Secondo il Governo la Tari è illegittima sin dal 2014. Ecco come chiedere il rimborso

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La questione Tari, ossia il pasticcio delle bollette gonfiate in ordine alla quota variabiledel tributoè ormai nota a tutti. Da tutte le parti interessate sono arrivate proteste e iniziative per richiedere il rimborso, anche se non erano chiare le modalità in cui procedere.

Ora arrivano le istruzioni del Governo: il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una circolare [1] precisa che i rimborsi della Tari illegittimamente applicata su box e cantine possono esser chiesti sin dall’anno 2014, data di nascita del tributo. Così sembrerebbero recuperabili le quote pagate in eccesso dai contribuenti. La circolare, oltre che ai contribuenti, è rivolta ai Comuni i quali, dunque, non possono discostarsi dalle regole operative indicate dal Ministero.

Il Ministero chiarisce che la quota variabile della Tari va applicata una sola volta in relazione alla superficie totale dell‘utenza domestica e pertanto quanto pagato illegittimamente in eccesso deve essere restituito ai contribuenti. Tuttavia, esclude qualsiasi forma di restituzione automatica e, pertanto, gli interessati devono presentare apposita domanda. Da quanto emerge dalle istruzioni del Ministero non è possibile richiedere le somme pagate in eccesso negli ultimi 5 anni. Infatti, sebbene sia di 5 anni il termine di prescrizione del tributo, la circolare esclude la possibilità di avanzare richiesta di rimborso per il 2013, quando era in vigore un altro tributo.

Come presentare la domanda di rimborso?

Il Ministero precisa nella circolare che per chiedere il rimborso di quanto pagato in eccesso è sufficiente che il contribuente ne faccia apposita richiesta. Non è necessaria l’osservanza di alcuna formalità, per cui la richiesta può essere presentata in carta semplice. Ciò che è fondamentale è la chiara indicazione dei dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della Tari. Pertanto, laddove il contribuente riscontri un errato calcolo della quota variabile effettuato dal comune o dal gestore del servizio rifiuti, può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la Tari è stata istituita [2].

Tari gonfiata: l’origine del problema

Ma qual è stato l’errore che ha causato il caos e l’illegittimo pagamento della Tari a discapito dei contribuenti? Vediamo in estrema sintesi l’origine del problema. La Tari si compone di una parte fissa ed una variabile. La parte fissa viene calcolata moltiplicando i metri quadrati dell’immobile (si considera al riguardo la superficie calpestabile), comprese le pertinenze (come la cantina o il garage). È palese che più grande è la casa, più alta sarà la somma da versare.

La quota variabile, invece, cambia in base al numero dei componenti della famiglia; essa è rapportata alla quantità di rifiuti che presumibilmente viene prodotta da colui o da coloro che risiedono nell’immobile in questione. Dunque, più sono i componenti della famiglia, maggiori saranno i rifiuti presumibilmente prodotti, più alta sarà l’imposta da pagare.

Tuttavia, ed ecco qui l’errore, qualora l’abitazione abbia anche delle pertinenze (come la cantina o il garage), la superficie delle pertinenze deve essere sommata alla superficie concernente l’abitazione principale.  Una volta compiuta tale operazione, si deve procedere all’applicazione delle tariffe. In sostanza, dunque, la quota variabile si dovrebbe calcolare una sola volta, vale a dire con riferimento all’intera abitazione comprensiva anche delle sue pertinenze. I Comuni, invece, hanno frequentemente calcolato illegittimamente la Tari, dividendo l’abitazione dalle sue pertinenze e applicando ad ognuna di esse (separatamente) la quota variabile. In base a tale calcolo il povero contribuente è stato costretto a corrispondere addirittura il doppio rispetto al dovuto.

note

[1] Circolare n. 1/2017 DF.

[2] dall’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013.

Autore immagine: Pixabay.com

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