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Esclusa l’ipotesi del danneggiamento aggravato se il proprietario è vicino all’auto mentre il vandalo la danneggia.
Le applicazioni del diritto a volte possono dare luogo a risultati aberranti. Come in questo caso. Tirare tassi contro un’auto non è reato se il proprietario è nelle dirette vicinanze del mezzo. Si tratta infatti di un danneggiamento che rientra tra le condotte di recente depenalizzate. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza di ieri [1]. Cerchiamo di capire sulla base di quali principi la Corte è giunta a questo principio e cosa rischieranno, da oggi in poi, i proprietari di macchine lasciate parcheggiate sulla strada o sul cortile del condominio.
Il danneggiamento non è più reato
Dall’anno scorso il danneggiamento non è più reato. Rientra infatti tra quelle fattispecie che la legge [2] ha depenalizzato. Al posto del processo e delle conseguenti pene ci sono solo sanzioni amministrative di tipo pecuniario: da euro 100 a euro 8mila.
Il danneggiamento resta però reato se “aggravato”. L’aggravante scatta quando il bene viene «esposto alla pubblica fede» ossia quando l’oggetto è lasciato senza una custodia continua, come nel caso in cui l’auto sia stata parcheggiata sul ciglio della strada pubblica. Si punisce il fatto di aver violato una consuetudine sociale: quella di far affidamento nel rispetto dei beni altrui. Pertanto l’atto vandalico compiuto ai danni di un’automobile parcheggiata a bordo del marciapiedi (o in un’area di sosta pubblica) continua a rimanere punito penalmente (si pensi al caso di chi riga lo sportello con una chiave o buca le ruote).
Se il proprietario è nei paraggi o dentro l’auto
Secondo il ragionamento della Cassazione, quando il proprietario dell’auto è nei paraggi o dentro l’abitacolo, il bene non può più dirsi «esposto alla pubblica fede»; al contrario esso rimane sotto la custodia del titolare. Non scatta quindi l’aggravante e il comportamento rientra nelle ipotesi depenalizzate.
In altre parole, la possibilità di esercitare un controllo sulla propria macchina fa sì che chi tira sassi contro l’auto in presenza proprietario non commette reato, ma solo un illecito amministrativo.
A tirarsi la zappata sul piede è proprio il danneggiato che, nel denunciare alla polizia l’episodio, dichiara di aver visto il gesto. Ciò significa, osservano i giudici della Cassazione, che questi «era presente al momento dei fatti, avendo in custodia la propria automobile ». Viene meno, di conseguenza, l’ipotesi della «maggiore tutela accordata alle cose esposte alla pubblica fede», come le automobili.
Una volta escluso questo elemento, può essere applicata la depenalizzazione e il colpevole non subisce alcun processo né può essere denunciato.
Ricordiamo che in passato la Cassazione ha detto che l’aggravante è configurabile anche in caso di sorveglianza saltuaria (si pensi al caso del proprietario del negozio fronte strada che, di tanto in tanto, controlla che nessuno tocchi la propria auto.
note
[1] Cass. sent. n. 46585/17 dell’11.10.2017.
[2] D.lgs. n. 7/2016.