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Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche: quando, quanto e come deve pagarla chi possiede un passo carrabile?
Se hai un parcheggio privato, all’aperto o al chiuso, sicuramente devi pagare la tassa sul passo carrabile: si considera passo carrabile, difatti, un qualsiasi sbocco di un’area privata su un’area di pubblico passaggio. Chi ha un passo carrabile è tenuto a pagare la tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, cioè la Tosap: questa tassa, pur essendo disciplinata dalla normativa nazionale, è applicata in modo diverso da ogni comune. Ma quando dev’essere pagata la Tosap, a quanto ammonta, e quali sono gli adempimenti obbligatori in merito? Facciamo il punto sulla tassa sul passo carrabile: come funziona, come si calcola, come e quando deve essere versata, quali sono gli obblighi previsti.
Che cos’è la Tosap?
La Tosap è la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche: si applica alle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. La tassa si applica anche su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nel rispetto della legge, la servitù di pubblico passaggio.
Inoltre, la Tosap è dovuta per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture, cavi ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
Le occupazioni possono essere:
- permanenti, se rivestono carattere di stabilità e, comunque, hanno durata uguale o superiore all’anno;
- temporanee, quando hanno durata inferiore all’anno.
Chi deve pagare la Tosap?
La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo
Come si calcola la Tosap?
Generalmente, la Tosap si determina moltiplicando la superficie occupata per la tariffa relativa all’occupazione effettuata. Le tariffe sono adottate dai comuni e dalle province, nell’ambito dei limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, entro il 31 dicembre di ogni anno, ed entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.
Le tariffe variano in funzione:
- delle dimensioni del comune (dai comuni di classe I, sopra i 500mila abitanti, ai comuni di classe V, sotto i 10mila abitanti);
- della tipologia dell’occupazione effettuata.
Di seguito, le tariffe minime e massime per mq, a seconda della classe di appartenenza del comune:
- classe I: da 43,90 a 65,59 euro al mq;
- classe II: da 35,12 a 52,68 euro al mq;
- classe III: da 27,89 a 41,83 euro al mq;
- classe IV: da 22,21 a 33,05 euro al mq;
- classe V:da 17,56 a 26,34 euro al mq.
Quali sono gli adempimenti obbligatori?
Innanzitutto, per poter occupare uno spazio o un’area pubblica è indispensabile il rilascio di una concessione da parte dell’ente competente, solitamente il comune.
Se l’occupazione dello spazio o area pubblica è permanente, bisogna presentare un’apposita denuncia con i modelli approvati dal comune. Alla denuncia deve essere allegato l’attestato di pagamento.
La denuncia va presentata, direttamente agli uffici comunali o provinciali o con plico postale raccomandato, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione o, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione stessa. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi e simili, il termine di presentazione è fissato invece al 30 aprile; qualora negli anni successivi non si verifichino variazioni la denuncia non deve essere ripresentata.
Eventuali variazioni che comportano l’aumento della tassa devono essere dichiarate (con le stesse modalità della dichiarazione originaria) entro il 30 giugno dell’anno successivo al loro verificarsi (30 aprile per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi etc.).
Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento.
Quando e come si paga la Tosap?
Per le occupazioni permanenti la Tosap, che è dovuta per anno solare, deve essere corrisposta contestualmente alla denuncia, e per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Per le occupazioni temporanee la tassa è applicata in relazione alle ore di occupazione e il versamento va effettuato non oltre il termine previsto per le occupazioni stesse.
Il pagamento può essere effettuato:
- mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia;
- in via telematica tramite il modello F24, codice tributo 3931.
Quando non si applica la Tosap?
La Tosap non si applica quando al suo posto è stato istituito il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, o Cosap.
Sono poi escluse dalla tassa:
- le occupazioni di spazi soprastanti alle aree pubbliche, realizzate con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile (come le tende solari);
- le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile di comuni e province o al demanio statale;
- le occupazioni di tratti di strade statali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti;
- le occupazioni di suolo pubblico effettuate con impianti pubblicitari soggetti all’imposta sulla pubblicità;
- le occupazioni, anche abusive, che, in relazione alla effettiva area di riferimento, siano inferiori a mezzo metro quadro o lineare.
Che cos’è un passo carrabile?
È considerato passo carrabile:
- un manufatto che comporta una modifica del piano stradale, al fine di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata;
- un qualsiasi sbocco di un’area privata su un’area di pubblico passaggio
La superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare.
A quanto ammonta la Tosap per il passo carrabile?
La tassa per i passi carrabili è generalmente quella prevista per le occupazioni permanenti, ridotta al 50%.
Sono esclusi dalla Tosap i semplici accessi carrabili o pedonali a raso del manto stradale, sprovvisti di qualsiasi manufatto o non consistenti in un’opera visibile: tuttavia, per gli accessi a raso per i quali è stato rilasciato un apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, la tassa è dovuta nella misura ridotta sino al 10% della tariffa ordinaria.
Inoltre, la tassa sul passo carrabile è ridotta:
- fino al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell’immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
- fino al 30% per i passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione dei carburanti.
Chi è esonerato dalla tassa sul passo carrabile?
Non si deve pagare la Tosap sul passo carrabile:
- per gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- per le occupazioni permanenti con passi carrabili, anche limitatamente ad alcune tipologie (come per i mezzi ad uso agricolo), per le quali è stata deliberata l’esenzione dal Comune;
- per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
I comuni e le province possono inoltre fissare nel regolamento un ammontare, comunque non superiore a 10,33 euro, al di sotto del quale la tassa per l’occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta.