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Incompatibilità e cumulabilità dell’assegno mensile d’invalidità civile con altre prestazioni pensionistiche erogate a titolo d’invalidità.
L’assegno mensile di invalidità civile è incompatibile con:
- le pensioni dirette di invalidità erogate a qualsiasi titolo dall’assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori (INPS), e da altri enti, ai lavoratori dipendenti e autonomi (art. 9, Legge 26 febbraio 1982, n. 54 ; art.1, comma 12, Legge 12 giugno 1984, n. 222 ).
- pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio, quindi anche con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 – art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91 – Decreto 553/92)
- indennità di accompagnamento INAIL, INPS e altri Enti
Scelta fra diverse provvidenze economiche opzionabili:
Nel caso di incompatibilità con altre provvidenze economiche, è possibile operare una scelta fra le diverse provvidenze economiche opzionabili: è infatti data facoltà all’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. La facoltà di opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento del trattamento pensionistico incompatibile (D.M. 553/92).
Solo nel caso di pluriminorazioni, l’assegno è cumulabile con:
- la pensione dei ciechi assoluti
- l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
- la pensione dei ciechi parziali
- l’indennità speciale per ciechi parziali
- la pensione dei sordi civili
- indennità di comunicazione per sordi civili
Differenza tra assegno mensile per invalidità civile e assegno ordinario di invalidità (IO)
L’assegno mensile per invalidi civili, pur essendo materialmente erogato dall’INPS, non è subordinato alla presenza di requisiti contributivi, trattandosi di una prestazione assistenziale.
Infatti, possono essere considerati invalidi civili tutte le persone, indipendentemente dall’età, e dall’attività lavorativa, in presenza di una qualsiasi menomazione: perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico. La visita medica per l’accertamento dell’invalidità civile è effettuata dalle commissioni mediche dell’ASL.
L’assegno ordinario di invalidità (Categoria IO), invece, pur basandosi sugli stessi requisiti di stato di salute (infermità fisica o mentale tale da provocare una riduzione permanente della capacità di lavoro, non inferiore a due terzi), è subordinato anche alla presenza del seguente requisito: contribuzione pari a 5 anni, di cui almeno 3, versati nei cinque anni precedenti la domanda; essere assicurato presso l’INPS da almeno 5 anni. Si tratta, dunque, di una prestazione previdenziale e la visita per l’accertamento dell’invalidità viene effettuata dalla commissione medica dell’INPS. In altre parole, questo beneficio può essere richiesto soltanto da coloro che svolgono attività lavorativa.
Incompatibilità tra le due provvidenze economiche
Si tratta, dunque, di due provvidenze economiche distinte e incompatibili fra loro. Pertanto, chi percepisce l’assegno mensile di invalidità civile non ha diritto all’assegno ordinario di invalidità (IO), così come chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità non ha diritto all’assegno mensile concesso per invalidità civile. Resta salvo il diritto di opzione.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 26 febbraio 1982, n. 54: Conversione in legge e modifica del Decreto Legge 22.12.1981, n. 791, art. 9: Disposizioni in materia previdenziale (G.U. del 01.03.1982, n. 58)
- Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile (Pubblicata nella G. U. del 16 Giugno 1984 , n. 165)
- Legge 29 dicembre 1990, n. 407: Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (G.U. del 31.12.1990, n. 303)
- Legge 30 dicembre 1991, n. 412: Disposizioni in materia di finanza pubblica (G.U. del 31.12.1991, n. 305)
- Ministero dell’Interno – Decreto Ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553 :Regolamento recante disposizioni per l’accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte dei mutilati ed invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, nonché per l’eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione, in attuazione dell’art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 1993)
- Circolare n. 54 del 9 dicembre 1993: Legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 3 – Decreto Ministeriale n. 553 del 31 ottobre 1992. Incompatibilità dell’assegno mensile erogato dal Ministero dell’interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione.
di Gabriela Maucci
https://www.superabile.it/cs/superabile/invalidi-civili–incompatibilita-dellassegno-mensile-di-assi.html