Rifiuti: come avere lo sconto sulla tassa

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Emergenza rifiuti: possibile ottenere un taglio dell’imposta sulla spazzatura e pagare solo il 20% del dovuto se non c’è stato il servizio di raccolta.

In generale le tasse vanno pagate a prescindere dalla qualità del servizio reso dallo Stato o dagli enti locali. Si pagano le tasse che finiscono alla sanità anche se ci sono le liste d’attesa al pronto soccorso; si paga l’imposta sugli immobili anche se le strade per arrivare a casa non sono illuminate e sono piene di buche; si deve versare il canone Rai anche se la televisione non fa più i programmi di una volta. Questo principio però non vale però per l’imposta sui rifiuti, quella che oggi si chiama Tari. Quando infatti il servizio è inefficiente e l’ambiente attorno ai cassonetti è tutt’altro che pulito e igienico, o ci sono ostacoli ad una agevole fruizione del servizio di raccolta della spazzatura, la legge riconosce la possibilità di avere dei benefici fiscali. In altre parole è possibile avere lo sconto sulla tassa rifiuti. A ricordarlo sono diverse sentenze e, da ultimo, una pronuncia della Cassazione di questa mattina [1].

Oltre alle esenzioni sulla tassa rifiuti (di cui a breve parleremo) due sono, essenzialmente, i casi in cui si può godere di una riduzione sulla Tari:

  • in caso di cassonetto lontano dalla propria abitazione;
  • in caso di disservizi nel servizio di raccolta della spazzatura: la cosiddetta emergenza rifiuti, che ha spesso coinvolto molte città d’Italia, è una delle principali cause per ottenere uno sconto sulla Tari.

Vediamo singolarmente tutti i casi di esenzione e riduzione.

Riduzione della imposta sui rifiuti

Cassonetto della spazzatura distante da casa

A tutti piacerebbe avere il cassonetto della spazzatura sotto casa. Ma questo non è sempre possibile, specie nei quartieri particolarmente popolati dove, spesso, il punto di raccolta per diversi palazzi è unico e collocato in un posto centrale a tutti. Se però la propria zona non è servita da un cassonetto e questo dista diverse centinaia di metri, è possibile ottenere uno sconto. In base alla legge, infatti, quando il servizio di smaltimento dei rifiuti risulta inadeguato o carente, il contribuente ha diritto a una riduzione dell’importo da pagare fino al 60% (in pratica l’importo da pagare non può essere superiore al 40%). È proprio il caso di chi vive in un immobile distante dal servizio di raccolta di rifiuti. Sarà il regolamento del Comune a stabilire quale sia la distanza oltre la quale scatta la riduzione della Tari; quindi sarà bene leggerne il contenuto.

Mancata raccolta della spazzatura

Si ha invece diritto a una riduzione fino all’80% dell’imposta sui rifiuti (con pagamento del 20%) in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti: si pensi al caso di un Comune che sia in ritardo nel conferimento del mandato alla società di gestione di raccolta dei rifiuti o alle varie disfunzioni interne organizzative che abbiano procurato l’emergenza rifiuti.

Secondo la Cassazione, il grave e perdurante disservizio, anche se il Comune non ha alcuna colpa per il caos nella raccolta, consente di ottenere lo sconto in questione. Ciò che conta è infatti la disfunzione protratta nel tempo.

L’omissione nella raccolta dei rifiuti deve però aver generato una situazione di emergenza ambientale o un pericolo alla salute delle persone certificata dall’Asl.

Si tratta di un’evenienza tutt’altro che rara nelle nostre città, dove spesso si assiste a un vero e proprio collasso del sistema raccolta e gestione dei rifiuti, con accumulo di tonnellate di immondizia ai margini della strada, accanto ai cassonetti o vicino alle abitazioni dei contribuenti o, ancora, nelle zone verdi, provocando il proliferare di insetti, topi, esalazioni di cattivi odori e intollerabilità dell’aria, ecc.

Lo sconto sulla tassa rifiuti, in questo caso, non è un risarcimento né una sanzione nei confronti del Comune, ma serve solo a riequilibrare il rapporto fra la somma da pagare e i costi del servizio.

Per ottenere lo sconto sulla tassa rifiuti non è necessario provare di aver subito un effettivo danno alla salute o di essere rimasto con le finestre di casa chiuse per via della puzza; né bisogna munirsi di fotografie che ritraggono i topi presenti in strada o attorno all’edificio. Basta come detto una certificazione dell’Asl o di altre autorità sanitarie da cui si evince lo stato di pericolo – anche solo potenziale – per la salute pubblico. Insomma è sufficiente che servizio di raccolta della spazzatura non rispetti i basilari elementi che dovrebbero caratterizzarlo, anche per cause per le quali il Comune non ha alcuna colpa.

Grave violazione della disciplina

Stesso discorso per grave violazione della disciplina in materia di raccolta rifiuti. Si può ottenere anche qui una riduzione dell’80% con pagamento del residuo 20% dell’imposta sui rifiuti. Si pensi al caso in cui il servizio, benché effettuato, è stato svolto in modo non corretto (si pensi alla violazione della disciplina sulla raccolta differenziata) o non completo (come nel caso in cui la raccolta avvenga a singhiozzo). Anche questa ipotesi è tutt’altro che rara. Sono infatti assai frequenti sono i casi di violazione delle regole sulla raccolta differenziata da parte degli incaricati al servizio di raccolta dei sacchetti dell’immondizia, prima ancora che da parte dei cittadini.

