Modello ricorso al prefetto

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Per contestare le contravvenzioni stradali si può proporre ricorso al prefetto anziché al giudice di pace, utilizzando un apposito modello senza l’assistenza di un avvocato.

Quando si riceve una qualsiasi contravvenzione per violazione alle norme sulla circolazione stradale è possibile, se non si intende pagarla e si hanno validi motivi per opporsi, proporre un ricorso amministrativo al prefetto, anziché rivolgersi dal giudice di pace. I due ricorsi sono tra loro alternativi, nel senso che se si sceglie di proporre ricorso al prefetto non sarà possibile farlo anche al giudice di pace e viceversa. Il ricorso va proposto, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica del verbale (o dalla data di contestazione, se è stata immediata) al prefetto del luogo ove la violazione è stata commessa. Ogni provincia italiana ha la sua prefettura, che ha sede nel capoluogo della provincia stessa. Il prefetto è il capo della prefettura, che è denominata anche Ufficio Territoriale di Governo. Il ricorso è un atto scritto nel quale chi ha ricevuto la contravvenzione – che potrà essere, a seconda dei casi, il conducente del veicolo oppure il proprietario – espone i motivi per i quali la ritiene errata, illegittima o falsa, e perciò ne chiede l’annullamento. E’ possibile proporre questo tipo di ricorso al prefetto da soli, senza necessità di farsi assistere da un avvocato, con il quale però sarà opportuno consultarsi prima, se il caso è complesso o particolare, o comunque se si hanno dubbi e difficoltà, per ricevere le opportune indicazioni. Se il ricorso verrà accolto, la contravvenzione sarà annullata e dunque la sanzione pecuniaria riportata nel verbale non dovrà più essere pagata. Se, invece, il ricorso sarà respinto, colui che lo ha proposto sarà tenuto a pagare il doppio della sanzione originale minima, il cui importo è indicato nel verbale; in tal caso, si potrà ricorrere al giudice di pace contro questo rigetto. In questo articolo ti daremo maggiori informazioni sul modello ricorso al prefetto.
Innanzitutto, occorre osservare il termine di 60 giorni che parte dal momento in cui si è ricevuta notizia dell’accertamento della trasgressione. La contestazione dell’infrazione può accadere nell’immediatezza, cioè quando il conducente è stato fermato e subito contravvenzionato, sicché in tali casi il termine inizia a decorrere dalla data di consegna del verbale; oppure, come spesso accade, in via differita, cioè inviando al destinatario una lettera raccomandata (ora anche una PEC) ed in tal caso il termine dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento, ossia dal momento in cui è pervenuta la raccomandata o la PEC. Il ricorso può essere scritto su carta semplice e non sono richieste marche da bollo né tasse o contributi di alcun genere. Se viene scritto a mano, bisogna utilizzare una calligrafia leggibile. Può essere scritto a macchina o al computer e poi stampato, l’importante è che sia sempre firmato a penna dal ricorrente. Sarà anche opportuno allegare al ricorso stesso una copia del verbale ricevuto ed avverso il quale si propone ricorso, completo anche della notifica se è avvenuta per posta anziché con consegna immediata, ed allegare anche una fotocopia di un proprio documento di riconoscimento valido. Il ricorso, una volta compilato, dovrà essere spedito al prefetto, presso la sede della prefettura ubicata nel capoluogo di provincia ove è stato elevato il verbale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In alternativa, si potrà anche inviarlo, sempre con raccomandata, non direttamente al prefetto, bensì allo stesso ufficio o comando che ha elevato il verbale, oppure anche presentarlo a mano presso lo stesso ufficio o comando, che lo inoltrerà alla prefettura. E’ indifferente l’una o l’altra procedura, tranne che per il fatto che la seconda è leggermente più veloce in quanto il Comando trasmetterà al prefetto, insieme al ricorso, anche le proprie osservazioni, mentre nel primo caso il prefetto dovrebbe richiedergliele e così attendere fino a 30 giorni in più, con allungamento dei tempi per emettere la decisione. E’ previsto infatti che il prefetto, quando riceve il ricorso, deve acquisire dal comando che ha fatto la contravvenzione le loro controdeduzioni prima di poter decidere [1]. La PEC, posta elettronica certificata, è equivalente alla lettera raccomandata, purchè il ricorrente abbia cura di firmare digitalmente il messaggio, oppure alleghi il file in formato pdf scansionando il foglio firmato a mano, e la invii dal proprio indirizzo personale e non da quello di altri soggetti. Gli indirizzi PEC di ogni prefettura sono disponibili sui rispettivi siti internet istituzionali. Attenzione: per evitare il pericolo di contestazioni e di respingimento del ricorso, la raccomandata deve essere spedita senza busta, cioè in modalità plico, dunque piegando i fogli in tre, poi spillandoli o chiudendoli con del nastro adesivo, ed infine scrivendo sulla facciata esterna l’indirizzo della prefettura destinataria. Il ricorrente, se lo ritiene opportuno, potrà anche richiedere al prefetto l’audizione personale, cioè di essere ascoltato prima che egli decida sul ricorso stesso: in tal caso, la prefettura invierà una comunicazione indicante la data e l’ora in cui si dovrà comparire di persona. Questa facoltà è utile nel caso in cui si desideri esporre a voce le proprie ragioni, ed è consigliabile farne uso in casi particolari, che richiedano un’illustrazione a voce degli argomenti utili a contestare la contravvenzione. Altrimenti, se le ragioni del ricorrente sono già chiare ed evidenti, e ben esposte e documentate nel ricorso e nella documentazione posta a suo sostegno, l’audizione personale non sarà affatto necessaria.

