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Polizze vita non riscosse e prescritte: domanda di rimborso anche per gli eredi.
Le polizze vita dormienti sono polizze che non sono state riscosse dai beneficiari e si trovano presso le imprese di assicurazione o intermediari in attesa della prescrizione(decennale), trascorsa la quale vengono trasferite in un apposito fondo pubblico.
I diritti derivanti dalle polizze vita si prescrivono in 10 anni dalla data dell’evento che coincide con la morte dell’assicurato o con la scadenza del contratto.
Se sono decorsi più di dieci anni, le imprese assicuratrici devono devolvere le relative somme non riscosse al cosiddetto Fondo Rapporti Dormienti istituito presso la Consap.
Come sapere se un familiare deceduto aveva stipulato una polizza vita?
L’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) suggerisce due strade per verificare l’esistenza di polizze dormienti stipulate da familiari deceduti:
1) rivolgersi al “Servizio ricerca coperture assicurative vita” dell’ANIA (Associazione nazionale delle imprese assicurazione) che fornisce ai richiedenti (ad esempio eredi delle persone decedute) informazioni sull’esistenza o meno, presso le imprese italiane, di coperture assicurative vita relative alla persona deceduta.
2) rivolgersi all’intermediario assicurativo, alla banca o all’impresa di assicurazione di cui si serviva il familiare, chiedendo informazioni – meglio se per iscritto – sulla esistenza della polizza.
Come ottenere il rimborso della polizza dormiente?
Quando la polizza è già confluita nel Fondo Rapporti Dormienti, è possibile presentare domanda di rimborso alla Consap.
La domanda di rimborso è ammessa per quelle polizze vita prescritte (c.d. “Polizze dormienti”) per le quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenutosuccessivamente alla data del 1° gennaio 2006;
- prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° luglio 2011;
- rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell’intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti.
- non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti cinque avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti. In caso di accoglimento della domanda, sarà corrisposto al massimo il 60% dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo rapporti dormienti.
Domanda rimborso polizza vita dormiente
La domanda per il rimborso dovrà va presentata entro e non oltre il 20 novembre 2017 [1], a pena di irricevibilità della domanda stessa.
La domanda può essere presentata in uno dei seguenti modi:
- Raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Consap Spa – Gestione Polizze dormienti, Via Yser, 14 00198, Roma (saranno istruite solamente le domande inoltrate dal 2 ottobre 2017 ed entro il 20 novembre 2017, purché pervengano comunque entro il 1° dicembre 2017. Le domande che dovessero pervenire oltre il 1° dicembre 2017, pur se spedite entro il termine del 20 novembre, non saranno infatti prese in considerazione, saranno ritenute irricevibili e non potranno essere valutate a norma del presente avviso;
- Plico a mano: le domande possono essere presentate all’indirizzo di cui sopra dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì (la data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro datato apposto su di essa da Consap);
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: consap@pec.consap.it. (non saranno prese in considerazione le domande inoltrate a mezzo di posta elettronica non certificata).
Alla domanda di rimborso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia del documento di riconoscimento del richiedente avente titolo al rimborso (fronte/retro);
- copia del codice fiscale;
- copia della polizza vita. In mancanza (ad es. in caso di smarrimento) sarà necessaria una dichiarazione dell’intermediario con indicazione di contraente, assicurato e beneficiario della polizza;
- originale dell’attestazione rilasciata dagli intermediari (compagnie assicuratrici, banche o altri soggetti che esercitano l’assicurazione sulla vita), conforme al modello pubblicato sul sito Consap, in cui l’Intermediario dichiari di: a. aver accertato la sussistenza dei requisiti di dormienza della polizza vita e, quindi, che: I. l’evento (morte/vita dell’assicurato) o la scadenza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato siano intervenuti successivamente alla data del 1° gennaio 2006; II. la prescrizione del diritto alla riscossione del capitale assicurato sia intervenuta anteriormente al 1° luglio 2011; b. aver estinto il contratto di polizza esistente e trasferito il capitale assicurato al Fondo rapporti dormienti (indicando la data del versamento, importo e numero di CRO); c. aver rifiutato la prestazione assicurativa, opponendo l’intervenuta prescrizione, con contestuale impegno a non provvedervi in futuro.
Rimborso polizze dormienti eredi
Se la domanda è presentata da persona diversa dall’avente diritto al rimborso, dovrà essere inviata, altresì, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al richiedente. Più precisamente:
- nel caso di richiesta avanzata dall’erede del beneficiario indicato in polizza, dovrà essere prodotta in originale la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il decesso del beneficiario e la relativa data con i nominativi degli eredi (va specificato se trattasi di unici eredi);
- nel caso di richiesta avanzata dal tutore nell’interesse di un minore ovvero nell’interesse di un soggetto interdetto, dovrà essere prodotto il provvedimento di nomina nonché autorizzazione all’incasso del giudice tutelare.
- nel caso di richiesta avanzata dal delegato o dal mandatario – con o senza rappresentanza del mandante – dovranno essere prodotti in originale: a. la delega o il mandato del beneficiario corredata del documento d’identità del delegante o del mandante; b. delega alla riscossione di benefici economici da parte di terzi (o, in alternativa, procura notarile all’incasso, con indicazione delle coordinate IBAN del soggetto delegato.
note
[1] Consap, sesto avviso di rimborsabilità.