Sciopero

L’ultimo caso in cui è possibile ottenere una riduzione dell’80% della Tari è l’interruzione del servizio di raccolta per scioperi o altri imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano causato una situazione dannosa o pericolosa per l’ambiente e le persone, riconosciuta – anche in questo caso – dall’autorità sanitaria.

Sconto per compostaggio

In alcuni Comuni è previsto uno sconto sull’imposta rifiuti fino a un massimo del 10% per chi ricicla gli scarti organici, facendo uso dei contenitori per la creazione del compost.

Tessera a punti

Altri Comuni rilasciano una tessera magnetica per la raccolta punti. Al raggiungimento di un determinato punteggio si può ottenere uno sconto sulla Tari. L’accredito dei punti avviene sulla base del comportamento virtuoso dell’utente nel momento in cui porta i propri rifiuti nei luoghi di riciclo comunali: i rifiuti vengono visionati e, a seconda del peso e del materiale conferito, viene assegnato un punteggio, caricato sulla tessera.

Altri sconti sull’imposta rifiuti

I regolamenti comunali possono prevedere ulteriori sconti e agevolazioni come nei seguenti casi:

  • abitazioni occupate da una sola persona;
  • casa vacanza: abitazioni cioè soggette ad un utilizzo discontinuo, limitato o stagionale e che, per gran parte dell’anno, restano inutilizzate e prive di occupanti. In tale ipotesi la ragione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sulla spazzatura si giustifica sulla base della minore produzione di rifiuti che l’immobile determina;
  • immobili occupati da soggetti che risiedono o dimorano all’estero, per oltre sei mesi all’anno;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo;
  • immobili detenuti da Onlus ed enti assimilabili;
  • locali di culto;
  • locali commerciali la cui attività esercitata ha subito una forte riduzione a causa dell’apertura di cantieri pubblici;
  • nuclei familiari in condizioni disagiate;
  • situazioni di grave disagio per l’utenza;
  • contribuenti che smaltiscono una parte dei rifiuti in proprio, conformemente alla normativa, oppure che abbiano realizzato interventi tecnico-organizzativi comportanti una minore produzione di rifiuti.

Come ottenere lo sconto sull’imposta rifiuti

Non ci sono termini massimi per richiedere lo sconto sul pagamento della Tari. La domanda, che va inoltrata al Comune in carta libera, può essere presentata in qualsiasi momento a mani, con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata. È molto importante motivare adeguatamente la richiesta. Di solito è possibile scaricare sul sito del Comune l’apposito modulo.

Esenzione dall’imposta sui rifiuti

Dopo aver visto i casi di riduzione del pagamento, vediamo invece i casi di totale esenzione. L’imposta sui rifiuti non è dovuta nelle seguenti ipotesi:

  • parti del condominio non utilizzate in via esclusiva (come l’androne e le scale di un palazzo);
  • locali o spazi che risultano inadoperabili, in quanto incapaci di produrre rifiuti;
  • locali in cui non si possono produrre rifiuti autonomamente (cantine, terrazze, balconi e solai);
  • locali in cui non risulta possibile produrre rifiuti per via di condizioni peculiari;
  • spazi scoperti, che sono pertinenza di un immobile soggetto all’imposta o viceversa a questo accessori, fatta eccezione per gli spazi scoperti operativi. Al contrario il posteggio coperto, posto sotto le fondamenta del palazzo, è soggetto a imposta.

Immobile non abitato

Spesso i contribuenti rivendicano il diritto a non pagare la spazzatura quando l’appartamento non è abitato, è sfitto o si tratta di casa vacanze che, durante il corso dell’anno, non viene utilizzata. Secondo però la Cassazione [2], per non pagare l’imposta sulla spazzatura non basta il semplice fatto che nell’immobile non vi siano occupanti o che non siano state attivate le utenze; bisogna, al contrario, che la non utilizzazione della casa sia indicata dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione. «In base all’attuale normativa [3], la Tari è dovuta per il solo fatto della detenzione immobiliare, sicché le deroghe ammesse non operano per la mera situazione di fatto, ma soltanto ove questa sia indicata dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione [4]». Del resto, la legge parla chiaro: la tassa sui rifiuti non è dovuta per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato. Risultato: la Tari è dovuta per il semplice fatto di essere proprietari dell’immobile a prescindere dall’uso che uno ne fa, a meno che – come detto – si informi il Comune del mancato utilizzo con una variazione adeguata che possa consentire l’esonero in presenza di unità immobiliari che non producono spazzatura.

note

[1] Cass. sent. n. 22531/17 del 27.09.17.

[2] Cass. ord. n. 15044/2017 del 16.06.2017.

[3] Art. 62, co. 2, dlgs n.507/1993.

[4] Cass. sent. n. 3772/2013.

Autore immagine: 123rf com

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