Il contenuto del ricorso
Il ricorso per essere esaminato dovrà contenere questi elementi indispensabili:

l’indirizzo al prefetto della provincia competente (es. al Sig. Prefetto della Provincia di Milano, di Livorno, di Palermo, ecc.);
le generalità complete del ricorrente: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e, se si vuole, anche un recapito digitale, ossia l’indirizzo PEC ove si desidera che avvengano le comunicazioni successive riguardanti il ricorso;
gli estremi del verbale ricevuto, cioè il numero del verbale, la data della sua emissione e la data dell’avvenuta notifica se è diversa e successiva rispetto a quella di accertamento della violazione, come avviene in tutti i casi in cui non c’è stata la contestazione immediata;
i motivi del ricorso, cioè le ragioni per le quali il ricorso viene proposto: è questa la parte più delicata che esamineremo nel successivo paragrafo;
la richiesta espressa di annullamento del verbale e della relativa sanzione;
il luogo e la data di sottoscrizione e la firma leggibile del ricorrente.
Nell’esposizione dei motivi bisognerà porre la massima attenzione, perché è qui che si gioca la partita: dovranno essere chiari, argomentati e convincenti, ed esposti nella maniera più sintetica possibile. A grandi linee, le motivazioni valide per ottenere l’annullamento del verbale si possono ricondurre a due grandi categorie: quelle di legittimità e quelle di merito. Sono motivi di legittimità, relativi al diritto ed all’errata applicazione di norme giuridiche, tutti quelli in cui si contesta la violazione di una norma di legge che, se effettivamente compiuta, porterà all’annullamento del verbale: ad esempio la notificazione avvenuta oltre il termine di 90 giorni, la mancata o errata indicazione dei dati del veicolo contravvenzionato o della norma violata, la contestazione di una trasgressione non prevista dal Codice della strada. Sono, invece, motivi di merito, ossia relativi al fatto che il verbale ha contestato come trasgressione, quelli relativi, ad esempio, alla circostanza che il veicolo contravvenzionato non si trovava in realtà in divieto di sosta, o non aveva superato i limiti di velocità, oppure alla propria estraneità alla violazione, come quando all’epoca della contestata violazione il veicolo era stato ceduto in proprietà ad altri. In tal caso bisognerà allegare l’atto di passaggio per fornire prova di quanto affermato, oppure richiamare le risultanze del P.R.A. se l’atto di vendita o di cancellazione è stato trascritto. I motivi indicati, così esposti e se occorre anche documentati dal ricorrente, porteranno, se il Prefetto li riconoscerà validi e fondati, ad ottenere il risultato desiderato: l’annullamento del verbale e delle sanzioni.

