Views: 1
Voglio istallare sul tetto del mio condominio un impianto fotovoltaico per uso personale. Nella prossima assemblea, in cui comunicherò formalmente la mia intenzione, possono essere sollevate obiezioni?
La legge [1] consente l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul lastrico solareo su altra idonea superficie comune anche se destinati al servizio di singole unità del condominio. Ciò vuol dire che, per questo tipo di installazione, non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea, poiché è la legge stessa che consente l’installazione di questi impianti. La legge stessa, però, aggiunge che:
- se l’installazione rende necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato (cioè chi intende installare l’impianto) deve darne comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi (da ciò consegue che se l’installazione non prevede modifiche delle parti comuni, come pare essere nel caso del lettore, tale comunicazione può essere evitata);
- l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi dell’edificio [2], può prescrivere modalità alternative di esecuzione o imporre cautele solo se l’installazione dovesse comportare problemi alla stabilità, sicurezza o decoro dell’edificio e provvede, solo se vi sia richiesta degli interessati, a disciplinare e ripartire l’uso del lastrico o della diversa parte comune in cui l’impianto sarà installato tenendo conto e salvaguardando gli usi previsti dal regolamento condominiale o comunque in atto (l’assemblea, dunque, non deve autorizzare l’opera, ma può solo intervenire nei casi appena citati e solo per le finalità descritte);
- infine, l’assemblea, con le stesse maggioranze di cui al punto 2), può subordinare l’esecuzione e l’installazione dell’opera alla prestazione di idonea garanzia per gli eventuali danni (questo è, evidentemente, il potere più penetrante riconosciuto all’assemblea in quanto le è concesso un potere di veto nei confronti dell’esecuzione dell’opera se il richiedente non dovesse prestare la richiesta garanzia).
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Angelo Forte