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Hai tardato a pagare diverse rate del mutuo. Le tue condizioni economiche non sono affatto disperate, ma spesso ti trovi ad affrontare un non perfetto allineamento tra le entrate e le uscite del tuo lavoro. Capita, ad esempio, che i clienti ti paghino in ritardo e, di conseguenza, sei anche tu costretto a pagare la banca con uno slittamento di qualche giorno, a volte settimane. Questa volta, però, il ritardo non ti è stato perdonato e ora ti trovi iscritto alla Centrale Rischi, ossia la famigerata banca dati dei cattivi pagatori. Ti rivolgi al direttore di banca per fargli notare che, comunque, la tua posizione non è equiparabile a quella di un debitore incallito e, per quanto non sempre in modo puntuale, i pagamenti sono stati sempre stati eseguiti. Insomma, la tua condizione economica è solida e non giustifica un’onta di tale tipo. Il direttore si giustifica aggrappandosi alle consuete istruzioni della direzione e sostiene di non poterci fare nulla. Chi dei due ha ragione? Quando scatta la segnalazione alla Centrale Rischi? La soluzione è stata offerta da una recente sentenza della Cassazione [1], la quale non ha fatto altro che ribadire un orientamento ormai solido in giurisprudenza ed al quale – a quanto sembra – le banche non sempre si adeguano.
La Centrale Rischi interbancaria è un “elenco” dei cattivi pagatori tenuto dalla Banca d’Italia che serve a garantire la stabilità del sistema creditizio e fare in modo che i nominativi dei morosi siano noti agli istituti di credito. In tal modo si evita che un soggetto che non abbia restituito un prestito possa chiedere ulteriori finanziamenti ad altre banche e rendersi inadempiente anche nei confronti di queste ultime. Tale segnalazione finisce però per essere sempre un grave pregiudizio per il correntista che, così, oltre a vedersi negare il credito, subisce una “macchia” alla propria credibilità commerciale. Ecco perché la Cassazione ha sempre detto che la segnalazione nella banca dati dei cattivi pagatori può intervenire solo quando l’insolvenza è conclamata e certa. Il semplice ritardo nel pagamento di qualche rata del mutuo non può invece giustificare tale provvedimento.
La sentenza in commento conferma questo indirizzo e ribadisce: la banca non può segnalare alla Centrale rischi della banca d’Italia il proprio cliente solo se questi non ha rispettato le scadenze relative alle rate di un mutuo. Prima di far inserire il nominativo del cliente nella black list dei soggetti a rischio di insolvenza è, infatti, necessario essere certi che la difficoltà economica non sia «transitoria» o non sia, ad esempio, determinata da un andamento caratteristico delle aziende del settore (si pensi a una azienda che fattura di più nel periodo estivo e meno nel periodo invernale).
Prima dell’iscrizione del mutuatario nella Centrale Rischi è necessaria una seria valutazione delle cause del ritardo. Una semplice difficoltà economica momentaneanon può essere equiparata a un indice di insolvenza conclamata. Capita, non di rado, che determinate attività lavorative siano soggette a cicli produttivi legali ai consumi. Un esempio su tutti sono le attività stagionali (si pensi a chi vende addobbi per alberi di Natale). Anche i professionisti possono subire crisi momentanee di questo tipo; è noto, ad esempio, che in agosto si lavora di meno. Ed anche un lavoratore dipendente che, in un determinato periodo, abbia ricevuto la paga con qualche giorno di ritardo, non può essere pregiudicato da tale circostanza se non c’è il rischio che perda il lavoro. Dunque tutte le volte in cui le difficoltà economiche sono transitorie, il mancato rispetto delle scadenze del contratto di mutuo non può considerarsi un segnale di insolvenza.
Che può fare il correntista quando la segnalazione alla centrale Rischi è illegittima? Il primo passo è quello di chiedere la cancellazione immediata dalla banca dati, offrendo le prove della propria stabilità economica. In secondo luogo, dimostrando che tale situazione ha determinato un danno – anche solo alla reputazione commerciale – può chiedere il risarcimento alla banca troppo frettolosa.