Un modello di ricorso da completare
Ora che abbiamo esposto i casi in cui si può proporre ricorso al prefetto, gli elementi che deve contenere il ricorso e le modalità con cui esso va scritto ed inviato, possiamo proporre un modello tipo di ricorso, da completare in base alle esigenze specifiche del caso che occorre contestare.

Di PAOLO REMER

fonte

RICORSO

Al sig. Prefetto della Provincia di ….

indirizzo, CAP e città

(se il ricorso non viene inviato direttamente, ma per il tramite del Comando che ha elevato il verbale, si scriverà anche):

per il tramite dell’Ufficio/Comando di …. (es. Polizia Municipale di…)

indirizzo, CAP e città

Il/la sottoscritto/a …. (cognome e nome)  nato/a …. (luogo di nascita) il …. (data di nascita) e residente a …. (luogo di residenza, completo della via, del numero civico e della città, menzionando la provincia tra parentesi: es. Pioltello (MI) e indicando anche il CAP)

N.B.: Se si desidera ricevere le successive comunicazioni riguardanti il ricorso ad un indirizzo diverso da quello di residenza, specificare: “il quale dichiara che ai fini dell’eventuale invio di ogni successiva comunicazione il proprio indirizzo è ….” riportando la via, il numero civico, il CAP e la città, oppure anche la propria PEC.

PREMESSO

che con verbale n. …. del …. (indicare il Comando di Polizia o l’Ufficio che ha elevato il verbale), redatto in data …. e notificato il ….

gli è stata contestata la violazione del …. (riportare esattamente le diciture del verbale che indicano il numero dell’articolo del Codice della Strada violato e la descrittiva della condotta che i verbalizzanti hanno indicato: es. art. 142 comma 7 del C.d.S. perchè oltrepassava i limiti di velocità; art. 146 comma 3 del C.d.S. perchè violava la segnaletica stradale oltrepassando l’incrocio nonostante il semaforo rosso)

propone ricorso per i seguenti

MOTIVI

In questa parte si dovrà esporre – in forma libera ma secondo i criteri di chiarezza e di sinteticità che abbiamo indicato prima – le ragioni che il ricorrente chiede al Prefetto di valutare e che, se accolte, porteranno all’annullamento del verbale.

Occorre essere esatti ma anche concisi, ad esempio:

– “il suindicato verbale gli è stato notificato oltre il termine di 90 giorni prescritto“;

– “il sottoscritto è estraneo alla violazione contestata poichè aveva venduto il veicolo in data antecedente / era intervenuta perdita di possesso, ecc., come risulta dalla documentazione che si allega”

– “il sottoscritto non è intestatario del veicolo avente la targa riportata nel verbale, bensì del veicolo …. (indicare marca e modello) con targa …. che dunque è stata erroneamente rilevata e riportata nel verbale, e non ha mai percorso la strada dove è stata rilevata la violazione”.

Sulla base delle motivazioni suesposte, il sottoscritto ricorrente

CHIEDE

L’annullamento del verbale in questione e l’archiviazione di ogni sanzione pecuniaria.

N.B. se si intende presentarsi davanti al Prefetto per esporre anche oralmente le proprie ragioni, occorrerà chiederlo espressamente, riportando la frase: “Si richiede audizione personale”.

Se si allegano documenti, bisogna indicarli qui sinteticamente, ad esempio:

Si allega: copia del verbale notificato; libretto di circolazione; denuncia di furto; perdita di possesso; documento di riconoscimento.

Con osservanza.

Luogo e data …….

Firma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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