribuzione, in modo diverso a seconda che ci si riferisca alla “Quota A”, alla “Quota B”, oppure alle Quote “C” e “D”.

Quota A:

– 2,00% fino a Euro 48.850,00 di reddito pensionabile
– 1,71% da Euro 48.851,00 a Euro 73.150,00
– 1,43% da Euro 73.151,00 a Euro 85.500,00
– 1,14% da Euro 85.501,00 a Euro 97.550,00 

Quota B:

– 2,00% fino a Euro 21.950,00 di reddito pensionabile
– 1,75% da Euro 21.951,00 a Euro 48.850,00
– 1,50% da Euro 48.751,00 a Euro 73.150,00
– 1,10% da Euro 73.151,00 a Euro 85.500,00
– 0,70% da Euro 85.501,00 a Euro 97.550,00 

Quota C:

– 1,75% fino a Euro 48.850,00 di reddito pensionabile
– 1,50% da Euro 48.851,00 a Euro 731500,00
– 1,10% da Euro 73151,00 a Euro 85.500,00
– 0,70% da Euro 85.501,00 a Euro 97.550,00            

Quota D:

– 1,75% fino a Euro 11.750,00 di reddito pensionabile
– 1,50% da Euro 11.751,00 a Euro 35.250,00
– 1,20% da Euro 35.251,00 a Euro 70.450,00
– 0,90% da Euro 70.451,00 a Euro 93.950,00
– 0,60% da Euro 93.951,00 a Euro 117.450,00
– 0,30% da Euro 117.451,00 a Euro 152.650,00 

Prevista inoltre una pensione minima pari per il 2018 a 8.650 euro. 

Dal 1.1.2009 le annualità eccedenti la quarantesima vengono calcolate con il sistema contributivo.

LE NOVITÀ 2017-2018

Cumulo Gratuito

Dal primo gennaio 2013 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO  – comprese, dal 1° gennaio 2017, le Casse libero-professionali – possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione. Ciò a condizione che:

  • non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni;
  • non posseggano i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del cumulo.
     

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

  • di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
  • anticipata con i requisiti contributivi  previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018, (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti);
  • per inabilità;
  • ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio pro-rata, con le regole in vigore in ciascuna gestione.

A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita a 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità), la pensione (vecchiaia/anzianità) ottenuta grazie all’istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva al 1o febbraio 2013 (successiva al 1° febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

WELFARE

La Cassa (CIPAG), come la maggioranza degli enti di previdenza dei liberi professionisti, da tempo  rivolge la propria funzione verso misure di Welfare attivo, che consentano agli iscritti di avere aiuti nel campo professionale, sanitario e familiare. Al finanziamento si provvede, ogni anno, con l’1% delle entrate derivanti dal contributo integrativo, accertate nell’esercizio precedente. Il Regolamento prevede numerose provvidenze a favore degli iscritti e familiari. 

  • Erogazione di sussidi per eventi con particolare incidenza economica sul bilancio familiare
  • I sussidi spettano per i seguenti eventi:
  • decesso dell’iscritto o del pensionato attivo. La misura della provvidenza è  fissata in un importo di  2.000 euro, incrementato di 500 euro, per ogni altro familiare;
  • grave malattia di familiari a carico dell’iscritto che determini particolare stato di disagio professionale (contributo fisso fino ad un massimo di 5.000 euro);
  • malattia e infortunio  dell’iscritto, che comporti inabilità assoluta con interruzione o sospensione dell’attività professionale per un periodo superiore a 60 giorni. Non sono accettate richieste elative ad eventi traumatici che comportino una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 25% secondo la tabella Inail per i casi di invalidità permanente.

Per gli eventi malattia/infortunio, l’intervento della Cassa è determinato in base all’effettiva interruzione dell’attività professionale nella seguente misura: 

  • da 61 giorni a 90 giorni da 1.322 a 1.950 euro;
  • da 91 giorni a 180 giorni da 1.951 a 3.900 euro; da 181 giorni a 270 giorni da 3.901 a  5.850 euro
  • da 271 giorni a 360 giorni da  5.851 a 7.800 euro.

L’importo è graduato al periodo di effettiva interruzione dell’attività, mentre il periodo di invalidità temporanea (quale, ad esempio, la terapia riabilitativa) viene conteggiato al 50%.

Per una immediata tutela alle famiglie degli iscritti prematuramente scomparsi, il Regolamento prevede  un’indennità una tantum in misura pari al 70% del montante dei contributi soggettivi effettivamente versati dal deceduto, entro un limite massimo di  7.800 euro. L’indennità è concessa soltanto qualora il geometra deceduto risultasse iscritto alla Cassa prima del compimento del 35° anno di età e sia mancato senza aver maturato un’anzianità assicurativa pari o superiore a 10 anni,  ma non inferiore a 3 anni.

I sussidi vengono erogati a condizione che il richiedente e i componenti il nucleo familiare non abbiano conseguito, nell’anno precedente, un reddito imponibile complessivo superiore a 45.000 euro (15 volte il contributo soggettivo minimo a ruolo dell’anno precedente a quello in cui si richiede la provvidenza).

Prestiti
L’ente prevede l’erogazione di prestiti a tassi agevolati (mediante stipula di convenzioni con istituti di credito)  per gli iscritti da almeno 2 anni a titolo, rispettivamente, di sostegno economico per l’avvio della professione per l’avvio dello studio professionale (sino ad un massimo di 30.000 euro) e di anticipazione dei costi da sostenere a fronte della committenza di uno o più incarichi professionali (anticipazione non superiore al 70% del totale dell’incarico, fino a un massimo di 30.000 euro. Per il finanziamento è richiesta la regolarità contributiva e volume d’affari, negli ultimi 2 anni, maggiore di  15.000 euro  per anno e un’età anagrafica non superiore a 70 anni. 

Assicurazione sanitaria integrativa
La polizza base di assistenza sanitaria che la Cassa offre a titolo gratuito agli iscritti di età inferiore a 70 anni prevede la copertura delle seguenti principali prestazioni: grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi. E’ previsto altresì il rimborso di talune spese sostenute nel caso di ricoveri (in istituti di cura pubblici o privati) Long Term Care (LTC) operante per gli stati di non autosufficienza.

Altre garanzie: alcune prestazioni di alta diagnostica, accertamenti e prevenzione; indennità per grave invalidità da infortunio e da malattia; pacchetto maternità; fisioterapia da infortunio; prestazioni a tariffe agevolate.

In luogo della richiesta di rimborso delle spese di ricovero per il grande intervento, l’iscritto ha diritto a richiedere alla compagnia assicurativa un’indennità di 155 euro per ogni giorno di ricovero per un periodo massimo di 90 giorni. In caso di grave invalidità permanente da infortunio, la polizza eroga all’assicurato un indennizzo una tantum di 40.000 euro.

Il piano di copertura facoltativa consente di incrementare la rendita mensile prevista dalla copertura base, scegliendo 3 opzioni i cui premi variano in base all’età dell’assicurato.

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile consultare la sezione “CIPAG per te” (in particolare la delibera del Cda del  5-5-2010) pubblicato sul sito web dell’ente. 

RIFERIMENTI DELL’ENTE

Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (CIPAG) 
Lungotevere Arnaldo da Brescia 4
00196 Roma
www.cassageometri.it

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