Pensione geometri: che succede se i contributi sono versati parzialmente?

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Pensione geometri, secondo la Cassazione ok alla pensione anche per gli anni in cui ha versato solo parzialmente i dovuti contributi. C’è differenza tra effettiva e integrale contribuzione

Ai fini pensionistici il geometra iscritto alla Cassa di previdenza dei geometri matura l’anzianità di iscrizione anche negli anni in cui versa solo parzialmente i contributi.

Questo è l’importante chiarimento che arriva dalla Corte di Cassazione nella sentenza 15643/2018 del 14 giugno scorso, che affronta il problema della validità delle annualità di contribuzione a fronte di versamenti non integrali, sebbene in piccola parte.

Il caso

Nella fattispecie, un geometra iscritto alla Cassa di previdenza chiede la pensione avendo maturato almeno 30 anni di contributi. La Cassa si oppone in quanto per alcune annualità il professionista non aveva versato tutti i contributi richiesti e pertanto i crediti venivano prescritti.

Ai sensi dell’art. 2 della legge 773/1982, infatti, la pensione di vecchiaia si consegue se si ha almeno:

  • 65 anni di età
  • 30 anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all’albo.

Giunto in Cassazione, il ricorso del geometra viene accolto.

In generale, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale si ha che:

il mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque la maturazione del diritto alle prestazioni.

Tuttavia, a detta degli ermellini, c’è una sostanziale differenza tra effettiva e integrale contribuzione: il termine utilizzato nell’art. 2 della legge 773/1982 (effettiva contribuzione) non presuppone che la “contribuzione debba essere integrale, in quanto esso non contiene alcun riferimento alla misura della contribuzione stessa“.

Pertanto, dal momento che la norma citata non richiede l’integralità della contribuzionema l’effettività della stessa, la pensione deve essere maturata anche in riferimento a quegli anni in cui ha versato solo parzialmente i contributi dovuti alla Cassa.

Inoltre, sempre la legge 773/1982 non prevede la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e dell’effettività di iscrizione alla Cassa a fronte del versamento parziale dei contributi.

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