Pagamento pensione inps in caso di decesso

Views: 1

Sebbene la morte di una persona sia un evento sempre doloroso, soprattutto quando si tratti di un membro della propria famiglia, è opportuno occuparsi di una serie di vicende giuridiche che seguono al decesso. Tra le principali vi sono quelle inerenti alla pensione che, in vita, veniva percepita. Approfondiamo l’argomento, soffermandoci sul pagamento della pensione Inps in caso di decesso.

La pensione Inps

In caso di morte del pensionato, occorre dare notizia dell’evento all’ente previdenziale: in questo caso, all’Inps. Normalmente, la comunicazione è telematica e viene fatta direttamente dal medico che ha accertato il decesso; in caso contrario, è opportuno che siano i familiari ad inoltrare un avviso all’ente. L’Inps provvederà ad interrompere l’erogazione della prestazione, salvo il diritto alla pensione di reversibilità.

La pensione di reversibilità

È una prestazione che spetta ai familiari del pensionato (o del lavoratore) deceduto. Essa tocca innanzitutto al coniuge o all’ex coniuge, in quest’ultimo caso purché il defunto risulti iscritto all’Inps prima della sentenza di separazione; se il coniuge è separato con addebito, spetta solamente se dalla sentenza di separazione risulti beneficiario di assegno alimentare. La pensione di reversibilità compete altresì al coniuge divorziato, se è titolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo matrimonio, purché il defunto risulti iscritto all’Ente previdenziale prima della sentenza di divorzio. Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio, la percentuale di ripartizione dell’ unica quota di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato è stabilita dall’autorità giudiziaria con sentenza. Normalmente il giudice tiene conto della rispettiva durata dei matrimoni per determinarsi a riguardo. In subordine, cioè quando non vi sia il coniuge, la pensione di reversibilità spetta: ai figli che non hanno ancora raggiunto la maggiore età oppure a quelli che ancora studiano ma non hanno più di 26 anni, oppure a quelli inabili, ovvero con disabilità fisiche o mentali; ainipoti a carico del nonno defunto; ai fratelli e alle sorelle celibi/nubili e inabili, sempre se erano a carico della persona defunta.

L’importo della pensione di reversibilità non è identico a quello della pensione percepita in vita dall’originario titolare. Nel caso del coniuge, spetta un  importo in misura pari al 60% dell’assegno che percepiva il pensionato; se il beneficiario è il figlio, la misura è del 70%;  se è il coniuge con un figlio a carico oppure sono due figli senza coniuge è dell’80%; è del 100% per il coniuge con 2 figli o più a carico. La pensione verrà erogata a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato.

Si badi che gli assegni concessi a titolo d’invalidità civile non sono reversibili ai superstiti, poiché si tratta di prestazioni assistenziali. Lo stesso dicasi per l’indennità di accompagnamento. Gli eredi hanno diritto solamente alle quote già maturate in vita dal beneficiario ma non ancora elargite.

Gli arretrati

Ogni arretrato spettante al defunto deve essere liquidato agli eredi; ciò vale anche per le prestazioni erogate dall’Inps. Nelle ipotesi di ratei arretrati di pensioni dirette, come quella di vecchiaia, di anzianità o anticipata, la liquidazione viene fatta dall’Inps, in favore del coniuge o dei figli, senza necessità che sia presentata la dichiarazione di successione. Gli altri eredi, invece, hanno diritto agli arretrati in virtù della successione, poiché facenti parte del patrimonio del defunto; in questo caso dovranno presentare un’apposita domanda, in quanto non esiste, per loro, la previsione della liquidazione automatica da parte dell’Inps.

Chi incassa la pensione del defunto commette reato

Come detto nel primo paragrafo, il decesso del pensionato va comunicato immediatamente all’Inps. Nel caso in cui l’ente non ne abbia avuto conoscenza (ad esempio, per dimenticanza del medico che ha accertato il decesso), colui che continua ad incassare la pensione del defunto incorre nel reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato [1]. Secondo la Corte di Cassazione [2], integra la fattispecie criminosa di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato il comportamento di chi incassa la pensione di pertinenza di soggetto deceduto, conseguita dal cointestatario del medesimo conto corrente su cui confluivano i ratei della pensione, che ometta di comunicare all’Ente previdenziale il decesso del pensionato.

note

[1] Art. 316-ter cod. pen.

[2] Cass. sent. n. 48820/2013.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *