Lecita la telecamera puntata su strada a tutela della sicurezza delle case

Views: 3

La Corte di Giustizia dice sì alla compressione della privacy dei passanti se c’è un interesse alla protezione di beni come la vita della famiglia, la salute e la proprietà.

Risultati immagini per web cam su suolo pubblico privacy

Regole sulla privacy riviste da parte della Corte di Giustizia Europea. In una sentenza pubblicata poche ore fa [1], i giudici di Lussemburgo hanno detto che il proprietario di casa può ben puntare una telecamera sul suolo pubblico, in direzione di una strada dove i passanti circolano quotidianamente, anche senza il consenso degli interessati: a condizione che, a monte di ciò, vi sia l’esigenza di proteggere valori come la salute, la vita propria e dei familiari, ma anche la proprietà privata.

In questi casi, posto il peso che hanno detti beni, è lecito il trattamento di dati personali di soggetti terzi anche se questi non abbiano mai fornito alcuna autorizzazione.

Videosorveglianza senza limiti

La direttiva sulla tutela dei dati personali [2] permette, in linea di principio, di trattare dati di tal genere solo se l’interessato ha dato il proprio consenso. Tale direttiva non si applica però ai trattamenti aventi ad oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia di diritto penale. Allo stesso modo, non si applicano ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico: tipico esempio è la telecamera puntata sul proprio garage o sulla porta del proprio appartamento per prevenire il rischio di ladri.

La sentenza però precisa che la videosorveglianza che si estende allo spazio pubblico, quella cioè installata dal privato e diretta al di fuori della sua sfera privata, non si considera un’attività esclusivamente personale o domestica. Ciò, tuttavia, che in astratto è illegittimo, può essere considerato lecito se, secondo il giudice nazionale, nel caso concreto, vi sia un legittimo interesse del responsabile del trattamento alla protezione dei propri beni come la salute, la vita propria o della sua famiglia, la proprietà privata. In tali casi, il trattamento di dati personali può essere effettuato senza il consenso dell’interessato, ma solo se ciò è strettamente necessario alla realizzazione dell’interesse del responsabile del trattamento.

La Corte poi precisa che, ricorrendo tali condizioni, le persone non devono necessariamente essere informate del trattamento dei loro dati, se tale informazione si rivela impossibile o implica sforzi sproporzionati. Ben potrebbe, allora, l’interessato, posizionare un cartello su strada per indicare che la zona è videosorvegliata.

Gli Stati membri possono, comunque, limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalla direttiva, quando una siffatta limitazione è necessaria per salvaguardare la prevenzione, la ricerca, l’accertamento e il perseguimento di infrazioni penali o la tutela dei diritti e delle libertà altrui.

note

[1] C. Giust. UE causa C-212/13 dell’11.12.2014.

[2] Direttiva sulla tutela dei dati personali n. 95/46/CE del 24.10.1995.

Autore immagine: 123rf co

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *